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Sentenza

Sentenza del 27/01/2023 n. 5 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento

Imposte sui redditi delle società - Fusione di società - Reddito imponibile - Utilizzo delle perdite - Limiti - Disciplina antielusiva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

la società incorporante contestava il diniego, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della possibilità di compensare il proprio reddito con le perdite fiscali delle società partecipanti all'operazione di fusione; la controversia verteva sull'applicazione dell'art. 172, comma 7, del d.P.R. n. 917/1986, norma antielusiva che impedisce che le perdite di una società acquisita o incorporata siano sfruttate dall'incorporante quando ciò determina una compensazione intersoggettiva non consentita e un effetto elusivo

La decisione

il giudice ha ritenuto applicabile l'art. 172, comma 7, del TUIR e ha confermato il diniego dell'Amministrazione finanziaria: le perdite delle società coinvolte nella fusione non potevano essere compensate con il reddito della società incorporante perché la compensazione avrebbe prodotto un vantaggio fiscale elusivo e la norma preclude tale effetto; di conseguenza l'accertamento fiscale è stato confermato e l'istanza di utilizzo delle perdite è stata respinta

Norme richiamate

  • art. 172 d.P.R. n. 917 del 1986

    la norma è stata interpretata come una disposizione antielusiva specifica che impedisce all'incorporante di utilizzare le perdite delle società partecipanti alla fusione qualora ciò determini una compensazione intersoggettiva non ammessa: in pratica si nega il beneficio fiscale derivante dall'azzeramento di redditi imponibili di un soggetto con perdite generate da un altro soggetto ormai incapace di assorbirle

Massime di principio

  • Le perdite fiscali restano imputate al soggetto che le ha generate: dopo una fusione non è automatico il diritto dell'incorporante a usare tali perdite se il risultato è una compensazione tra soggetti diversa dalla situazione impositiva originaria.
  • L'art. 172, comma 7, TUIR va applicato come norma antielusiva: operazioni di fusione utilizzate principalmente per sfruttare perdite altrui sono suscettibili di essere disconosciute dall'Amministrazione.
  • Per poter utilizzare perdite dopo una riorganizzazione societaria è fondamentale dimostrare la continuità dell'attività che ha prodotto le perdite e che l'operazione non abbia come prevalente fine quello di ottenere vantaggi fiscali.
  • La documentazione preventiva (business plan, motivazioni economiche non fiscali della fusione, continuità operativa e occupazionale) è cruciale per superare eventuali contestazioni sull'antielusività.
  • In caso di dubbio sull'applicabilità della norma, è opportuno valutare soluzioni alternative (ad es. cessione di rami d'azienda, utilizzo di regole di continuità fiscale previste per specifiche operazioni) e consultare il parere legale/tributario prima dell'operazione.
  • L'onere della prova può gravare sulle parti: il contribuente deve fornire elementi che escludano lo scopo elusivo dell'operazione e attestino la genuinità economica dell'operazione societaria.

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