Cassazione Civile, Ordinanza n. 21634/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento dell'intero saldo di un contributo riconosciuto in sede emergenziale per i danni causati da un'alluvione a immobili di proprietà del ricorrente. In primo grado il tribunale aveva accolto l'opposizione della Regione al decreto ingiuntivo emesso per il residuo del contributo; la corte d'appello aveva poi confermato il rigetto dell'appello. Il ricorrente per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. nell'interpretazione delle ordinanze emergenziali e commissariali, sostenendo che la normativa attribuisse direttamente al Commissario il potere di erogare i contributi fino al massimale previsto, senza limitarli a un acconto del 35%, e che non fosse necessario un ulteriore provvedimento amministrativo per il pagamento del saldo. Contestava inoltre il significato attribuito dalla corte d'appello all'espressione 'future provvidenze a qualunque titolo previste', ritenendo che essa si riferisse solo a indennizzi non ancora contemplati e non ai contributi già autorizzati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha osservato che, pur formalmente denunciando la violazione delle regole di interpretazione, il ricorrente mirava in realtà a ottenere una diversa lettura delle ordinanze amministrative, sollecitando una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha ribadito che l'interpretazione degli atti amministrativi a contenuto non normativo è attività di merito, censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame di un fatto decisivo, mentre non è ammessa la mera contrapposizione di un'interpretazione alternativa plausibile. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese, con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le regole di interpretazione letterale e complessiva devono essere effettivamente indicate e applicate nel censurare l'interpretazione dell'atto; non basta contrapporre una lettura alternativa.
L'interpretazione dell'atto deve considerare le disposizioni nel loro insieme; la censura deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito.
Il criterio conservativo non può essere invocato in modo astratto, ma va correlato alla specifica interpretazione contestata.
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
In cassazione è deducibile la violazione delle regole ermeneutiche, non la mera richiesta di una diversa interpretazione del contenuto dell'atto.
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
L'interpretazione dell'atto amministrativo è censurabile anche per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, ma non per sola difformità di lettura.
I contributi emergenziali erano rimessi alla discrezionale determinazione del commissario entro i limiti delle risorse assegnate.
artt. 1, 4 e 5 O.P.C.M. n. 3322/2003
Secondo il ricorrente attribuivano direttamente il potere di erogare i contributi fino a un massimo predeterminato; la Corte non ha condiviso tale lettura.
Massime di principio
- L'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo è questione di fatto riservata al giudice di merito e segue, in via analogica, i criteri ermeneutici del contratto.
- In cassazione non è consentito ottenere una semplice sostituzione dell'interpretazione scelta dal giudice di merito con un'altra ugualmente plausibile; occorre denunciare uno specifico vizio di violazione dei canoni ermeneutici o un omesso esame di un fatto decisivo.
- La censura per violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. è inammissibile se non indica puntualmente in quale modo il giudice di merito si sia discostato dai criteri interpretativi e se non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- Quando il provvedimento attribuisce all'amministrazione un potere di quantificazione entro limiti di risorse disponibili, non sorge automaticamente un diritto soggettivo pieno all'erogazione del massimo teorico astrattamente previsto.
- L'interpretazione letterale di una locuzione ambigua non può essere contestata in cassazione mediante la mera prospettazione di una lettura alternativa, se la decisione impugnata offre una motivazione non illogica e non contraddittoria.
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