Cassazione Civile, Ordinanza n. 19608/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (liquidatore)
La controversia
Nel corso di un concordato preventivo, una società risultata aggiudicataria di un capannone industriale in corso di costruzione e delle aree esterne, all’esito di una gara telematica e di successiva offerta migliorativa, ha impugnato con reclamo il decreto del giudice delegato che, dopo avere sospeso le operazioni di vendita per gravi motivi anche a seguito di una denuncia penale per turbativa d’asta, aveva autorizzato il liquidatore a procedere a una nuova gara di vendita con modalità idonee a impedire l’identificazione degli offerenti. Il tribunale ha dichiarato il reclamo inammissibile per tardività, ritenendo decorso il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La ricorrente ha dedotto: la violazione dell’art. 26 l.fall. per avere il tribunale applicato il termine breve del comma 3 anziché il termine lungo del comma 4; l’erronea qualificazione dell’aggiudicatario come soggetto "nei cui confronti" il provvedimento era stato chiesto; l’irrilevanza della comunicazione via PEC effettuata dal liquidatore ai fini della decorrenza del termine breve; e la natura meramente residuale del termine di 90 giorni previsto dal comma 4. Il liquidatore ha resistito eccependo anche l’inammissibilità del reclamo per tardività e per carenza di interesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la conclusione del tribunale secondo cui l’aggiudicatario era soggetto interessato e, nel caso concreto, soggetto nei cui confronti il provvedimento era stato chiesto, poiché il decreto autorizzava la revoca dell’aggiudicazione già ottenuta e la rinnovazione della gara. Ha inoltre affermato che la comunicazione integrale del provvedimento effettuata dal liquidatore a mezzo PEC era idonea a far decorrere il termine breve di dieci giorni previsto dall’art. 26, comma 3, l.fall., anche se non espressamente disposta dal giudice. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il comma 3 distingue tra soggetti legittimati diversi e prevede il termine breve di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; la comunicazione integrale effettuata dal curatore/liquidatore equivale a notificazione. Il comma 4 introduce un termine lungo autonomo di novanta giorni dal deposito, operante in ogni caso come limite ultimo.
Consente la sospensione delle operazioni di vendita per giustificati motivi; il decreto successivo che autorizza una nuova vendita dopo la sospensione incide direttamente sull’aggiudicazione già intervenuta.
Richiamato per affermare l’applicabilità dell’art. 108 l.fall. anche in sede di concordato preventivo.
art. 111, comma 7, Cost.
I provvedimenti resi dal tribunale sul reclamo ex art. 26 l.fall. in materia di operazioni di vendita concorsuale sono ricorribili per cassazione perché riconducibili alla giurisdizione esecutiva.
Richiamato in via analogica per qualificare la natura del rimedio e la riconducibilità alla giurisdizione esecutiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel reclamo ex art. 26 l.fall., la legittimazione all’impugnazione non dipende necessariamente dall’essere stati formalmente parte di un subprocedimento camerale, quando la fase anteriore al decreto è caratterizzata da forte deformalizzazione e da un contraddittorio sommario.
- La formula "nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento" va letta in senso sostanziale: è sufficiente che il decreto incida direttamente in senso pregiudizievole sulla posizione del soggetto, rendendolo destinatario sostanziale della domanda decisa dal giudice delegato.
- La comunicazione integrale del provvedimento effettuata dall’organo concorsuale al soggetto interessato, con modalità legalmente equivalenti alla notificazione, fa decorrere il termine breve di dieci giorni per il reclamo anche se non sia stata espressamente ordinata dal giudice.
- Il termine di novanta giorni dal deposito opera come limite finale autonomo e non esclude l’applicazione del termine breve quando il provvedimento sia stato validamente comunicato o notificato al soggetto legittimato.
- In materia di vendita concorsuale, il provvedimento che revoca o rende inefficace l’aggiudicazione già conseguita e dispone una nuova gara incide direttamente sulla posizione dell’aggiudicatario, che è quindi soggetto interessato a impugnarlo tempestivamente.
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