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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11439/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2009 nei confronti di un contribuente, con recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili per complessivi euro 85.866,00, poi ridotti in autotutela a euro 59.758,00 a seguito di istanza di adesione. La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello del contribuente, ritenendo che il provvedimento di autotutela si fosse sovrapposto all'originario avviso e avesse solo ridotto la pretesa, confermando il resto dell'atto. Il ricorrente ha proposto cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 6, comma 2, d.lgs. 218/1997, 32, comma 1, d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ammesso la produzione tardiva del provvedimento di autotutela e lo avesse qualificato come mera riduzione dell'originaria pretesa, mentre si sarebbe trattato di un nuovo accertamento impositivo che avrebbe impedito un nuovo accertamento con adesione; inoltre lamentava omessa pronuncia sulla circostanza di non aver ricevuto l'invito al contraddittorio; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio motivazionale, censurando la ritenuta sufficienza probatoria dei documenti dell'Ufficio e, in sostanza, la valutazione delle presunzioni poste a fondamento del disconoscimento dei costi. La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi per commistione e genericità delle censure, difetto di autosufficienza per mancata trascrizione/localizzazione dell'atto in autotutela, difetto di interesse rispetto a un atto riduttivo favorevole al contribuente e impropria deduzione del vizio di omessa pronuncia. Ha richiamato il principio per cui la riduzione in autotutela della pretesa, se non introduce elementi innovativi, non integra una nuova pretesa impositiva, e il principio secondo cui, in materia di deduzione di costi, l'onere della prova del fatto costitutivo grava sul contribuente. La decisione finale è stata di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e agli oneri processuali conseguenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente. Ha ritenuto i motivi inammissibili per plurime ragioni: commistione di censure eterogenee e talora incompatibili; difetto di specificità; violazione del principio di autosufficienza per mancata allegazione o trascrizione dell'atto di autotutela; difetto di interesse a contestare un atto che riduceva la pretesa fiscale; errata deduzione del vizio di omessa pronuncia; infondatezza, in linea di principio, della censura sul riparto dell'onere della prova in tema di deduzione dei costi. Ha quindi confermato implicitamente la decisione di merito e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato dalla CTR per affermare che i costi recuperati a tassazione difettavano dei requisiti di deducibilità.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 218 del 1997

    Invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla disciplina dell'accertamento con adesione e della pretesa nuova imposizione conseguente all'atto di autotutela.

  • art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato dal ricorrente per contestare la tardiva produzione documentale dell'Ufficio nel giudizio tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare un asserito vizio di omessa pronuncia/extrapetizione; la Corte rileva che la censura è stata formulata in modo non univoco e quindi inammissibile.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    È la base formale dei motivi di ricorso, ma la Corte rileva che le doglianze risultano commiste e non correttamente incanalate nei singoli vizi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che, in tema di deduzione dei costi, l'onere di provare il fatto costitutivo grava sul contribuente.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla Corte per ricordare i requisiti della prova presuntiva (gravità, precisione e concordanza) e i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle presunzioni.

  • art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per affermare che in appello è consentita la produzione di nuovi documenti nel processo tributario.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato per il principio secondo cui l'integrazione o modifica in aumento dell'avviso richiede un nuovo atto impositivo, mentre la mera riduzione della pretesa non integra di per sé una nuova pretesa.

  • art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla Corte, in combinazione con l'art. 58, per il termine di deposito dei documenti in appello e per l'effetto sanante se il documento era già nel fascicolo di primo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato o l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la produzione di documenti in appello è ammissibile, ma il rispetto del termine di deposito va valutato anche alla luce della presenza del documento nel fascicolo di primo grado, poiché tale precedente deposito può sanare l'irritualità e renderne possibile l'esame nel giudizio di impugnazione.
  • La riduzione in autotutela della pretesa fiscale non costituisce automaticamente una nuova e autonoma pretesa impositiva; tale effetto si verifica solo se l'atto introdotto modifica in modo innovativo il fondamento del rapporto d'imposta, introducendo elementi nuovi rispetto all'atto originario.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, coerenti e autosufficienti: la commistione di vizi diversi, l'alternanza di doglianze tra omessa pronuncia, vizio motivazionale e violazione di legge, nonché la mancata trascrizione/localizzazione degli atti rilevanti, comportano inammissibilità.
  • In tema di deduzione dei costi, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla deduzione grava sul contribuente; la contestazione della valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito non è di per sé sufficiente a integrare una violazione dell'art. 2697 c.c.
  • La denuncia di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile in cassazione solo quando si allega che il giudice abbia tratto la presunzione da fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è invece consentito sostituire alla valutazione di merito una diversa ricostruzione probabilistica dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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