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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19607/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce da un concordato preventivo con riserva presentato da una società poi omologato e successivamente risolto dalla Corte d'appello per grave inadempimento su istanza di un creditore pubblico. Nelle more era stata proposta dal pubblico ministero domanda di apertura della liquidazione giudiziale, accolta dal Tribunale. La società ha reclamato sostenendo che, al momento della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, il decreto di risoluzione del concordato non fosse ancora esecutivo né passato in giudicato, perché era stato impugnato per cassazione; dunque il concordato sarebbe stato ancora pendente e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile o rigettata per difetto del presupposto previsto dall'art. 119, comma 7, CCII. Con il ricorso per cassazione ha dedotto due motivi: (1) violazione dell'art. 119, comma 7, CCII e della disciplina fallimentare richiamata, sostenendo che l'art. 137, comma 4, l.fall. sulla provvisoria esecutività della sentenza di risoluzione non sarebbe compatibile con il concordato preventivo; (2) violazione dell'art. 51 CCII per avere la Corte territoriale affrontato una questione, la immediata esecutività del decreto di risoluzione, che non sarebbe stata devoluta in reclamo e sulla quale si sarebbe formato giudicato interno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto, da un lato, che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale non occorre attendere il passaggio in giudicato del decreto di risoluzione del concordato preventivo, poiché la giurisprudenza già esclude la necessità del giudicato sia in caso di annullamento sia di risoluzione del concordato; inoltre, la disciplina del CCII non impedisce l'apertura della procedura concorsuale una volta intervenuta la risoluzione. Dall'altro lato, ha escluso il giudicato interno sul tema dell'esecutività, osservando che l'impugnazione di uno degli elementi della statuizione riapre la cognizione sull'intera questione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 6, l. fall.

    norma richiamata solo per la presentazione della domanda di concordato preventivo con riserva; non è oggetto di specifica interpretazione nel dispositivo decisorio.

  • art. 186 l. fall.

    è richiamato come base della risoluzione del concordato preventivo per inadempimento e come norma che rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni sulla risoluzione del concordato fallimentare.

  • art. 137, comma 4, l. fall.

    la Corte lo richiama per affermare la provvisoria esecutività della sentenza di risoluzione richiamata dall'art. 186 l. fall., respingendo la tesi della necessità del passaggio in giudicato.

  • art. 119, comma 7, CCII

    la Corte afferma che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è ammissibile quando sia già intervenuta la risoluzione del concordato, senza che sia necessario il passaggio in giudicato della relativa pronuncia.

  • art. 51 CCII

    viene richiamato nel motivo di ricorso; la Corte esclude che vi sia stata violazione del perimetro del reclamo, perché non si era formato alcun giudicato interno sulla questione dell'esecutività.

  • art. 741 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come parte della censura, senza autonoma decisività nella motivazione della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ne fa applicazione per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In tema di passaggio dal concordato preventivo alla liquidazione giudiziale, la risoluzione del concordato è sufficiente a consentire l'apertura della procedura liquidatoria, senza che occorra attendere il passaggio in giudicato del provvedimento che ha pronunciato la risoluzione.
  • La provvisoria esecutività della decisione di risoluzione del concordato impedisce di subordinare l'apertura della liquidazione giudiziale alla definitività del relativo giudizio di impugnazione.
  • Non sussiste un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tale da impedire la dichiarazione di apertura della procedura concorsuale per il solo fatto che sia pendente l'impugnazione contro la risoluzione o contro precedenti fasi del concordato.
  • Il giudicato interno si forma solo sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto; se il gravame investe anche uno solo di tali elementi, la cognizione sulla questione resta riaperta nella sua interezza.
  • Nel processo concorsuale, la devoluzione dell'impugnazione su una questione logicamente e giuridicamente unitaria consente al giudice del reclamo di riesaminare anche i profili non espressamente separati, purché coessenziali alla statuizione contestata.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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