Cassazione Civile, Ordinanza n. 35160/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria del credito)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente tra una società debitrice e la banca, poi cessionario del credito; per tutelare la garanzia patrimoniale, il creditore ha agito contro il debitore principale e contro i soggetti che avevano stipulato una vendita immobiliare tra padre e figlio, chiedendo in via principale la revocatoria dell'atto e, in subordine, la declaratoria di simulazione della vendita. In primo grado il Tribunale ha accolto la revocatoria e rigettato la simulazione. In appello il figlio acquirente ha riproposto l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria, mentre la società creditrice ha impugnato il rigetto della simulazione. La Corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado, dichiarando prescritta la revocatoria ma accogliendo la domanda di simulazione sulla base di presunzioni: prezzo esiguo, mancanza di prova dell'effettivo incasso degli assegni, parentela stretta tra le parti, mancato trasferimento del possesso del bene. In cassazione il ricorrente principale ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2901 e 1414 c.c., sostenendo che la declaratoria di prescrizione della revocatoria avrebbe implicato un giudicato interno sulla validità del contratto, incompatibile con la successiva pronuncia di simulazione; 2) violazione degli artt. 210, 115 e 183 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse escluso prove e richieste istruttorie che sarebbero state invece formulate in primo grado, tra cui l'ordine di esibizione alla banca del retro degli assegni e l'interrogatorio formale; 3) violazione degli artt. 347, 115 e 116 c.p.c., per avere deciso senza attendere l'acquisizione del fascicolo di primo grado; 4) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la prova dell'incasso degli assegni dovesse gravare sulla banca, per prossimità della prova, anche mediante esibizione dei documenti bancari; 5) violazione degli artt. 100, 101, 292 e 267 c.p.c., contestando la legittimazione attiva del soggetto che aveva agito in rappresentanza del creditore. La società controricorrente ha resistito anche con ricorso incidentale su profili processuali legati all’estinzione della società convenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il motivo sulla legittimazione attiva, chiarendo che la Corte d'appello aveva accolto la domanda proposta dal mandatario nell'interesse della banca/cessionaria del credito, senza attribuire il diritto sostanziale al rappresentante. Ha respinto anche l'eccezione della società ricorrente incidentale sulla notificazione dell'appello a società cancellata dal registro delle imprese, applicando il principio di ultrattività del mandato alla lite: poiché l'estinzione non era stata dichiarata in giudizio, il processo poteva validamente proseguire nei confronti della società come se fosse ancora in vita e la notifica al difensore era idonea. Nel merito, la Corte ha escluso che la declaratoria di prescrizione della revocatoria implicasse un giudicato sulla validità del contratto, osservando che la prescrizione è questione preliminare che impedisce l'esame del merito e non produce accertamenti impliciti sulla fondatezza della domanda. Ha poi ritenuto corretta la valutazione probatoria della Corte territoriale: non vi era vizio nell'istruttoria né nell'acquisizione del fascicolo di primo grado, perché la Corte d'appello aveva consentito alle parti di depositarne copia e tale deposito non era avvenuto; soprattutto, la decisione di simulazione si fondava su un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti, tra cui parentela tra le parti, prezzo incongruo, dichiarazione di pagamento non supportata da prova certa di incasso, e permanenza del venditore nel possesso del bene. È stata quindi confermata la sentenza d'appello che aveva dichiarato prescritta la revocatoria ma accolto la domanda di simulazione, con condanna delle parti ricorrenti, in solido, alle spese.
Norme richiamate
Richiamato per contestare la legittimazione e l'interesse ad agire; la censura è stata ritenuta infondata perché l'azione era proposta dal rappresentante nell'interesse del titolare del credito.
Richiamato nel motivo sulla legittimazione e sul contraddittorio, ma senza rilievo decisivo nella soluzione.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.
Richiamato per contestare il ragionamento presuntivo del giudice di merito; la Cassazione ha affermato che la valutazione degli indizi era corretta e non sindacabile oltre i limiti consentiti.
Richiamato per sostenere che le richieste istruttorie erano state formulate tempestivamente; la Corte ha escluso la violazione.
Invocato in relazione all'ordine di esibizione del retro degli assegni; la censura è stata respinta.
Richiamato nel motivo relativo alla successione processuale e alla notifica; la Corte ha applicato il principio di ultrattività del mandato alla lite.
Richiamato nel motivo sulla notificazione degli atti alla parte estinta; la Corte ha ritenuto valida la prosecuzione del processo in assenza di dichiarazione dell'evento estintivo.
Richiamato per la domanda revocatoria; la Corte ha escluso che la prescrizione della revocatoria comportasse un accertamento implicito sulla validità del contratto.
Richiamato in relazione alla simulazione del contratto di vendita; la Corte ha confermato la declaratoria di simulazione sulla base di presunzioni.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto infondata la censura, osservando che mancava prova certa dell'effettivo pagamento/corrispondente incasso.
Citato nel principio di ultrattività del mandato alla lite, con riferimento alla notificazione della sentenza al procuratore costituito.
La notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito è stata ritenuta valida anche in presenza di eventi estintivi non dichiarati.
Richiamato per gli eventi che incidono sulla capacità della parte; la loro conoscenza aliunde non rileva se non dichiarati o notificati nel processo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La dichiarazione di prescrizione dell'azione costituisce una decisione preliminare che impedisce l'esame del merito e non determina alcun giudicato implicito sulla validità del rapporto o dell'atto sottostante.
- In presenza di mancata dichiarazione nel processo dell'estinzione o della perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, opera l'ultrattività del mandato alla lite: la notifica dell'impugnazione al difensore è valida e il processo prosegue come se la parte fosse ancora in vita e capace.
- La simulazione di una vendita può essere accertata mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, valorizzando globalmente elementi come prezzo incongruo, assenza di prova certa del pagamento, parentela stretta tra le parti e permanenza del venditore nel possesso del bene.
- Il controllo di legittimità sul ragionamento presuntivo del giudice di merito è limitato alla verifica della gravità, precisione e concordanza degli indizi, non potendo la Cassazione sostituire una diversa valutazione del merito.
- La doglianza relativa alla mancata acquisizione del fascicolo di primo grado è infondata se il giudice di appello ha consentito alle parti di depositarne copia e la parte interessata non vi abbia provveduto.
- Quando l'azione è proposta da un rappresentante processuale nell'interesse del titolare del diritto, non può dirsi che il diritto sostanziale sia stato erroneamente attribuito al rappresentante, se la sentenza chiaramente accoglie la domanda nell'interesse del rappresentato.
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