Sentenza del 27/01/2023 n. 143 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento (IRES, IRAP, IVA per 2012) relativo a costi ritenuti non inerenti all'attività dichiarata di "affitto d'azienda". L'Ufficio ha contestato: a) la retribuzione e oneri sociali del dipendente/legale rappresentante della locataria (Sig. Gradella Federico) per sproporzione e possibile svolgimento di prestazioni per altra società collegata; b) costi di ricerca e sviluppo e relative quote di ammortamento ritenuti non pertinenti all'attività della locatrice; c) la perdita su crediti dedotta per un cliente ritenuto solvibile dall'Amministrazione; d) costi di viaggio per partecipazione ad incontri dell'associazione di categoria. La contribuente sosteneva la legittimità delle deduzioni e la mancanza di prova dell'Ufficio nonché la mancata attivazione del contraddittorio.
La decisione
L'appello dell'Agenzia è stato accolto. La Corte d'Appello ha riformato la sentenza di primo grado e confermato l'avviso di accertamento: ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza sulla nozione di inerenza e sull'antieconomicità come indice, l'Amministrazione ha evidenziato elementi idonei a dimostrare che taluni costi erano riconducibili all'interesse di terzi e non inerenti all'attività di affitto d'azienda svolta dalla società. Pertanto le deduzioni contestate sono state disconosciute e la società S.I.M.E. SIE s.r.l. è stata condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio (euro 4.600,00 per il primo grado e euro 4.900,00 per il secondo, oltre oneri).
Norme richiamate
art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione a doglianze sulla motivazione della sentenza di primo grado: il motivo di appello per insufficiente/apparente motivazione è stato valutato dall'Appello nel contesto della valutazione probatoria.
art. 109 TUIR
Richiamato in ragione della disciplina della deducibilità dei costi; la Corte ha evidenziato che l'inerenza è presupposto della deducibilità e che la normativa va interpretata alla luce della giurisprudenza sulla correlazione costo-attività.
art. 101 TUIR
Richiamato specificamente in relazione alla deduzione delle perdite su crediti: la Corte ha ricordato i requisiti di certezza e precisione richiesti e la necessità di prova dell'insolvenza, pur valorizzando gli indici prodotti dall'Amministrazione.
art. 19 DPR 633/1972
art. 19, primo comma DPR 633/1972
Richiamato con riferimento alla detraibilità dell'IVA: la Corte ricorda che per l'IVA la contestazione dell'inerenza per mera incongruità richiede prova aggravata di macroscopica antieconomicità.
art. 2697 c.c.
Riferimento al riparto dell'onere della prova: la Corte sottolinea che gravano sul contribuente gli oneri probatori relativi all'inerenza del costo, mentre l'Amministrazione deve motivare l'accertamento e fornire elementi indicativi.
Massime di principio
- La deducibilità dei costi richiede che essi siano inerenti all'attività concreta esercitata: l'inerenza è un giudizio qualitativo sulla riferibilità del costo all'impresa
- L'onere della prova è ripartito: il contribuente deve dimostrare l'inerenza del costo quando è dubbia; l'Amministrazione deve invece fornire elementi (es. sproporzione, indizi di antieconomicità) per giustificare il recupero a tassazione
- L'antieconomicità o l'incongruità della spesa non equivale automaticamente a indeducibilità, ma costituisce un indice probatorio che giustifica un approfondimento e, se solido, può portare al disconoscimento della deduzione
- Per l'IVA il sindacato sulla congruità è più rigoroso: l'Amministrazione può negare la detrazione solo dimostrando una macroscopica antieconomicità o la mancanza di connessione con l'attività produttiva
- Le scelte gestionali dell'imprenditore sono insindacabili a meno che non risultino palesemente irrazionali o svantaggiose; tuttavia, quando vi sono legami societari e indizi che parte dei costi sia riferibile a terzi, l'Amministrazione può ricostruire e recuperare le somme
- In caso di perdite su crediti è necessaria documentazione probatoria dell'insolvenza e della mancata recuperabilità (visure, tentativi di recupero, impossibilità di azione esecutiva); la mera attestazione non è sufficiente se elementi contraddittori risultano dagli atti dell'Ufficio
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