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Sentenza

Sentenza del 27/01/2023 n. 1213 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'atto di recupero del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo utilizzato negli anni 2017-2020 per complessivi Euro 177.809,00; l'Ufficio riteneva che le attività svolte non fossero qualificabili come R&S ai fini dell'ammissibilità del credito. La ricorrente ha eccepito, tra l'altro, il divieto del ne bis in idem (recuperi delle stesse annualità con atti differenti), l'illogicità della motivazione, l'eccesso di potere e la mancanza del preventivo parere del Ministero, oltre a documentare il progetto di sviluppo tecnologico (piano di lavoro, prototipo, analisi competitor, testing con clienti).

La decisione

Il Collegio ha ritenuto che l'unico profilo decisivo fosse la qualificazione delle attività come ricerca e sviluppo. Valutati i documenti e il piano di lavoro (identificazione criticità, analisi tecnologie, sviluppo prototipo, incontri con clienti, raffinamento), la Corte ha riconosciuto che le attività hanno comportato un avanzamento di conoscenze tecnologiche e la realizzazione di prodotti nuovi rispetto al precedente assetto, pertanto sussiste il carattere di R&S e il ricorso è stato accolto. Le spese di lite sono compensate. Le ulteriori eccezioni sollevate in memoria dall'Ufficio sono dichiarate inammissibili e non esaminate.

Norme richiamate

  • credito d'imposta per ricerca e sviluppo

    L'Ufficio ha contestato l'ammissibilità del credito ritenendo le attività mera evoluzione/adozione di tecnologie esistenti; il Collegio, invece, ha interpretato la norma (sostanzialmente) nel senso che attività organizzate e finalizzate all'avanzamento di conoscenze tecnologiche e alla realizzazione di prototipi possono rientrare nell'ambito della R&S e dar luogo al credito.

  • divieto del ne bis in idem

    La ricorrente aveva eccepito il divieto del doppio recupero per le stesse annualità. Tuttavia la sentenza si è concentrata sulla qualificazione sostanziale delle attività come R&S, per cui la questione del ne bis in idem non è risultata decisiva né approfondita nel dispositivo.

  • obbligo del parere del Ministero

    L'Ufficio ha sostenuto che non vi fosse obbligo di acquisire un parere ministeriale; il Collegio non ha ritenuto necessario il parere per decidere e non ha accolto l'eccezione dell'Ufficio come autonoma ragione ostativa all'accoglimento del ricorso.

  • documentazione dei costi per annualità

    L'Agenzia aveva rilevato carenze documentali per alcune annualità (costi non documentati per 2017, 2018, 2020). La sentenza evidenzia implicitamente che la correttezza della documentazione è rilevante, ma il Collegio ha motivato l'accoglimento sulla base della qualificazione delle attività e dei documenti progettuali prodotti.

Massime di principio

  • Per ottenere il credito d'imposta R&S è determinante dimostrare che l'attività abbia comportato un avanzamento di conoscenze tecnologiche o scientifiche (non solo un miglioramento gestionale o adozione di tecnologie pregresse).
  • Un piano di lavoro dettagliato (obiettivi, fasi: analisi criticità, ricerca soluzioni, sviluppo prototipo, collaudo con utenti, raffinamento) e la documentazione delle attività e delle risorse impiegate sono elementi centralI per la qualificazione come R&S.
  • La mera affermazione di miglioramenti o ottimizzazioni non basta: bisogna provare la componente innovativa e sperimentale (prototipazione, ricerca di nuove soluzioni, testing).
  • La mancanza di documentazione per specifiche annualità può compromettere il riconoscimento del credito per quegli anni; pertanto occorre contabilizzare e documentare i costi per ciascun periodo d'imposta contestato.
  • Questioni procedurali (es. ne bis in idem, obbligo di parere ministeriale) possono essere rilevanti ma non sempre decisive: il giudice può decidere la causa sul profilo sostanziale della qualificazione delle attività.
  • In giudizio conviene concentrare la prova sulla descrizione tecnica del progetto (metodologie, prototipi, test, risultati) e sulle evidenze documentali che mostrino la natura sperimentale e innovativa dell'intervento.

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