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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16934/2026 del 30/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzione con cui venivano irrogate sanzioni amministrative per violazioni in materia di rifiuti, a seguito di verbali redatti dal Corpo Forestale dello Stato dopo il rinvenimento di una discarica incontrollata su un terreno privato situato dietro un condominio e utilizzato anche come parcheggio condominiale. Le destinatarie delle sanzioni non erano indicate come autrici materiali del deposito dei rifiuti, ma come soggetti che, in qualità di proprietarie/comproprietarie dell'area, avrebbero omesso custodia e vigilanza idonee a impedire l'abbandono dei rifiuti da parte di terzi. Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado e in appello, le interessate ricorrevano per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 192 e 255 d.lgs. 152/2006 e dell'art. 1 l. 689/1981. Sostenevano che tali norme incriminatrici puniscono solo chi abbandona o deposita rifiuti, non anche il proprietario dell'area che ometta di impedire il fatto altrui; negavano inoltre che fosse configurabile una responsabilità omissiva colposa in assenza di uno specifico obbligo giuridico di impedire l'evento, richiamando anche il principio di legalità. La Provincia resisteva con controricorso, poi dichiarato tardivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato intempestivo il controricorso della Provincia di Isernia, ma ha rigettato il ricorso delle proprietarie. Ha ritenuto ammissibile il ricorso sotto il profilo formale e ha respinto nel merito la censura, affermando che, in materia di illeciti amministrativi in tema di rifiuti, può configurarsi il concorso di persone anche in forma omissiva colposa del proprietario o del soggetto che abbia un effettivo rapporto con il bene e possa esercitare su di esso una funzione di custodia e protezione. La Corte ha precisato che non è necessario un obbligo giuridico di impedire l'altrui condotta, potendo la colpa consistere nell'omissione delle cautele suggerite dall'ordinaria diligenza per una efficace custodia dell'area; ha inoltre valorizzato l'accertamento di merito sulla facile controllabilità del terreno e sulla possibilità concreta di vigilanza da parte dei comproprietari. In conseguenza del rigetto, ha condannato la parte ricorrente al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. in favore della Cassa delle ammende e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 192 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    È richiamato come norma che vieta il deposito e l'abbandono incontrollato di rifiuti; la Corte osserva però che non è l'unica disposizione rilevante nel caso, dovendo coordinarsi con la disciplina del concorso nelle violazioni amministrative.

  • art. 255 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    È richiamato quale disposizione sanzionatoria in materia di gestione illecita dei rifiuti; la Corte ritiene che la sua applicazione possa estendersi anche a condotte concorsuali colpose del proprietario dell'area.

  • art. 5 l. 24 novembre 1981, n. 689

    "Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge"

    Consente il concorso di persone anche nelle violazioni amministrative; la condotta omissiva del proprietario può concorrere con quella materiale dell'autore del deposito illecito.

  • art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689

    È richiamato per affermare che, per gli illeciti amministrativi, è sufficiente la colpa; pertanto anche un'omissione colposa può integrare la violazione.

  • art. 6 l. 24 novembre 1981, n. 689

    È considerato non perfettamente pertinente al concorso nell'illecito, perché disciplina la solidarietà per il pagamento della sanzione, ma viene comunque valorizzato come indice della rilevanza degli oneri di custodia del bene.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte esclude che il ricorso violi i requisiti di forma-contenuto, ritenendo sufficiente l'esposizione dei fatti e dei motivi a consentire la comprensione delle censure.

  • art. 370 c.p.c.

    È applicato per dichiarare intempestivo il controricorso, depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è resa in conformità alla proposta del consigliere delegato; ciò comporta l'applicazione del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    È applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in conseguenza della definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • In materia di illeciti amministrativi, il concorso di persone ex art. 5 l. 689/1981 può realizzarsi anche attraverso una condotta omissiva colposa, quando il soggetto, per il rapporto concreto con il bene, avrebbe potuto e dovuto esercitare una custodia diligente idonea a impedire l'illecito altrui.
  • Ai fini della responsabilità del proprietario o del titolare di un rapporto di fatto sull'area, non occorre un espresso obbligo giuridico di impedire l'evento in senso penalistico: è sufficiente che l'omessa vigilanza o le mancate cautele abbiano concretamente favorito la commissione dell'illecito amministrativo.
  • Il principio di legalità non è violato quando la responsabilità del soggetto non autore materiale del fatto deriva dalla combinazione tra la sua condotta omissiva colposa e quella del concorrente, purché la fattispecie amministrativa sia astrattamente compatibile con il concorso e con la colpa.
  • L'accertamento della concreta possibilità di controllo del bene, dell'efficienza causale dell'omissione e della colposità della condotta appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica.
  • In tema di rifiuti, l'obbligo di custodia e protezione dell'area può gravare non solo sul proprietario formale, ma su chiunque abbia sul bene un rapporto che gli consenta di esercitare una vigilanza effettiva e di impedire usi abusivi da parte di terzi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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