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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21631/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento del saldo di un contributo pubblico riconosciuto per i danni subiti da immobili di proprietà privata a seguito dell’alluvione del gennaio 2003. In origine era stato emesso un decreto ingiuntivo per ottenere dalla Regione il pagamento di euro 18.657,98, pari al 65% residuo del contributo. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione della Regione e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo che le ordinanze emergenziali attribuissero al Commissario delegato un potere discrezionale di determinare l’entità del contributo entro il limite delle risorse disponibili e che il termine "acconto" non valesse a fondare un diritto automatico al saldo. Con il ricorso per cassazione la parte privata ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. nell’interpretazione delle ordinanze emergenziali, sostenendo che esse attribuivano direttamente il diritto al contributo fino al massimo previsto e che il riferimento a "future provvidenze" non poteva riguardare somme già riconosciute; 2) violazione dell’ordinanza commissariale e dell’allegato 1 dell’ordinanza n. 17/2004, lamentando l’omesso esame di un documento decisivo che, a suo dire, dimostrava che il Comune accertava il contributo spettante e lo comunicava al Commissario, senza necessità di un ulteriore provvedimento per il saldo. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché le censure miravano in realtà a ottenere una diversa interpretazione del contenuto degli atti amministrativi, operazione riservata al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici specifici o per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per mera contrapposizione di una lettura alternativa. Ha inoltre osservato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame del fatto decisivo se il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Il rigetto deriva dal carattere inammissibile delle doglianze, perché dirette a sollecitare una rivalutazione interpretativa degli atti amministrativi già compiuta dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    I canoni di interpretazione letterale e complessiva non possono essere invocati in cassazione per ottenere una semplice diversa lettura plausibile dell'atto interpretato dal giudice di merito.

  • art. 1363 c.c.

    L'interpretazione va svolta considerando le clausole e le previsioni dell'atto nel loro complesso; la censura è ammissibile solo se si indica specificamente la violazione del criterio ermeneutico.

  • art. 1367 c.c.

    Il criterio di conservazione non può essere usato come mera contrapposizione di una lettura alternativa del testo amministrativo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    L'interpretazione dell'atto amministrativo non normativo è censurabile in cassazione solo per violazione delle regole ermeneutiche.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non per il mancato esame di singoli elementi istruttori.

  • art. 4 O.P.C.M. n. 3322/2003

    Ha rimesso al Commissario delegato la determinazione dei contributi entro il limite delle risorse assegnate e del massimale per ciascun privato.

  • artt. 1, 4 e 5 O.P.C.M. n. 3322/2003

    Sono stati invocati per sostenere un diritto diretto al contributo fino al massimo previsto, ma la Corte d'appello li ha letti come fonte di un potere discrezionale subordinato alle disponibilità finanziarie.

  • O.P.C.M. n. 17/2004

    L'allegato richiamato dalla ricorrente non è stato ritenuto decisivo ai fini della cassazione, poiché il fatto storico rilevante era stato comunque considerato dal giudice di merito.

  • Ordinanza commissariale n. 3/2007

    È stata letta dalla Corte d'appello come provvedimento che fissava un acconto del contributo e non come automatica attribuzione del saldo.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo è questione di fatto riservata al giudice di merito e, in sede di legittimità, è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Non è ammissibile in cassazione una censura che, sotto l'apparente deduzione della violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c., si limiti a contrapporre una diversa interpretazione plausibile dell'atto a quella accolta dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame non si configura per il semplice mancato esame di un documento o di un elemento istruttorio, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione nella decisione impugnata.
  • Quando un provvedimento amministrativo emergenziale rimette la quantificazione del beneficio alla discrezionalità dell'autorità competente entro i limiti delle risorse disponibili, non sorge automaticamente un diritto soggettivo al saldo della somma richiesta se manca un ulteriore provvedimento attributivo nei limiti residui previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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