Cassazione Civile, Ordinanza n. 19707/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio ha emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011 contestando alla società l'utilizzo di fatture relative a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, emesse da altra società per lavori concernenti un capannone industriale, poi contabilizzati come quote di ammortamento; inoltre ha recuperato a tassazione ammortamenti e spese di personale per asserita non operatività della società. La CTP ha accolto solo in parte il ricorso della contribuente. In appello, la CTR ha accolto sia l'appello erariale sulla non operatività della società sia quello della contribuente sui costi fatturati, ritenendo provata l'effettività dei lavori sulla base di bonifici, fatture, scritture contabili, permessi edilizi e altra documentazione interna. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente/apodittica e violazione delle norme su deducibilità dei componenti negativi e regime probatorio, sostenendo che la CTR aveva valorizzato mere evidenze formali senza confrontarsi con gli indizi raccolti dall'Ufficio (tra cui fattura a saldo e perizia che attestavano il completamento dei lavori, sopralluoghi e stato di abbandono dell'immobile) e senza considerare che gravava sulla contribuente la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati e trattati congiuntamente i due motivi. Ha ribadito che, quando l'Amministrazione contesti l'oggettiva inesistenza delle operazioni poste a base della deduzione dei costi o della detrazione IVA, l'Ufficio deve offrire elementi presuntivi idonei a dimostrare la fittizietà delle fatture, mentre il contribuente deve provare la fonte legittima del costo e l'effettiva esistenza dell'operazione, non essendo sufficiente la sola regolarità formale di fatture, bonifici e contabilità. Nel caso concreto, ha censurato la CTR per avere fondato la decisione su elementi solo formali e interni, senza una reale valutazione comparata degli indizi offerti dall'Amministrazione, e ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è invocato come vizio di nullità della sentenza e/o del procedimento per motivazione apparente o mancante.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al dovere di motivazione della decisione.
artt. 1, 2 e 36 D.Lgs. 546/1992
richiamati a sostegno della censura di nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione.
richiamato come parametro del contenuto-motivazione della sentenza.
richiamato in tema di esposizione della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato per violazione e falsa applicazione di legge in tema di deduzione dei costi e ammortamenti.
richiamato quale norma sulla disciplina dei componenti negativi del reddito d'impresa e dell'ammortamento.
richiamato quale norma sui requisiti di deducibilità dei costi.
richiamato per il riparto dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente.
richiamato in tema di presunzioni semplici.
richiamato in tema di presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973
richiamato come base per l'accertamento fondato anche su elementi indiziari.
art. 54, comma 2, D.P.R. 633/1972
richiamato come base per la contestazione dell'inesattezza delle operazioni rilevanti ai fini IVA.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria contesta che le operazioni fatturate siano oggettivamente inesistenti, può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante elementi presuntivi dotati di gravità, precisione e concordanza; non è necessario fornire una prova diretta della falsità, se gli indizi consentono di ritenere inattendibile l'operazione.
- Una volta forniti dall'Ufficio elementi idonei a sostenere la fittizietà dell'operazione, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza del costo e la sua legittima deducibilità; la sola esibizione di fatture, bonifici e scritture contabili non basta, perché tali documenti possono essere utilizzati proprio per simulare operazioni inesistenti.
- Il giudice tributario deve valutare in modo comparato tutti gli elementi offerti dalle parti, spiegando in motivazione perché ritenga superati gli indizi dell'Ufficio e perché reputi provata la prova contraria del contribuente; è viziata la decisione che si limiti a valorizzare documentazione formale senza confrontarsi con gli specifici elementi presuntivi dell'accertamento.
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