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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16937/2026 del 30/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta dal gestore della rete ferroviaria per ottenere la demolizione di un immobile adibito a officina meccanica e abitazione, costruito da privati su un'area gravata da una servitù perpetua di elettrodotto istituita con decreto prefettizio del 1938. I convenuti hanno resistito chiedendo il rigetto della domanda e hanno proposto riconvenzionale per far accertare l'illegittimo esercizio della servitù da parte dell'attrice, sostenendo che questa avesse installato sul loro terreno due tralicci non previsti dal piano parcellare allegato al decreto, con conseguente domanda di rimozione. Il tribunale ha respinto la domanda principale e accolto la riconvenzionale; la corte d'appello ha poi respinto sia l'appello principale della società attrice sia l'appello incidentale della controparte. In cassazione la società ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione delle norme sulla giurisdizione, sostenendo che la controversia sulla rimozione dei tralicci appartenesse alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 41 l. n. 99/2009, e che comunque non vi fosse occupazione usurpativa perché i tralicci sarebbero stati collocati nell'area asservita; 2) violazione delle norme in tema di servitù elettrodottistica e distanze, lamentando che la corte d'appello non avesse accolto la demolizione del fabbricato dei convenuti, che avrebbe oltrepassato la fascia di rispetto; 3) violazione degli artt. 2058 e 2933 c.c., contestando l'affermazione di inapplicabilità del limite relativo al pregiudizio per l'economia nazionale e sostenendo che non dovesse disporsi la rimozione dei tralicci. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che lo sconfinamento rispetto al provvedimento amministrativo configura un comportamento di mero fatto, lesivo di diritti soggettivi, devoluto al giudice ordinario; che la censura sulla fascia di rispetto non si confrontava con la ratio decidendi ed era in sostanza una contestazione di merito; e che l'art. 2933, comma 2, c.c. è applicabile solo in casi eccezionali di pregiudizio all'intera economia nazionale, non essendo sufficiente l'inserimento dell'opera nella rete nazionale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha ritenuto infondati il motivo sulla giurisdizione, quello sulla pretesa illegittimità del mancato accoglimento della domanda di demolizione del fabbricato e quello sulla rimozione dei tralicci. Ha confermato la decisione d'appello che aveva respinto le impugnazioni e sostanzialmente riconosciuto l'illegittimità dell'installazione dei tralicci in difformità dal decreto di asservimento, con conseguente possibilità di tutela ripristinatoria davanti al giudice ordinario. Ha inoltre condannato la ricorrente a rifondere le spese di legittimità ai controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 41 L. n. 99/2009

    "tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica [...] nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendersi nella rete di trasmissione nazionale"

    La disposizione non si applica alla fattispecie perché la domanda riguarda uno sconfinamento/occupazione di fatto non riconducibile all'esercizio di un potere amministrativo, ma a un comportamento lesivo di diritti soggettivi, devoluto al giudice ordinario.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla giurisdizione; la Corte non vi ha attribuito autonoma rilevanza decisoria, ritenendo infondato il motivo sulla base della natura sostanziale della domanda.

  • art. 133 c.p.a.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla giurisdizione; la Corte ha ritenuto decisiva la qualificazione del petitum sostanziale e non la mera evocazione delle norme sul riparto di giurisdizione.

  • art. 135 c.p.a.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla giurisdizione; non è stato applicato per la ritenuta insussistenza di una controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva amministrativa.

  • art. 33 d.lgs. n. 80/1998

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ha escluso che la controversia rientrasse nell'area della giurisdizione amministrativa esclusiva.

  • art. 34 d.lgs. n. 80/1998

    Richiamato nel motivo di ricorso; non ritenuto dirimente rispetto alla qualificazione della controversia come occupazione di mero fatto.

  • art. 37 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ha ribadito che la giurisdizione si determina in base alla domanda e al petitum sostanziale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la censura è stata respinta perché diretta, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione di merito.

  • art. 119 T.U. n. 1775/1933

    Richiamato nel secondo motivo come norma sulle servitù/impianti elettrici; la Corte non ha ravvisato una violazione idonea a sovvertire la decisione di merito.

  • art. 121 T.U. n. 1775/1933

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte ha ritenuto che la censura concernesse un accertamento di fatto sulla collocazione dell'opera e sulla fascia di rispetto.

  • art. 52 r.d. n. 2359/1865

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte ha considerato la doglianza come contestazione del fatto accertato dai giudici di merito.

  • art. 29 d.P.R. n. 327/2001

    Richiamato nel secondo motivo; non ha inciso sull'esito, poiché la censura mirava a rivalutare il contenuto del decreto di asservimento e degli accertamenti di merito.

  • art. 2058 c.c.

    La Corte ha ribadito che il limite dell'eccessiva onerosità della reintegrazione non viene in rilievo per escludere la tutela ripristinatoria in una occupazione usurpativa o di mero fatto, e che comunque la fattispecie non integrava un caso di pregiudizio all'intera economia nazionale.

  • art. 2933 c.c.

    "ove non risulti che la distruzione della res indebitamente edificata sia di pregiudizio all'intera economia del Paese"

    La norma, in particolare il secondo comma, è applicabile solo in casi eccezionali in cui la demolizione pregiudichi l'intera economia nazionale; non è sufficiente un generico richiamo al rilievo pubblico dell'infrastruttura o alla sua appartenenza alla rete nazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione, ciò che conta è il petitum sostanziale, da desumere dalla causa petendi e dalla natura della posizione giuridica dedotta, non la sola formulazione della domanda.
  • Quando la pubblica amministrazione realizza un'opera al di fuori o oltre i limiti del provvedimento attributivo del potere, il suo comportamento può degradare a mero fatto illecito, idoneo a ledere diritti soggettivi e a radicare la giurisdizione del giudice ordinario.
  • La deduzione della rientranza dell'opera nell'area asservita o autorizzata riguarda il merito del rapporto e non la giurisdizione, salvo che incida sulla qualificazione della posizione giuridica fatta valere.
  • In presenza di occupazione usurpativa o di fatto, la tutela restitutoria/ripristinatoria non è esclusa dal solo richiamo all'eccessiva onerosità dell'art. 2058 c.c. o al limite dell'art. 2933 c.c.; quest'ultimo opera soltanto in casi eccezionali di pregiudizio per l'intera economia nazionale.
  • Il limite di cui all'art. 2933, comma 2, c.c. richiede una prova rigorosa di un danno all'economia nazionale nel suo complesso; non basta la mera afferenza dell'opera a un servizio o a una rete di interesse pubblico.
  • Una censura di legittimità non può limitarsi a proporre una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella accertata dai giudici di merito, specie quando la decisione impugnata si fonda su una specifica ratio decidendi non adeguatamente attaccata.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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