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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25878/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012-2015 emessi da un Comune su immobili costruiti abusivamente da terzi su aree di proprietà della società ricorrente, aree che in passato erano state concesse in comodato. Gli immobili erano stati accatastati d'ufficio in assenza di denuncia; la contribuente sosteneva di non avere mai ricevuto la notificazione degli atti attributivi della rendita catastale presunta e quindi contestava la base imponibile utilizzata per l'imposta. In Cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione del giudicato formatosi in un diverso giudizio tra le stesse parti, nel quale era stato definitivamente accertato che la procedura di attribuzione massiva della rendita presunta ex art. 2, comma 5-bis, d.l. 225/2010 non era stata perfezionata per mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo all'affissione all'albo pretorio; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sulla rendita presunta e sulla determinazione della base imponibile IMU.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo. Ha affermato che il precedente giudicato, intervenuto tra le stesse parti su immobili e annualità successive, accertava che la procedura semplificata di attribuzione della rendita presunta non si era perfezionata, sicché non poteva applicarsi la disciplina speciale invocata dal Comune. Tale accertamento fa stato anche nel presente giudizio ex art. 2909 c.c. e rende erronea la decisione della CTR, che aveva ritenuto efficace la rendita pur in mancanza di notifica. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate per la sopravvenienza del giudicato.

Norme richiamate

  • art. 74 L. 21 novembre 2000, n. 342

    Gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo dalla loro notificazione; la regola generale torna applicabile quando non sia perfezionata la procedura speciale prevista per la rendita presunta.

  • art. 2, comma 5-bis, d.l. 30 dicembre 2010, n. 225, conv. in L. 26 febbraio 2011, n. 10

    La norma disciplina la notifica degli atti di attribuzione della rendita presunta mediante affissione all'albo pretorio e comunicato in Gazzetta Ufficiale; in mancanza del completamento della procedura, non può ritenersi validamente operante la disciplina speciale.

  • art. 19, commi 8 e 10, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122

    Prevede l'obbligo di dichiarazione di aggiornamento catastale da parte dei titolari di diritti reali e, in difetto, l'attribuzione transitoria di rendita presunta da parte dell'Agenzia del territorio.

  • art. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla determinazione della base imponibile ai fini IMU/ICI, in collegamento con la rendita catastale.

  • art. 8 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla base imponibile dell'imposizione immobiliare locale.

  • art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina dell'IMU e del relativo presupposto impositivo.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale fa stato tra le parti anche nel giudizio successivo avente ad oggetto pretesa fiscale riferita agli stessi immobili, vincolando l'accertamento sulla validità/perfezione della procedura di attribuzione della rendita.

  • art. 372 c.p.c.

    Il divieto di produzione documentale in cassazione non opera per il documento che attesta un giudicato formatosi successivamente alla decisione di merito, poiché non si tratta di documento formato nel corso del giudizio di merito.

Massime di principio

  • Quando tra le stesse parti sia intervenuto un giudicato su un elemento costitutivo o presupposto comune a una successiva pretesa fiscale, quel giudicato vincola anche il giudizio successivo e preclude una decisione incompatibile sul medesimo punto.
  • La disciplina speciale di attribuzione della rendita presunta produce effetti solo se la procedura prevista dalla norma è stata integralmente perfezionata; in difetto, torna applicabile la regola generale che subordina l'efficacia della rendita alla notificazione.
  • In sede di legittimità è ammissibile la produzione del documento che attesta un giudicato sopravvenuto rispetto al giudizio di merito, poiché il divieto di cui all'art. 372 c.p.c. non riguarda documenti sopravvenuti atti a dimostrare un elemento decisivo non producibile prima.
  • Se il giudicato sopravvenuto risolve in modo definitivo la questione di diritto o di fatto su cui si fonda la pretesa tributaria, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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