Cassazione Civile, Ordinanza n. 19605/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto in Corte d'appello una condanna solo parziale della società cliente al pagamento dei compensi per l'attività difensiva svolta in più giudizi civili, con riconoscimento dei soli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e art. 14 D.Lgs. 150/2011 aveva chiesto il pagamento del compenso oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione della disciplina sugli interessi moratori nelle transazioni commerciali, sostenendo che la normativa si applica anche ai rapporti tra professionista e impresa privata e non solo verso enti pubblici; dall'altro la violazione delle norme sulla mora e sugli interessi per avere la Corte territoriale fatto decorrere gli interessi dalla domanda giudiziale anziché dalla precedente messa in mora stragiudiziale, risultante da una missiva e da inviti a negoziazione assistita. La società è rimasta intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002 si applichino anche ai compensi dovuti a un libero professionista nei rapporti con una società privata, poiché la disciplina riguarda ogni pagamento a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale e include, tra i soggetti rilevanti, anche il libero professionista. Ha inoltre affermato che, per i compensi professionali forensi, gli interessi ex art. 1224 c.c. decorrono dalla messa in mora, che può coincidere con la richiesta stragiudiziale di pagamento oppure con la domanda giudiziale; pertanto il giudice di rinvio dovrà verificare se vi sia stata una richiesta stragiudiziale anteriore alla causa e, in tal caso, far decorrere gli interessi da quella data. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
richiamato quale rito introduttivo del giudizio di merito davanti alla Corte d'appello
art. 14 D.Lgs. 150/2011
richiamato quale base del procedimento per la liquidazione del compenso professionale
D.Lgs. 231/2002, art. 1
ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale
la disciplina sugli interessi moratori si applica in via generale ai pagamenti dovuti come corrispettivo in una transazione commerciale
D.Lgs. 231/2002, art. 2
la nozione di transazione commerciale ricomprende i contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che abbiano ad oggetto la prestazione di servizi contro prezzo; il soggetto abilitato a porla in essere include anche il libero professionista come esercente attività economica organizzata
D.Lgs. 231/2002, art. 3
richiamato tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma statuizione nel provvedimento
D.Lgs. 231/2002, art. 4
la Corte esclude che la natura pubblica o privata del debitore sia decisiva per negare l'applicazione della disciplina, quando il rapporto rientri in una transazione commerciale
D.Lgs. 231/2002, art. 5
richiamato tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma statuizione nel provvedimento
D.Lgs. 231/2002, art. 6
richiamato tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma statuizione nel provvedimento
art. 2, lett. c), D.Lgs. 192/2012
richiamato dal ricorrente per sostenere l'estensione soggettiva della disciplina, senza ulteriore specificazione nella decisione
art. 2 L. 81/2017
richiamato dal ricorrente, senza autonoma interpretazione nel testo
art. 1284, comma 4, c.c.
richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure sugli interessi, senza specifica applicazione autonoma nella motivazione
art. 1219 c.c.
la decorrenza degli interessi è collegata alla messa in mora, che può coincidere con richiesta stragiudiziale o domanda giudiziale
art. 1224 c.c.
gli interessi competono dalla messa in mora del debitore, secondo la giurisprudenza richiamata
art. 1229 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica statuizione autonoma
art. 1282 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica statuizione autonoma
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
Massime di principio
- La disciplina sugli interessi moratori da ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali si applica anche ai compensi dovuti al libero professionista quando il rapporto integri una prestazione di servizi contro corrispettivo, senza che la sola natura privata del debitore escluda l'operatività del D.Lgs. 231/2002.
- Ai fini della decorrenza degli interessi sui compensi professionali, la messa in mora può derivare sia da una richiesta stragiudiziale di pagamento sia dalla proposizione della domanda giudiziale; il giudice deve verificare se esista una costituzione in mora anteriore alla causa e, in caso positivo, far decorrere da essa gli interessi.
- Quando una statuizione implicita del giudice di merito si traduce nel rigetto di una tesi difensiva o di un'eccezione incompatibile con la decisione adottata, la censura va impostata come violazione di legge e non come omessa pronuncia o omesso esame.
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