Sentenza del 27/01/2023 n. 6 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
Imposta sulla pubblicità - Frecce stradali direzionali indicanti Poste Italiane - Esenzione prevista per la localizzazione dei servizi di pubblica utilità - Esclusione - Mezzo pubblicitario indicante un'impresa che solo secondariamente svolge un'attività di interesse pubblico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità alle frecce stradali direzionali recanti indicazioni per uffici postali; il ricorrente sosteneva che tali frecce rientrassero nell'esenzione prevista per la localizzazione dei servizi di pubblica utilità (art. 17 d.lgs. 507/1993) e pertanto non fossero soggette a imposizione.
La decisione
Il giudice ha escluso l'esenzione e ha ritenuto le frecce soggette a imposizione. Le indicazioni contenenti la ditta, l'acronimo o l'abbreviazione notoria "Poste Italiane" (o "Posta"/"PT") non sono considerate meri segnali di localizzazione del servizio pubblico, ma segnali rivolti al pubblico generale che identificano l'impresa e svolgono funzione pubblicitaria. Considerata la prevalenza delle attività commerciali e finanziarie nella compagine produttiva di Poste Italiane, il servizio postale universale risulta attività secondaria rispetto all'attività imprenditoriale complessiva, con la conseguente esclusione dell'esenzione.
Norme richiamate
art. 17 d.lgs. n. 507 del 1993
art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507/1993
L'esenzione per la localizzazione di servizi di pubblica utilità si applica solo ai segnali che hanno esclusivamente funzione indicativa della posizione del servizio; non si estende ai segnali che contengono il nome/segni distintivi dell'impresa e svolgono una funzione pubblicitaria.
art. 39 d.lgs. n. 285 del 1992
art. 39, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 285/1992
Le frecce direzionali rientrano nella fattispecie normativa, ma l'interpretazione applicata ha distinto la mera indicazione di ubicazione dalla presenza di elementi identificativi dell'impresa che trasformano il segnale in mezzo pubblicitario soggetto a imposizione.
Massime di principio
- L'esenzione per localizzazione dei servizi pubblici si applica solo quando il segnale ha contenuto esclusivamente informativo e non contiene elementi identificativi o promozionali dell'ente o dell'impresa.
- Se il segnale riporta il nome, il marchio o abbreviazioni notorie riconducibili a un'impresa che svolge attività prevalente di natura commerciale, quel segnale sarà qualificato come pubblicità e soggetto a imposta.
- Per valutare l'esenzione occorre considerare la natura dell'ente gestore: se il soggetto è un'impresa con attività a scopo di lucro e il servizio pubblico rappresenta solo una parte marginale, non si applicherà l'esenzione.
- La destinazione rivolta al pubblico generico (quisque de populo) e la potenziale funzione promozionale del messaggio sono elementi decisivi per qualificare il segnale come mezzo pubblicitario.
- Per evitare la qualificazione come pubblicità, è consigliabile utilizzare indicazioni neutre e descrittive prive di marchi o denominazioni commerciali; in caso di dubbio, richiedere preventivamente chiarimenti/autorizzazioni all'ente impositore o valutare la rimozione degli elementi identificativi.
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