Cassazione Civile, Ordinanza n. 21629/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2008 emesso con metodo sintetico ex art. 38, comma 4, D.P.R. 600/1973, fondato su indici di capacità di spesa e incrementi patrimoniali: acquisto di quote societarie, acquisto di un’ulteriore partecipazione societaria, contratto di mutuo con rate rilevanti, possesso di un’autovettura e di un appartamento. Il contribuente aveva contestato l’atto, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto il ricorso, ritenendo non superata la presunzione di capacità contributiva. In cassazione il contribuente ha dedotto violazione dell’art. 2909 c.c., invocando il giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza della CTR, resa tra le stesse parti, che per l’anno 2007 aveva annullato un avviso di accertamento fondato sui medesimi presupposti di fatto e di diritto. La censura è stata riletta dalla Corte come eccezione di giudicato esterno sopravvenuto, opponibile anche in cassazione, perché la precedente decisione era divenuta definitiva dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto infondata la doglianza di violazione dell’art. 2909 c.c. in quanto la sentenza invocata non era ancora passata in giudicato al momento della decisione di merito, ma ha riconosciuto la rilevanza del giudicato esterno sopravvenuto formatosi successivamente. Ha quindi applicato i principi sul giudicato sostanziale tra giudizi aventi ad oggetto il medesimo rapporto giuridico e ha ritenuto che la sentenza definitiva relativa all’anno 2007, fondata sugli stessi elementi fattuali e sulla medesima ricostruzione delle spese per incrementi patrimoniali, precludesse il riesame anche per l’anno 2008, rientrante nel quinquennio rilevante ai sensi dell’art. 38, comma 5, D.P.R. 600/1973. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente e l’annullamento dell’avviso di accertamento. Le spese di merito e di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Il giudicato esterno sopravvenuto è opponibile anche nel giudizio di legittimità; la censura originariamente formulata come violazione di legge viene riqualificata come eccezione di giudicato quando il decisivo profilo è l’efficacia preclusiva di una sentenza definitiva tra le stesse parti.
art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973
Consente l’accertamento sintetico del reddito complessivo netto sulla base di elementi e circostanze di fatto certi quando il reddito accertabile si discosti di almeno un quarto da quello dichiarato.
art. 38, comma 5, D.P.R. n. 600 del 1973
Per la spesa per incrementi patrimoniali, opera una presunzione di sostenimento con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno della spesa e nei quattro precedenti.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.
È ammessa la produzione in cassazione del documento attestante il sopravvenuto giudicato, poiché il divieto riguarda i documenti formatisi nel corso del giudizio di merito.
art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito, sostituendosi al giudice di merito.
La copia autentica della precedente sentenza era munita dell’attestazione richiesta per la sua utilizzazione nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Il giudicato esterno sopravvenuto, se formatosi tra le stesse parti su un punto fondamentale comune alla lite, è opponibile nel giudizio di cassazione e può essere rilevato anche d’ufficio, purché sia formatosi prima della decisione di legittimità e sia documentato ritualmente.
- In materia tributaria, il principio di autonomia dei periodi d’imposta non impedisce l’efficacia del giudicato esterno quando l’accertamento riguarda fatti o elementi a efficacia permanente o pluriennale, oppure qualificazioni giuridiche di rapporti ad esecuzione prolungata.
- Nel caso dell’accertamento sintetico basato su incrementi patrimoniali, il giudicato che accerti l’insussistenza delle spese poste a base della ricostruzione per un periodo d’imposta può estendere i suoi effetti ai periodi inclusi nel medesimo arco temporale presuntivo previsto dalla legge.
- Se la decisione di merito non considera un giudicato solo perché non ancora definitivo al momento della sua pubblicazione, non vi è violazione dell’art. 2909 c.c.; la questione va invece valutata come eccezione di giudicato sopravvenuto nel grado di legittimità.
- Quando l’accoglimento del ricorso dipende esclusivamente dall’efficacia preclusiva del giudicato e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare senza rinvio e decidere direttamente nel merito.
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