Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21635/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente ha proposto ricorso per revocazione contro una precedente sentenza della Corte di cassazione che, accogliendo il ricorso dell'agente della riscossione, aveva confermato nel merito l'iscrizione ipotecaria eseguita in suo danno. La lite originaria riguardava la dedotta nullità o inesistenza della notifica di due cartelle di pagamento, asseritamente poste a base dell'ipoteca, nonché ulteriori questioni che il contribuente assumeva assorbite nei gradi di merito. Nel ricorso per revocazione sono stati dedotti sei motivi: 1) errore sulla localizzazione della notifica delle cartelle, sostenendo che non fosse avvenuta presso l'indirizzo di residenza del destinatario; 2) errore sulla presenza e sull'attribuzione della firma sulle cartoline di ritorno; 3) errore nell'avere ritenuto una sequenza procedimentale che avrebbe coinvolto il preavviso di iscrizione ipotecaria; 4) errore nell'avere deciso nel merito senza rinvio, pur essendo rimasti assorbiti e non esaminati ulteriori motivi di ricorso; 5) insufficiente risposta alla censura di omessa pronuncia/omessa motivazione; 6) errore nella condanna alle spese in favore di un soggetto indicato come non più esistente. La Corte ha esaminato unitariamente i motivi, richiamando i presupposti dell'errore revocatorio: esso deve consistere in un errore di percezione di un fatto non controverso e decisivo, immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti, e non può risolversi in un errore di giudizio o in una censura di violazione di legge. Ha ritenuto inammissibili i motivi primo, secondo e quinto perché relativi a fatti controversi e già scrutinati, quindi non revocatori; inammissibile anche il terzo perché privo di decisività rispetto alla decisione sull'ipoteca. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che la precedente sentenza aveva erroneamente escluso l'esistenza di ulteriori questioni di merito dedotte e riproposte, decidendo così la causa nel merito senza disporre il necessario rinvio al giudice tributario di secondo grado per l'esame dei motivi assorbiti in appello. Il sesto motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la regolazione delle spese dovrà essere effettuata dal giudice di rinvio.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto motivo del ricorso per revocazione, ha dichiarato assorbito il sesto motivo e inammissibili gli altri. Ha revocato la precedente sentenza di cassazione solo nei limiti in cui aveva deciso nel merito la controversia e regolato le spese, confermandola per il resto. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché esamini le questioni di merito rimaste assorbite nei gradi precedenti e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione e di revocazione.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c.

    La revocazione è ammissibile solo per errore di percezione di un fatto, non per errori di giudizio o di diritto.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato indirettamente nel delimitare l'errore di giudizio rispetto ai motivi di ricorso ordinari.

  • art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La questione di costituzionalità relativa a questa norma era stata dedotta come motivo assorbito e doveva essere esaminata dal giudice di rinvio.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio della sentenza di cassazione presuppone un'erronea percezione di un fatto decisivo, non controverso e immediatamente verificabile dagli atti; non ricorre quando la doglianza investe la valutazione del fatto o l'apprezzamento giuridico della Corte.
  • Non sono deducibili in revocazione gli errori che coincidano con critiche alla motivazione o con contestazioni di violazione di legge: in tali casi si è al cospetto di un errore di giudizio, non di fatto.
  • La revocazione può essere accolta quando la Corte abbia erroneamente ritenuto inesistenti ulteriori questioni di merito rimaste assorbite e, per tale ragione, abbia deciso la causa nel merito senza rinvio, omettendo il necessario esame da parte del giudice di merito.
  • L'accoglimento della revocazione limitato alla parte in cui la sentenza abbia deciso il merito comporta la revoca parziale della pronuncia e il rinvio al giudice di merito per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolazione delle spese.
  • La questione priva di decisività rispetto alla ratio della decisione non può fondare revocazione, anche se sia stata prospettata come errore percettivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.