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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03242/2025 del 09/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dell’opposizione contro una cartella di pagamento relativa a IRPEF, IRAP e TOSAP per più annualità. Con il primo motivo ha dedotto la violazione delle norme sulla decadenza dagli avvisi di accertamento, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto applicabile la proroga dei termini prevista dalla l. n. 289 del 2002. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, omesso esame di fatti decisivi e carente risposta ai motivi d’appello. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione del diritto di difesa per mancata notifica del PVC e l’illegittimità degli avvisi di accertamento presupposti, fondati su presunzioni semplici asseritamente errate e prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Con il quarto motivo ha censurato la mancata considerazione della particolare disciplina delle rimanenze e l’omessa prova, da parte dell’Ufficio, del maggior reddito d’impresa da cui derivavano le imposte iscritte a ruolo. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto contro vizi degli avvisi di accertamento presupposti e non della cartella impugnata; ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo sia la motivazione apparente sia il vizio ex art. 360 n. 5 in presenza di doppia conforme non adeguatamente censurata; ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché anch’essi riferiti a vizi degli atti prodromici e non della cartella. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, rilevando che le censure non colpivano vizi propri della cartella di pagamento ma, per lo più, vizi degli avvisi di accertamento e degli atti prodromici, che avrebbero dovuto essere autonomamente impugnati. Ha inoltre escluso che la motivazione della sentenza di merito fosse apparente o inidonea al controllo di legittimità, osservando che la CTR aveva esaminato le doglianze del contribuente e che, in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale non era stato correttamente articolato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e dichiarato soggetto, se dovuto, all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la decadenza dagli avvisi di accertamento; la Corte ha rilevato che la censura era inammissibile perché rivolta agli atti presupposti e non alla cartella impugnata.

  • art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo insieme alle norme sulla decadenza; la Corte non ne ha esaminato il merito perché la doglianza era rivolta agli avvisi presupposti.

  • art. 2948 c.c.

    Citato nel primo motivo dal ricorrente; non è stato oggetto di esame nel merito per inammissibilità della censura.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Norma invocata per denunciare violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha distinto tra censure infondate e inammissibili, richiamando i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 12 l. n. 212 del 2000

    Invocato per dedurre la violazione del diritto di difesa per mancata notifica del PVC; la censura è stata dichiarata inammissibile perché riferita agli atti prodromici e non alla cartella.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per contestare l’uso di presunzioni semplici nella ricostruzione del maggior reddito; la Corte ha ritenuto la censura non attinente alla ratio della sentenza impugnata.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato quale parametro del "minimo costituzionale" della motivazione: la Corte ha affermato che la sentenza di merito non era carente al punto da violarlo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una cartella di pagamento sono deducibili solo vizi propri dell’atto impugnato; i vizi degli avvisi di accertamento o degli altri atti presupposti devono essere fatti valere con autonoma impugnazione di quegli atti.
  • La censura di motivazione apparente è infondata se la sentenza di merito, pur sintetica, consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito e di controllarne la coerenza; il vizio ricorre solo quando la motivazione non raggiunge il minimo costituzionale.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e la loro eventuale diversità.
  • Le doglianze che non investono la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili in cassazione, anche se prospettano violazioni di legge relative ad atti prodromici alla pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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