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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21627/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2010, 2011 e 2012. L’Ufficio contestava costi ritenuti indeducibili perché riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti o non inerenti, nonché ricavi non dichiarati. La Commissione tributaria provinciale aveva già rigettato i ricorsi riuniti della società; la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo: validamente motivati gli avvisi perché fondati e in parte riproduttivi del processo verbale di constatazione; provate le operazioni oggettivamente inesistenti (cessioni di materiali e noleggio di macchinari) con alcune società prive di struttura; corretta la ripresa a tassazione di ricavi non dichiarati; non sufficientemente documentati alcuni costi. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 116 c.p.c. per mancata considerazione di tutta la documentazione prodotta; 2) mancata applicazione del principio di inerenza, sostenendo di avere provato esistenza e riferibilità dei costi; 3) nullità della sentenza per motivazione carente e contraddittoria, specie quanto all’obbligo di motivazione degli atti impositivi; 4) omesso esame di fatti decisivi, ossia della documentazione che avrebbe dimostrato i reali rapporti con le società considerate cartiere.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità, ed era inoltre generico e privo di autosufficienza. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché anch’esso generico: la CTR aveva già spiegato puntualmente perché alcuni costi erano indeducibili (mancanza di targa dei veicoli, irregolarità delle schede carburanti, assenza di indicazione dei fruitori delle spese di vitto e alloggio). Ha reputato inammissibile il terzo motivo perché la doglianza sulla motivazione dell’atto impositivo integra, se del caso, violazione di legge; in ogni caso gli avvisi erano sufficientemente motivati per relationem al PVC, conosciuto dalla contribuente, e descrivevano in modo dettagliato le singole riprese. Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: nei casi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti l’Ufficio deve provare l’inesistenza dell’operazione, anche per presunzioni, ma una volta fornita tale prova grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni; la CTR aveva correttamente valutato gli elementi indiziari dell’Ufficio e la documentazione prodotta non era stata specificamente indicata né trascritta in modo autosufficiente. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e, ricorrendo i presupposti, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La censura ex art. 116 c.p.c. non è ammissibile se si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio; è deducibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, disposte fuori dai limiti legali o trattato come prove legali elementi liberamente valutabili.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per i motivi di violazione di legge, ma non consente di censurare un mero dissenso sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La doglianza sulla motivazione dell’atto impositivo non integra automaticamente un error in procedendo; la sufficienza della motivazione dell’avviso va valutata secondo le regole tributarie.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame richiede fatti decisivi realmente non esaminati; non è configurabile quando il giudice abbia valutato la documentazione o quando il motivo sia generico.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem, mediante richiamo ad altri atti o documenti, purché ne sia riprodotto il contenuto essenziale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, estendendo il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama il riparto dell’onere probatorio: l’Ufficio deve provare l’inesistenza oggettiva dell’operazione contestata, mentre il contribuente deve provare l’effettiva esistenza delle operazioni e la deducibilità dei costi.

Massime di principio

  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove già apprezzate dal giudice di merito; è ammissibile solo in presenza di un vero uso di prove non dedotte o di prove legali mal valutate.
  • Nel processo tributario l’avviso di accertamento è sufficientemente motivato anche per relationem al processo verbale di constatazione, purché il contenuto essenziale dell’atto richiamato sia riprodotto o comunque individuabile e il contribuente sia posto in grado di difendersi.
  • In caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve fornire prova anche presuntiva dell’inesistenza dell’operazione; una volta raggiunta tale prova, spetta al contribuente dimostrare l’effettività delle prestazioni o delle cessioni contestate.
  • L’esibizione di fatture, scritture formalmente regolari o mezzi di pagamento non è, di per sé sola, sufficiente a provare l’effettività di operazioni contestate come fittizie.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: il ricorrente deve indicare con precisione i documenti o i fatti decisivi trascurati e la loro collocazione processuale; la mera allegazione generica di documentazione non consente il controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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