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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21727/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica e dei suoi rappresentanti, contestando la spettanza del regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991 per mancanza dei relativi requisiti. L'atto recuperava imposte dirette e indirette, interessi e sanzioni, assumendo ricavi e reddito d'impresa per l'anno 2007 sulla base di un processo verbale di constatazione. In primo grado la CTP aveva escluso la responsabilità solidale di uno dei rappresentanti, pur confermando la natura commerciale dell'attività e l'inaffidabilità della contabilità; in appello la CTR aveva accolto l'impugnazione incidentale dei contribuenti e rigettato quella principale dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 36 n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 e violazione degli artt. 148 TUIR, 2697 e 2729 c.c. e della legge n. 398 del 1991. Tuttavia, prima della decisione sul merito del ricorso, la Corte rilevava che la controversia era stata inserita nell'elenco trasmesso dall'Agenzia ai sensi dell'art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, nel quadro della definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi 186 e seguenti, della l. n. 197 del 2022, senza risultare alcun diniego; perciò dichiarava estinto il giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte non esamina nel merito i due motivi di ricorso perché prende atto della definizione agevolata della controversia e della sua inclusione nell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle entrate. In applicazione dell'art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022, dichiara estinto il processo di cassazione; precisa inoltre che resta salva la facoltà delle parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e dispone che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando risulta documentalmente che la controversia di legittimità è stata definita con la procedura agevolata prevista dalla legge e non emerge alcun diniego dell'amministrazione, la Corte dichiara l'estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso.
  • L'inserimento della causa nell'elenco trasmesso dall'amministrazione finanziaria, secondo la disciplina speciale richiamata, è indice della regolare definizione agevolata della lite ai fini dell'estinzione del giudizio di cassazione.
  • In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse regole speciali richiamate dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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