Cassazione Civile, Ordinanza n. 17029/2026 del 30/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale svolta nei confronti di una società partecipante a un’ATI nell’esecuzione di una commessa pubblica. L’Amministrazione ha ritenuto che la consegna di materia prima "in conto lavorazione" tra la mandataria dell’ATI e l’altra impresa configurasse, in realtà, una cessione di beni e una successiva rivendita del prodotto lavorato, con omessa fatturazione della componente riferibile alla materia prima e indebita sottrazione a IVA. Su tali presupposti è stato emesso un avviso IVA per il 2004 e, separatamente, un atto sanzionatorio per omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura, in relazione al quale la curatela ha proposto ricorso. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio. In cassazione la contribuente ha dedotto sei motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia/vizio assoluto di motivazione, assumendo che il giudice d’appello avesse deciso su un diverso atto impositivo e non sull’atto sanzionatorio; 2) motivazione apparente, per avere la CTR articolato la decisione in forma di quesiti senza risposta; 3) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la CTR valutato la qualificazione della consegna della materia prima, il trattamento fiscale dei rapporti e la compensazione finanziaria; 4) violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, per asserita inammissibilità dell’appello dell’Agenzia per difetto di specificità; 5) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e dell’art. 3 d.P.R. 633/1972, sostenendo che il rapporto fosse di lavorazione in conto terzi/prestazione di servizi e non di compravendita; 6) violazione dell’art. 17, comma 6, lett. a), d.P.R. 633/1972 e dell’art. 112 c.p.c., per il richiamo al reverse charge ritenuto inconferente rispetto all’annualità e al thema decidendum.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia, perché la sentenza impugnata identificava comunque l’atto sanzionatorio e ne confermava la legittimità, pur richiamando motivazioni sovrapponibili a quelle di un giudizio parallelo; ha escluso la motivazione apparente, rilevando che la decisione esponeva un percorso logico comprensibile fondato sulle risultanze del PVC, sull’autonomia giuridica delle imprese dell’ATI e sulla mancanza di elementi idonei a escludere la presunzione di cessione delle materie prime; ha dichiarato infondata la doglianza sul preteso omesso esame di fatti decisivi, trattandosi in realtà di contestazione della valutazione di merito; ha confermato la correttezza della declaratoria di ammissibilità dell’appello, essendo sufficientemente specifico; ha dichiarato inammissibile la censura sull’interpretazione contrattuale, perché volta solo a proporre una diversa lettura del rapporto senza indicare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici; ha infine ritenuto non decisivo il richiamo al reverse charge, poiché la ratio decidendi poggiava sull’autonomia soggettiva delle imprese dell’ATI. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la violazione perché la sentenza d'appello decide comunque sull'atto impugnato.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
la motivazione è ritenuta sufficiente perché consente di individuare le ragioni della decisione e non si riduce a meri interrogativi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per le censure di nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente, respinte dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non questioni o argomentazioni; nel caso concreto le doglianze erano in realtà critiche al merito.
art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012
richiamato per affermare che, dopo la riforma, non sono deducibili in cassazione censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non nei limiti del "minimo costituzionale".
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione è costituzionalmente sufficiente se non è mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.
richiamato come canone di interpretazione del contratto; la Corte reputa inammissibile la censura perché mira a ottenere una diversa ricostruzione del rapporto.
richiamato come canone ermeneutico contrattuale, ma la sua violazione non è stata specificamente illustrata.
richiamato come canone di buona fede nell'interpretazione del contratto, senza specifica dimostrazione di violazione.
invocato dalla ricorrente per sostenere la natura di prestazione di servizi del rapporto; la Corte non accoglie la lettura proposta.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
invocato per sostenere l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio; la Corte conferma invece la sufficiente specificità del gravame.
art. 17, comma 6, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla ricorrente per contestare il riferimento al reverse charge; la Corte lo ritiene non decisivo rispetto alla ratio della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omessa pronuncia o di difetto assoluto di motivazione richiede che la sentenza non consenta di individuare la decisione sull'atto o sulla domanda; non basta la parziale sovrapponibilità argomentativa con altra causa se il provvedimento identifica comunque il thema decidendum e l'esito.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre restano fuori dal sindacato di legittimità le doglianze che mirano a rimettere in discussione la valutazione delle prove o la ricostruzione del merito.
- La motivazione è solo apparente quando non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è tale la sentenza che, pur sintetica o costruita per passaggi interrogativi, contenga comunque una soluzione delle questioni controverse e le ragioni della decisione.
- L'appello tributario è inammissibile solo se il gravame non consente di comprendere, anche sinteticamente, quali capi e quali rationes decidendi siano contestati; è invece sufficiente una critica che, pur non formalistica, individui i punti della sentenza di primo grado da riformare.
- L'interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo se si indica specificamente quale canone ermeneutico sia stato violato e in quale modo; non è ammissibile chiedere semplicemente una diversa lettura del rapporto negoziale e dei documenti.
- Nelle controversie IVA relative a rapporti tra imprese riunite in ATI, la qualificazione fiscale dell'operazione dipende dall'effettiva autonomia soggettiva delle singole imprese e dal contenuto degli accordi; la mera appartenenza all'ATI non crea di per sé un unico centro di imputazione giuridica.
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