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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19610/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

Il fallimento di una società che aveva svolto, in forza di una convenzione del 1 ottobre 2002, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in un comune, ha agito per ottenere il pagamento di euro 661.357,70 per prestazioni asseritamente eseguite. Il comune si è costituito eccependo la nullità dell’atto di citazione, la prescrizione del credito e l’infondatezza della domanda. Il tribunale, però, dopo l’istruttoria, ha rilevato d’ufficio l’esistenza di una clausola compromissoria nella convenzione e ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo devoluta la controversia agli arbitri. Con il ricorso per regolamento di competenza il fallimento ha dedotto: (1) violazione degli artt. 38 e 819-ter c.p.c., perché la competenza arbitrale non poteva essere rilevata d’ufficio; (2) violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., per mancato contraddittorio sulla questione; (3) violazione degli artt. 81 e 72, comma 6, l.fall., sostenendo che, essendo il contratto di appalto sciolto per fallimento dell’appaltatrice, anche la clausola compromissoria era divenuta inefficace.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo fondato il rilievo secondo cui l’eccezione di incompetenza per esistenza di clausola compromissoria ha natura processuale e deve essere proposta dalla parte convenuta nella comparsa di risposta, a pena di decadenza; non può quindi essere rilevata d’ufficio dal giudice oltre quel termine. Ha considerato assorbiti gli altri motivi. Ha pertanto cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rinviando al giudice di merito per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 1, c.p.c.

    viene richiamato per escludere che la questione di competenza arbitrale possa essere rilevata d’ufficio oltre i limiti previsti dalla disciplina speciale.

  • art. 819-ter c.p.c.

    L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio

    l’eccezione di compromesso è soggetta a termine decadenziale e la mancata proposizione nel primo atto difensivo esclude la competenza arbitrale nel giudizio in corso.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare la lesione del contraddittorio, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 81 l.fall.

    richiamato dal ricorrente per sostenere lo scioglimento del contratto di appalto per effetto del fallimento dell’appaltatrice.

  • art. 72, comma 6, l.fall.

    richiamato dal ricorrente per affermare l’inefficacia della clausola compromissoria in conseguenza dello scioglimento del contratto.

Massime di principio

  • In tema di arbitrato, l’eccezione di incompetenza fondata sull’esistenza di una clausola compromissoria ha natura processuale e deve essere proposta dalla parte convenuta nel primo atto difensivo, a pena di decadenza.
  • La competenza arbitrale non è, di regola, sottratta al regime delle preclusioni processuali: il giudice non può rilevarla d’ufficio quando la parte interessata non abbia tempestivamente sollevato l’eccezione.
  • Se l’eccezione di compromesso non viene proposta nei termini, la controversia resta devoluta al giudice adito, con conseguente cassazione della decisione che abbia dichiarato d’ufficio l’incompetenza per arbitrato.
  • L’eventuale indisponibilità materiale del contratto o la successiva acquisizione del documento in corso di causa non valgono, di per sé, a superare la decadenza dall’eccezione se questa non viene comunque dedotta dalla parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaArbitrato
RamiProcesso civileContrattiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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