Cassazione Civile, Ordinanza n. 33625/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società, risultata beneficiaria di una scissione parziale di altra società, impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per l’anno d’imposta 2011, con la quale le venivano richiesti maggiori importi in qualità di coobbligata per debiti fiscali della società scissa. La CTP accoglieva il ricorso della contribuente e la CTR respingeva l’appello degli uffici, ritenendo: che l’obbligazione fosse sorta prima della costituzione della beneficiaria; che quindi non vi fosse responsabilità solidale; che la beneficiaria non fosse stata posta in condizione di conoscere an e quantum del debito; e che la cartella fosse tardiva rispetto al termine decadenziale del 31 dicembre del quarto anno successivo. In cassazione l’Agenzia e ADER deducevano quattro motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente/apodittica; violazione delle norme sulla scissione e sulla responsabilità fiscale, sostenendo la solidarietà illimitata della beneficiaria per i debiti erariali della scissa anteriori alla scissione; violazione delle norme sulla prescrizione/decadenza, assumendo che il debito non fosse prescritto al momento della scissione; violazione delle norme processuali tributarie, contestando il rilievo d’ufficio della decadenza non eccepita dalla contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, e trattati unitariamente, tutti i motivi del ricorso. Ha censurato la CTR per essersi discostata dai principi consolidati in tema di scissione societaria e debiti tributari anteriori all’operazione: la società beneficiaria risponde solidalmente e illimitatamente dei debiti fiscali della scissa relativi a periodi anteriori alla scissione; non occorre una nuova notifica dell’avviso di accertamento o un aggravamento motivazionale specifico nella cartella nei confronti della beneficiaria; la disciplina tributaria non richiede preventiva escussione della scissa; la cartella può essere notificata alla coobbligata nei termini di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 senza che il termine vada riferito in modo diverso per la sola beneficiaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base del controllo automatizzato che ha condotto alla cartella di pagamento.
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
invocato per censurare la motivazione della sentenza d'appello.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza.
interpretato come norma che, in caso di scissione, prevede per i debiti tributari anteriori la responsabilità solidale delle società partecipanti e consente i procedimenti accertativi e di riscossione nei confronti della scissa, con facoltà di partecipazione della beneficiaria senza oneri di avvisi per l'Amministrazione.
art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997
conferma, per le somme dovute a seguito di violazioni tributarie, la solidarietà illimitata delle società partecipanti alla scissione.
richiamato nel motivo sulla prescrizione, ma la Corte valorizza in realtà la disciplina della responsabilità tributaria da scissione e non accoglie la tesi difensiva della CTR.
richiamato nel motivo sulla prescrizione/decadenza, nel quadro della contestazione della CTR.
art. 24 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per contestare la possibilità di rilevare d'ufficio la decadenza.
art. 57 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per sostenere che la decadenza, in materia non disponibile, richiede eccezione di parte.
richiamato come disciplina civilistica delle limitazioni alla responsabilità nelle scissioni, distinta da quella tributaria.
art. 2506-quater, comma 3, c.c.
richiamato come disciplina civilistica delle limitazioni alla responsabilità nelle scissioni, non applicabile ai debiti erariali nei termini sostenuti dalla CTR.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
interpretato nel senso che la cartella può essere notificata al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato entro il termine decadenziale, e che la notifica al coobbligato beneficiario non richiede ulteriori oneri informativi se il ruolo è formatosi verso il debitore principale.
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
ribadisce la solidarietà illimitata per le sanzioni e le somme dovute per violazioni tributarie nella scissione.
Massime di principio
- In tema di scissione societaria, per i debiti tributari relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione la società beneficiaria risponde solidalmente e illimitatamente, per effetto diretto della legge tributaria, indipendentemente dai limiti previsti dalla disciplina civilistica della scissione per le obbligazioni ordinarie.
- Per i crediti erariali maturati prima della scissione non è necessario che l'Amministrazione rinnovi la notifica dell'avviso di accertamento o reitera atti informativi nei confronti della beneficiaria: è sufficiente che il procedimento sia stato svolto nei confronti della società scissa, restando alla beneficiaria la facoltà di partecipare e di conoscere gli atti senza oneri di avviso per l'ufficio.
- La cartella di pagamento notificata alla società beneficiaria della scissione non richiede una motivazione ulteriore rispetto a quella ordinariamente prescritta, quando il titolo esecutivo/ruolo si è formato nei confronti del debitore principale e la coobbligazione deriva ex lege.
- Nei rapporti tributari derivanti da scissione, la pretesa già consolidata nei confronti della scissa si estende alla beneficiaria anche se costituita successivamente all'insorgenza del debito, poiché la responsabilità della beneficiaria non è da fatto proprio ma nasce direttamente dalla legge.
- In sede di impugnazione della cartella, la società beneficiaria può comunque contestare il fondamento della pretesa tributaria originaria, senza che ciò implichi un aggravio procedimentale preventivo per l'Amministrazione.
- Ai fini della riscossione, il termine di decadenza per la notifica della cartella si applica al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei cui confronti si procede, senza che la sola qualità di beneficiaria della scissione comporti un diverso e ulteriore termine rispetto a quello previsto dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973.
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