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Sentenza

Sentenza del 12/07/2022 n. 272 - Comm. Trib. Prov. Savona

Imposta diRegistro - agevolazione di cui all'art.33, comma 3, della L.23.12.2000 n.388 -atto di acquisto di terreno edificabile sito in area soggetta a pianourbanistico particolareggiato - condizioni - termine entro il quale realizzarel'edificazione - mancato rispetto per causa esterna non imputabile alcontribuente - sussistenza - spettanza agevolazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sull'annullamento dell'agevolazione dell'aliquota ridotta (1%) dell'imposta di registro per trasferimento di terreno compreso in piano urbanistico particolareggiato: l'Ufficio ha revocato l'agevolazione sostenendo che l'edificazione non è stata completata entro il termine previsto (11 anni complessivi), determinando decadenza del beneficio; la società ricorrente ha contestato la revoca dimostrando che il mancato completamento è dipeso da cause sopravvenute non imputabili al contribuente, in particolare dalla carenza di titolo della controparte (P. s.r.l.) e da pluriennali ritardi/inerzia del Comune di Andora nel recepire la soluzione prospettata dalla M. s.r.l. (variante/frazionamento del P.U.O.), nonostante la società si sia tempestivamente attivata per superare l'impedimento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo (Sezione 2^) ha accolto il ricorso della M. s.r.l. e ha annullato l'avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate. La decisione si fonda sul principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione (n. 8094/2020) che ammette che, anche in presenza di termini previsti per il mantenimento di agevolazioni tributarie, la decadenza non opera se il mancato adempimento è dipeso da cause esterne, sopravvenute, imprevedibili e non imputabili al contribuente (forza maggiore o factum principis) e se il contribuente si è tempestivamente attivato per superarle; nel caso specifico il Comune ha poi accettato la soluzione proposta dalla ricorrente solo dopo molti anni, confermando la legittimità delle ragioni della società. Condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 400,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Legge 23.12.2000 n. 388, art. 33, comma 3

    Richiamata nella motivazione come disciplina di riferimento sulle agevolazioni per trasferimenti finalizzati all'edificazione; è richiamato il principio secondo cui esistono agevolazioni legate al completamento dell'intervento entro un termine.

  • Legge 24.12.2007 n. 244, art. 1, comma 25

    Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto: 1 per cento

    Introduce nel DPR 131/1986 l'aliquota agevolata dell'1% a condizione del completamento dell'intervento entro un termine (originariamente 5 anni). Nel caso applicato la norma costituisce la base normativa dell'agevolazione che può essere comunque meno rigorosamente interpretata in presenza di cause esterne non imputabili.

  • D.P.R. 26.4.1986 n. 131, art. 1 Tariffa parte I

    Testo normativo che disciplina le tariffe dell'imposta di registro; l'articolo e la relativa parte I sono il veicolo normativo dell'aliquota 1% per i trasferimenti agevolati.

  • Decreto-legge 28.6.2013 n. 102, art. 6 comma 6 (convertito con L. 124/2013)

    Ha prorogato il termine originario di 5 anni, aggiungendo ulteriori 6 anni, per complessivi 11 anni entro i quali deve essere completata l'edificazione per mantenere l'agevolazione; rilevante per la verifica del termine decorso nel caso concreto.

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione, 23.4.2020, n. 8094

    Principio fondamentale: l'agevolazione tributaria può essere mantenuta anche se l'edificazione non è completata nel termine di legge se il mancato adempimento deriva da cause esterne, sopravvenute, imprevedibili e inevitabili (forza maggiore o factum principis) e il contribuente si è tempestivamente attivato per superarle. Questo principio è stato applicato dalla Commissione per giustificare l'esclusione della decadenza nel caso concreto.

  • Corte di Giustizia UE, causa C-314/06 (18.12.2007)

    Richiamata dalle Sezioni Unite per chiarire la nozione di forza maggiore in ambito tributario: non limitata all'impossibilità assoluta ma intesa come circostanze normali ed imprevedibili con conseguenze inevitabili nonostante l'adozione di tutte le precauzioni.

  • D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, art. 15 comma 2-ter

    Norma processuale che disciplina la liquidazione delle spese di lite a carico della parte soccombente; applicata per la condanna alle spese e la loro quantificazione.

Massime di principio

  • Il mancato rispetto del termine per completare l'edificazione non determina automaticamente la perdita dell'agevolazione: se il contribuente dimostra che l'inadempimento è dovuto a cause esterne, sopravvenute, imprevedibili e non imputabili (forza maggiore o factum principis) e che si è tempestivamente attivato per superarle, il beneficio può essere mantenuto.
  • Rilevano non solo gli impedimenti derivanti da terzi privati (es. contenziosi di terzi che impediscono la cessione di aree), ma anche i ritardi o la mancata collaborazione della Pubblica Amministrazione; l'inerzia comunale protratta può integrare causa esterna idonea a giustificare il mancato completamento.
  • Il contribuente ha l'onere di provare di essersi tempestivamente attivato: conservare e documentare istanze, progetti depositati, permessi richiesti, fideiussioni, richieste di variante, comunicazioni con il Comune e ogni atto che dimostri l'attività volta a superare l'impedimento è essenziale.
  • Se possibile, prospettare soluzioni alternative (es. frazionamento dell'intervento, titoli edilizi separati, varianti al P.U.O.) e documentare la proposta e le risposte delle autorità aumenta la probabilità di successo; la successiva accoglienza comunale della soluzione proposta costituisce elemento probatorio rilevante.
  • La giurisprudenza ammessa dalle Sezioni Unite valorizza una nozione estesa di forza maggiore in ambito tributario: non serve un'impossibilità assoluta, ma circostanze imprevedibili le cui conseguenze non potevano essere evitate malgrado tutte le precauzioni.
  • In caso di contestazione dell'Amministrazione, valutare tempestivamente l'impugnazione giurisdizionale o gli strumenti di autotutela e raccogliere tutte le prove documentali; la mancata tempestiva iniziativa del contribuente può pregiudicare l'efficacia dell'eccezione di causa esterna.

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