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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19612/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava in cassazione la decisione della CTR che, in sede di rinvio, aveva nuovamente confermato l'inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo avverso un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP 2011. Il motivo unico denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 8, commi 2 e 3, L. 890/1982, del combinato disposto degli artt. 26, ultimo comma, d.P.R. 602/1973 e 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, in relazione all'art. 140 c.p.c., sostenendo che i giudici di rinvio non si fossero attenuti al principio di diritto già enunciato dalla Corte sulla notifica in caso di irreperibilità relativa. Secondo la ricorrente, la notifica non poteva ritenersi perfezionata sulla base della sola copia della CAD prodotta in giudizio, priva di sottoscrizione del destinatario, perché mancavano sia l'attestazione dell'irreperibilità da parte dell'agente postale sia la prova dell'effettiva ricezione della comunicazione di avvenuto deposito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che la CTR, in conformità al principio di diritto richiamato, aveva accertato in atti la presenza dell'avviso di ricevimento della CAD, con indicazione della ricezione il 12 maggio 2014, e quindi aveva correttamente fatto decorrere il termine per impugnare, con conseguente definitività dell'avviso di accertamento quando fu presentata l'istanza di accertamento con adesione. La notifica è stata ritenuta provata tramite la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, e la Corte ha ribadito che, per la CAD, è sufficiente la prova che la raccomandata sia pervenuta al recapito del destinatario, non essendo necessaria la consegna materiale al destinatario stesso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8, commi 2 e 3, L. 890/1982

    Per la notifica in caso di irreperibilità relativa occorre rispettare gli adempimenti previsti dalla disciplina postale; la prova della ricezione della comunicazione di avvenuto deposito si ricava dall'avviso di ricevimento prodotto in giudizio.

  • art. 26, ultimo comma, d.P.R. 602/1973

    Richiamato unitamente alla disciplina sulla notifica degli atti impositivi e alla necessità di rispettare le formalità previste per il perfezionamento della notificazione.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973

    Norma richiamata per la notificazione degli avvisi di accertamento quando il destinatario sia irreperibile; la Corte la coordina con la disciplina della L. 890/1982 e dell'art. 140 c.p.c.

  • art. 140 c.p.c.

    La prova richiesta riguarda l'effettivo recapito della raccomandata informativa al destinatario; l'avviso di ricevimento può assolvere tale funzione probatoria.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata in vista della decisione camerale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Consente l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Impone, in caso di rigetto, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di notificazione degli atti impositivi eseguita secondo la procedura dell'irreperibilità relativa, la validità della notifica può essere dimostrata mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
  • Ai fini del perfezionamento della notifica non è necessario che la CAD sia consegnata materialmente al destinatario o da lui sottoscritta; è sufficiente la prova che la raccomandata sia pervenuta al recapito del destinatario e che siano state eseguite le formalità previste dalla legge.
  • Quando la notifica risulta provata e il termine per impugnare è decorso, l'avviso di accertamento diviene definitivo e l'eventuale ricorso proposto oltre termine è correttamente dichiarato inammissibile o comunque respinto nel merito.
  • In sede di legittimità, la censura per violazione di legge non può essere accolta se il giudice di rinvio si è conformato al principio di diritto enunciato dalla Corte e ha accertato in fatto la presenza dell'avviso di ricevimento idoneo a provare il recapito della comunicazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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