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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21630/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa a IRPEF 2006, preceduta da un avviso di accertamento che il contribuente assumeva nullo per vizio di notifica. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo articolato, violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 115, 116 e 140 c.p.c., dell’art. 6 dello Statuto del contribuente e degli artt. 13 e 18 del d.P.R. n. 223 del 1989, oltre a omesso esame di fatti decisivi. Secondo la sua prospettazione, avrebbe trasferito la residenza anagrafica a Pomezia nel luglio 2011 e tale dato sarebbe stato indicato anche nella dichiarazione dei redditi presentata nel settembre 2011; l’Amministrazione, però, avrebbe notificato l’avviso alla precedente residenza di Roma applicando le forme dell’irreperibilità assoluta ex art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese di appello, nonostante la mancata partecipazione al grado. La difesa erariale si è costituita solo ai fini dell’eventuale partecipazione orale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva accertato in fatto che dai registri anagrafici risultava ancora la residenza a Roma, che il trasferimento a Pomezia era stato protocollato solo nel 2012 e che il nuovo domicilio fiscale decorreva dal 14/10/2014; quindi la notifica dell’avviso era stata eseguita nel domicilio fiscale risultante all’Amministrazione, con modalità legittime per irreperibilità assoluta. Ha inoltre rilevato che le contestazioni del ricorrente tendevano a una rivalutazione del merito e, comunque, erano prive di specificità, non essendo stati trascritti o allegati gli atti rilevanti. È stato rigettato anche il secondo motivo, perché la mancata costituzione nel giudizio di appello è una scelta processuale che non elimina la soccombenza e non impedisce la condanna alle spese. Nessuna statuizione sulle spese in cassazione per mancata costituzione dell’Agenzia; è stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    primo motivo articolato su violazione di legge, nullità e omesso esame di fatto decisivo

    La Corte ha osservato che le doglianze, pur formalmente incanalate nei diversi vizi di legittimità, miravano in sostanza a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e risultavano anche difettose di specificità.

  • artt. 58 e 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Per le persone fisiche la residenza anagrafica coincide con il domicilio fiscale; gli atti tributari vanno notificati presso il domicilio fiscale e i cambi di residenza hanno effetto nei termini previsti dalla legge.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente in relazione all’assunta erronea valutazione della documentazione, ma la Corte ha ritenuto che la censura celasse una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 140 c.p.c.

    La notificazione ex art. 140 c.p.c. è utilizzabile nelle ipotesi di irreperibilità relativa, quando il luogo del destinatario sia conosciuto ma questi non sia rinvenuto temporaneamente.

  • art. 6 l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dal ricorrente in tema di tutela del contribuente; la Corte non ha ravvisato violazione nella fattispecie concreta.

  • artt. 13 e 18 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

    Richiamati dal ricorrente per sostenere il mutamento di residenza, ma la Corte ha valorizzato l’accertamento della CTR sui dati anagrafici effettivamente opponibili all’Amministrazione.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La condanna alle spese resta legittima anche se la parte soccombente non si costituisce nel grado di appello, poiché la mancata partecipazione è una scelta processuale che non esclude la soccombenza.

  • art. 60, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La notifica con tale modalità è legittima quando il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto ed esaurite le ricerche prescritte, con deposito in casa comunale, affissione all’albo del Comune e decorso del termine previsto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Poiché il ricorso è stato rigettato ed era successivo al 30 gennaio 2013, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato come fonte dell’integrazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Per le persone fisiche, ai fini delle imposte dirette, il domicilio fiscale coincide con la residenza anagrafica; la notifica degli atti impositivi va eseguita presso tale domicilio e le variazioni di residenza producono effetti solo nei termini previsti dalla disciplina tributaria.
  • La notifica ex art. 140 c.p.c. presuppone irreperibilità relativa; quando invece il destinatario risulti trasferito in luogo sconosciuto, può operare la disciplina speciale dell’art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, purché il messo abbia svolto e attestato le ricerche prescritte.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie, specie se le contestazioni si scontrano con un accertamento in fatto del giudice di merito.
  • Le doglianze devono essere specifiche: la parte che invochi un determinato documento o una dichiarazione rilevante deve trascriverne o allegarne il contenuto essenziale, non essendo sufficiente un richiamo assertivo.
  • La mancata costituzione in appello della parte soccombente non elimina la soccombenza né impedisce la condanna alle spese, trattandosi di una scelta processuale che non incide sull’esito sostanziale del giudizio.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste il presupposto per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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