Sentenza del 27/01/2023 n. 80 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
ACCERTAMENTO - Le valutazioni degli scostamenti rispetto alle medie di mercato non costituiscono un elemento idoneo e sufficiente per giustificare l'accertamento analitico induttivo - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha effettuato un accertamento analitico-induttivo ricostruendo il volume d'affari sulla base dell'elenco clienti e la mancata applicazione degli onorari minimi suggeriti dall'Associazione Nazionale dei Commercialisti, ritenendo probabile l'esercizio dell'attività in parte gratuito o con compensi irrisori. Il contribuente ha prodotto documentazione e fatture giustificative, ha contestato omissioni procedurali (mancata emissione del processo verbale di contestazione, violazione del termine dilatorio) e ha sostenuto che lo scostamento rispetto alle medie di mercato non giustifica l'accertamento.
La decisione
La Commissione territoriale, con sentenza n. 504/2019, aveva accolto il ricorso del contribuente. L'Ufficio ha impugnato in appello, ma il Collegio ha respinto l'appello confermando che le valutazioni basate unicamente sugli scostamenti rispetto alle medie di mercato e sugli onorari consigliati non costituiscono elemento idoneo e sufficiente per sostenere un accertamento analitico-induttivo. La Corte ha rilevato che l'Amministrazione ha l'onere di effettuare ulteriori attività accertative a supporto delle presunzioni di evasione e che il contribuente aveva fornito giustificazioni e fatturazione. L'appello è stato respinto e le spese di giudizio compensate.
Norme richiamate
La norma e' stata evocata dall'Amministrazione con riferimento al processo verbale di constatazione; la parte resistente ha sostenuto la sua applicabilita' solo in caso di PVC redatto a termine di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente. Nel giudizio la Corte ha ritenuto la questione non decisiva per sostenere l'accertamento, posto che l'Ufficio non aveva fornito elementi probatori ulteriori rispetto al mero raffronto con i parametri consigliati.
metodo analitico-induttivo (giurisprudenza consolidata)
Il metodo presuntivo richiede presunzioni semplici, precise e concordanti, fondate su elementi di riscontro certi e, se necessario, supportate da ulteriori accertamenti. Scostamenti rispetto a medie statistiche o onorari consigliati non sono, di per sé, idonei a giustificare l'accertamento analitico-induttivo senza ulteriori riscontri.
principi di neutralita e proporzionalita' e onere della prova dell'Amministrazione
La decisione sottolinea che l'Ufficio ha l'onere di dimostrare l'esistenza di elementi che confortino la presunzione di evasione e non puo' limitarsi a criticare le scelte tariffarie del contribuente; le scelte imprenditoriali o professionali del contribuente non possono essere considerate indici di evasione senza riscontri.
Massime di principio
- Gli scostamenti rispetto alle medie di mercato o agli onorari consigliati non sono, da soli, prova sufficiente per un accertamento analitico-induttivo.
- L'accertamento analitico-presuntivo richiede presunzioni semplici, precise e concordanti, supportate da ulteriori indagini e riscontri documentali.
- L'onere della prova circa l'esistenza di compensi non dichiarati grava sull'Amministrazione finanziaria; se il contribuente produce fatture e giustificazioni credibili, l'Ufficio deve valutare e integrare il proprio accertamento con altre attività istruttorie.
- Questioni formali come la mancata redazione del processo verbale di contestazione o il rispetto dei termini dilatori possono influire sulla legittimita' dell'atto ma non sostituiscono l'onere probatorio sostanziale dell'Ufficio.
- In presenza di dubbi interpretativi e orientamenti giurisprudenziali contrastanti sull'onere della prova, le spese di giudizio possono essere compensate.
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