Cassazione Civile, Ordinanza n. 16705/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2005, fondato sul redditometro e su indici di capacità contributiva (in particolare un rilevante conferimento di denaro, il versamento per la costituzione di una società e spese di manutenzione di fabbricati). Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto, ma in appello l'Ufficio aveva ottenuto riforma della decisione. In cassazione, dopo un precedente intervento della Corte su un diverso profilo processuale dell'appello, il contribuente ha impugnato la decisione di merito sfavorevole e, separatamente, ha chiesto la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 5 l. 130/2022. L'Agenzia aveva però rigettato l'istanza ritenendo non scomputabile, dal dovuto per la definizione, quanto già versato dal contribuente a titolo di sanzioni in sede di definizione agevolata ex art. 17, comma 2, d.lgs. 472/1997. Il ricorso per cassazione contro il diniego deduceva la violazione dell'art. 5 l. 130/2022, sostenendo che il comma 9 consente di considerare tutti i versamenti effettuati "a qualsiasi titolo" in pendenza di giudizio, quindi anche quelli versati per le sanzioni già definite.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, annullando il provvedimento impugnato. Ha affermato che, ai fini della definizione delle controversie tributarie pendenti in cassazione ex art. 5 l. 130/2022, devono essere computati anche i versamenti eseguiti in pendenza di giudizio a titolo di sanzioni, compresi quelli effettuati per la definizione agevolata prevista dall'art. 17, comma 2, d.lgs. 472/1997. Preso atto della documentazione depositata dal contribuente, la Corte ha poi dichiarato l'estinzione del giudizio iscritto al n. 1406/2022 relativo all'accertamento, con spese del giudizio di definizione agevolata compensate e spese della lite estinta a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base normativa dell'accertamento sintetico/redditometrico fondato sugli indici di capacità contributiva.
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel precedente giudizio di legittimità per il vizio di costituzione dell'appello nel processo tributario.
art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel precedente giudizio di legittimità per il deposito degli atti e della prova di notifica nel processo tributario.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma evocata nei motivi di ricorso precedente e nel ricorso attuale come parametro del vizio processuale o della violazione di norme processuali.
art. 17, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
disposizione sulla definizione agevolata delle sanzioni, ritenuta compatibile con il computo di quanto versato ai fini della successiva definizione agevolata della lite tributaria.
comma 1, comma 2, comma 4, comma 9, comma 11
la Corte interpreta la norma nel senso che, per determinare l'importo dovuto per la definizione della lite pendente in cassazione, devono essere scomputati tutti i versamenti effettuati in pendenza di giudizio, anche se eseguiti a titolo di sanzioni; il diniego è impugnabile in cassazione e, se illegittimo, va annullato.
richiamato quale forma del provvedimento definitorio della lite tributaria pendente in cassazione.
art. 16, comma 3, l. n. 289/2002
richiamato per il criterio di determinazione del valore della controversia ai fini della definizione agevolata.
utilizzato in chiave comparativa come disciplina analoga che consente di computare tutti i versamenti eseguiti nel corso del giudizio.
art. 53 Cost.
evocato come parametro costituzionale che impone un'interpretazione coerente con la capacità contributiva e l'equità del prelievo.
art. 97 Cost.
evocato come parametro costituzionale di buon andamento e imparzialità, a sostegno dell'interpretazione favorevole al contribuente.
art. 3 Cost.
richiamato quale principio di eguaglianza formale e sostanziale che sconsiglia soluzioni interpretative irragionevolmente penalizzanti per chi abbia già pagato parzialmente le sanzioni.
Massime di principio
- Nella definizione agevolata delle liti tributarie pendenti in cassazione, il dato testuale "versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio" va interpretato in senso ampio, comprendendo anche somme versate per la definizione agevolata delle sanzioni, purché collegate alla lite che si intende definire.
- Le disposizioni premiali sulla definizione delle sanzioni e sulla definizione della lite tributaria sono tra loro compatibili: il pagamento agevolato delle sanzioni non esclude che tali somme siano poi computate nel calcolo dell'importo netto dovuto per la definizione della controversia.
- Un'interpretazione della disciplina di definizione agevolata che penalizzi il contribuente che ha già versato somme, rispetto a chi non ha pagato nulla, è da preferire non essendo coerente con i canoni di ragionevolezza, eguaglianza e capacità contributiva.
- Quando il diniego di definizione agevolata è illegittimo e il contribuente documenta l'avvenuto perfezionamento della procedura, la Corte può annullare il diniego e prendere atto dell'estinzione del giudizio principale.
- Ai fini della lite tributaria pendente in cassazione, la definizione agevolata richiede il computo di ogni importo effettivamente versato in pendenza del giudizio, indipendentemente dalla qualificazione formale del pagamento, se esso è riferibile alla controversia definita.
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