Sentenza del 12/07/2022 n. 21952 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento relativa a IVA e IRAP anno 2001 deducendo principalmente la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento e, conseguentemente, la decadenza/prescrizione dei termini di accertamento e riscossione. In primo grado il ricorso era stato accolto; l'Agenzia ha proposto appello producendo in grado di gravame documentazione attestante la notifica dell'avviso di accertamento. La ricorrente ha poi censurato in Cassazione, tra l'altro, la validità della notifica dell'atto di appello (notificato presso la sede del concessionario anziché al procuratore costituito), la ammissibilità e rilevanza della documentazione prodotta in appello, la presunta invalidità delle copie conformi e vizi formali delle relazioni di notifica della cartella (mancanza firma, collocazione della relata sul frontespizio), nonché la violazione dei principi processuali e tributari connessi alla produzione probatoria in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha ritenuto legittima la decisione della Commissione tributaria regionale che, avendo a disposizione la documentazione prodotta dall'Agenzia in appello, ha correttamente valutato provata la notifica dell'avviso di accertamento e, conseguentemente, la legittimità della cartella di pagamento. La Corte ha affermato la scindibilità della causa quando si contesta l'esistenza dell'obbligazione tributaria (legittimazione passiva rimane all'ente impositore) e ha confermato la possibilità, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 546/1992, di produrre documenti anche in appello sebbene preesistenti. Molti motivi della ricorrente sono stati ritenuti infondati; altri (quelli relativi a vizi formali nuovi rispetto al thema decidendum) sono stati dichiarati inammissibili per mancata tempestiva deduzione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle entrate e di Riscossione Sicilia s.p.a.; la sentenza è del 20 aprile 2022 (depositata 12 luglio 2022). Sono state liquidate spese in favore di ciascuna resistente per complessivi Euro 7.800,00 oltre oneri e spese generali come indicato in dispositivo; inoltre è stato rilevato l'eventuale obbligo di versamento di contributo unificato aggiuntivo ai sensi del D.P.R. 115/2002 art.13.
Norme richiamate
art. 1 comma 2; art. 10; art. 17; art. 36 comma 2 n.4; art. 52; art. 53; art. 58
Norma speciale del processo tributario prevale sulla disciplina civile ordinaria; art.58 consente la produzione documentale in appello anche se i documenti erano già in possesso delle parti; art.53 e art.52 disciplinano l'appello e le parti da citare, ma non esteriorizzano automatismi di litisconsorzio necessario con il concessionario quando la controversia è sulla pretesa tributaria.
art. 291; art. 331; art. 332; art. 345; art. 115; art. 148
Art.291 (rinnovazione della notificazione) non è stata applicabile d'ufficio ove il concessionario non sia parte sostanzialmente interessata; artt.331-332 distinguono tra litisconsorzio necessario e facoltativo e supportano la regola della scindibilità della causa; art.115 (principio di non contestazione) non è stato il fondamento della decisione del gravame, che si è basata sulla valutazione probatoria; art.148 riferito alle formalità di notificazione è questione di merito da sollevare tempestivamente dalle parti.
Disciplina le formalità della notificazione delle cartelle; la Corte ha ritenuto che le censure relative a carenze formali della relata dovevano essere specificamente dedotte nel grado competente e non potevano essere introdotte tardivamente in Cassazione come nuovi profili del thema decidendum.
La validità della copia conforme all'originale è questione che deve essere specificamente contestata nel grado in cui è stato prodotto il documento; in mancanza la censura è inammissibile per difetto di specificità.
Norma richiamata in relazione a documentazione e firme nell'ambito degli atti amministrativi; la Corte non ha ritenuto la questione decisiva nel caso perché non tempestivamente dedotta.
art. 13 comma 1 quater e comma 1 bis
Regola il contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'eventuale obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.
Massime di principio
- Se la controversia concerne l'esistenza della pretesa tributaria (es. mancata notifica dell'atto impositivo, decadenza o prescrizione), la legittimazione passiva principale è dell'ente impositore: il concessionario della riscossione non costituisce automaticamente litisconsorte necessario e non sempre va notificato l'appello nei suoi confronti quando è ormai decorso il termine.
- Il giudice d'appello può ammettere e valutare documenti nuovi anche se preesistenti al primo grado (art.58 D.Lgs. 546/1992): la produzione in appello è lecita e può giustificare la riforma della decisione di primo grado sulla base di diverso materiale probatorio.
- Eccezioni relative a vizi formali della notificazione (relata, firma, collocazione della relata) devono essere sollevate tempestivamente e rientrano nel thema decidendum originario; questioni nuove introdotte tardivamente possono essere dichiarate inammissibili.
- La nullità della notificazione non viene rilevata d'ufficio automaticamente se la parte interessata non la deduce; il giudice non è tenuto a integrare d'ufficio il contraddittorio con l'ente impositore se la causa è scindibile.
- Se il concessionario è parte e vuole evitare di subire le conseguenze della controversia, è suo onere chiamare in causa l'ente impositore; il giudice non deve integrare d'ufficio il contraddittorio quando non sussiste litisconsorzio necessario.
- Questioni sull'attendibilità della copia conforme e sulle formalità delle relazioni di notifica hanno rilievo probatorio ma perdono efficacia se non specificamente e tempestivamente contestate nel grado in cui i documenti sono stati prodotti.
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