Cassazione Civile, Ordinanza n. 19604/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva agito ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere dalla società cliente il compenso per l'attività difensiva svolta in due giudizi civili, dopo avere rinunciato al mandato per la cessazione dei rapporti con la cliente e senza aver percepito alcun compenso. Domandava anche la corresponsione degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 dalla prima richiesta di pagamento sino al saldo, oppure comunque degli interessi dalla messa in mora. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo parzialmente il credito, negando però l'applicazione del d.lgs. n. 231/2002 sul presupposto che la debitrice non fosse ente pubblico ma soggetto privato, e aveva fatto decorrere gli interessi legali dalla domanda giudiziale. Il ricorrente ha impugnato con due motivi: 1) violazione delle norme sul ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali, sostenendo che la disciplina si applica anche nei rapporti tra professionista e imprenditore privato, senza distinzione tra soggetto pubblico e privato; 2) violazione delle norme su mora e interessi, censurando la decorrenza degli interessi dalla domanda e deducendo che vi era stata una richiesta stragiudiziale di pagamento già in data anteriore (tramite PEC).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che la disciplina del d.lgs. n. 231/2002 sugli interessi moratori si applica alle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni, e che, nella nozione di imprenditore rilevante ai fini del decreto, rientra anche il soggetto che esercita una libera professione; pertanto la natura privata della società debitrice non esclude l'applicazione della normativa. Ha inoltre precisato che, per i compensi professionali dell'avvocato, gli interessi ex art. 1224 c.c. decorrono dalla messa in mora, che può coincidere con la domanda giudiziale oppure con una richiesta stragiudiziale di pagamento, sicché il giudice di rinvio dovrà accertare se e quando, prima della domanda, sia stata formulata una specifica richiesta di pagamento del compenso. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
base processuale del ricorso introduttivo per la liquidazione del compenso professionale
D.Lgs. n. 231/2002, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6
la disciplina degli interessi moratori per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai rapporti tra professionista e impresa privata; non è richiesta la natura pubblica del debitore
D.Lgs. n. 192/2012, art. 2, comma 3
richiamato come norma di coordinamento nella censura, in relazione alla disciplina dei ritardi di pagamento
richiamata dal ricorrente nel contesto della disciplina applicabile ai rapporti con i liberi professionisti
richiamato dal ricorrente in relazione alla misura degli interessi dovuti
richiamato come fonte di modifica dell'art. 1284 c.c.
la messa in mora rileva quale dies a quo per gli interessi moratori sui compensi professionali
gli interessi moratori sui compensi professionali decorrono dalla messa in mora, coincidente con la domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di adempimento
richiamato nel motivo di ricorso
richiamato nel motivo di ricorso
il vizio è stato prospettato come violazione di legge per censurare una decisione implicita incompatibile con la tesi difensiva
Massime di principio
- La disciplina degli interessi moratori da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai rapporti tra professionista e soggetto privato che agisce come imprenditore, senza che sia necessario che il debitore sia una pubblica amministrazione.
- Ai fini del d.lgs. n. 231/2002, la nozione di transazione commerciale va letta in senso ampio, includendo i contratti di prestazione di servizi tra impresa e professionista, con conseguente spettanza degli interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento del compenso.
- Nei crediti per compensi professionali dell'avvocato, gli interessi ex art. 1224 c.c. decorrono dalla messa in mora, che può derivare sia dalla domanda giudiziale sia da una previa richiesta stragiudiziale di pagamento specificamente formulata.
- Quando la decisione di merito presuppone implicitamente l'inidoneità di un fatto allegato dalla parte a incidere sul decisum, la censura va formulata come violazione di legge e non come omessa pronuncia o omesso esame.
- In sede di rinvio, il giudice deve verificare in fatto l'eventuale anteriorità della messa in mora rispetto alla domanda giudiziale, perché da tale accertamento dipende la decorrenza degli interessi moratori.
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