Cassazione Civile, Ordinanza n. 16935/2026 del 30/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
La controversia
Un proprietario confinante convenne in giudizio i vicini deducendo che, dopo il rilascio di un titolo edilizio, questi avevano demolito il preesistente fabbricato e realizzato una nuova costruzione in aderenza e sopraelevata, in violazione delle distanze previste dal regolamento edilizio comunale. Il tribunale accolse parzialmente la domanda, ordinando la demolizione sino alla distanza prescritta e condannando i convenuti al risarcimento del danno. La corte d’appello confermò la violazione delle distanze e la tutela demolitoria, ma ridusse la liquidazione del danno reputandolo di durata temporanea e respinse la domanda di riduzione del risarcimento per concorso colposo del danneggiato. I soccombenti proposero ricorso principale lamentando: 1) che la norma regolamentare locale non avesse natura integrativa dell'art. 873 c.c. e disciplinasse solo le modalità costruttive in aderenza, non le distanze; 2) che fosse stato erroneamente escluso il principio della prevenzione, dovendosi ritenere consentita la costruzione in aderenza al fabbricato preveniente; 3) che il giudice di merito avesse negato il concorso colposo del proprietario attore, il quale avrebbe firmato il progetto di ampliamento. Il proprietario vittorioso propose ricorso incidentale censurando la riduzione del danno, sostenendo che la violazione delle distanze integra un illecito permanente e che la liquidazione equitativa doveva tenerne conto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale: ha ritenuto corretta la qualificazione della disciplina edilizia locale come integrativa dell'art. 873 c.c., perché contenente una prescrizione di distanza minima dal confine; ha escluso che la norma consentisse automaticamente la costruzione sul confine o in aderenza senza rispettare i limiti dimensionali e senza l'accordo scritto, registrato e trascritto; ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sul concorso colposo del danneggiato perché mirava a una rivalutazione del fatto, riservata al giudice di merito. Ha invece accolto il ricorso incidentale, rilevando che la violazione delle norme sulle distanze legali dà luogo a un illecito permanente e che, nella liquidazione equitativa del danno, il giudice deve tener conto di tale natura dell'illecito, non potendo ridurre il risarcimento sulla base di una non dimostrata temporaneità del pregiudizio. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame sulla quantificazione del danno e per le spese.
Norme richiamate
art. 871 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme sulle distanze edilizie, senza autonoma trattazione decisiva nel merito
art. 872 c.c.
richiamato come norma del sistema delle distanze edilizie, ma la decisione si concentra sull'art. 873 c.c. e sulla norma regolamentare locale
art. 873 c.c.
la norma regolamentare locale che prescrive distanze minime dal confine è qualificata come integrativa della disciplina codicistica
art. 874 c.c.
richiamato nel motivo sul principio di prevenzione e sulla costruzione in aderenza
art. 875 c.c.
richiamato nel motivo sul principio di prevenzione e sui rapporti tra frontisti
art. 877 c.c.
richiamato nel motivo sul principio di prevenzione e sulla costruzione in aderenza
art. 1226 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale per contestare la liquidazione equitativa del danno, da effettuarsi tenendo conto della natura permanente dell'illecito
art. 1227, comma primo, c.c.
il concorso colposo del danneggiato attiene alla causalità materiale e il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito
art. 1227, comma 2, c.c.
richiamato in contrapposizione al comma primo quale ipotesi di aggravamento delle conseguenze del danno
art. 41 c.p.
evocato come criterio per accertare il concorso causale materiale del danneggiato
art. 360, 1° co., n. 3 c.p.c.
norma di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso principale
Massime di principio
- Le disposizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi sono integrative dell'art. 873 c.c. quando perseguono anche l'assetto ordinato del territorio attraverso la prescrizione di distanze minime delle costruzioni dal confine, incidendo così sui rapporti di vicinato.
- Se la disciplina locale, oltre a prevedere distanze minime, condiziona la costruzione in aderenza o sul confine a limiti dimensionali e a un accordo scritto con il confinante, registrato e trascritto, tali condizioni sono necessarie per la legittimità dell'intervento edilizio.
- Il principio di prevenzione opera nei limiti delle norme codicistiche e regolamentari applicabili: non consente di eludere prescrizioni locali che impongano una distanza minima dal confine o che subordinino l'aderenza a specifiche condizioni formali e sostanziali.
- Il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. attiene alla causalità materiale; il suo accertamento e la valutazione della rilevanza causale della condotta sono riservati al giudice di merito e non sono rinnovabili in cassazione se la censura mira a una diversa lettura del fatto.
- La violazione delle distanze legali integra un illecito permanente: il pregiudizio per il confinante perdura fino alla riduzione dell'edificio o al venir meno dell'opera illegittima.
- Nella liquidazione equitativa del danno derivante da una costruzione in violazione delle distanze, il giudice deve motivare in modo adeguato sul criterio adottato e rispettare i principi di integralità del risarcimento e di effettività del danno, tenendo conto della natura permanente dell'illecito.
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