Sentenza del 12/07/2022 n. 438 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Il rimborso IVA richiesto da un soggetto passivo residente in uno stato membro UE diverso dall'Italia spetta anche nel caso in cui tale soggetto abbia nel territorio italiano un rappresentante fiscale - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Rimborso parziale IVA richiesto ai sensi dell'art. 38‑bis2 D.P.R. 633/1972 per operazioni riguardanti l'anno 2013. L'Ufficio aveva negato parte del rimborso sostenendo che alcune fatture erano state emesse nei confronti di soggetti diversi dalla ricorrente (una società francese o una identificata in Italia con partita IVA italiana), e che la ricorrente, avendo partita IVA in altri Stati o avendo nominato rappresentante fiscale in Italia, non poteva ottenere il rimborso con la procedura elettronica prevista dall'art. 38‑bis2, dovendo invece agire l'effettivo soggetto destinatario delle fatture o avvalersi della dichiarazione IVA italiana (art. 35‑ter) se identificato in Italia.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila, sezione distaccata di Pescara, ha accolto l'appello della T. BVBA. Il giudice d'appello ha ritenuto che la mera nomina di un rappresentante fiscale o il possesso di codici IVA in più Stati non può essere equiparata a una stabile organizzazione e non impedisce l'accesso alla procedura di rimborso via portale ai sensi dell'art. 38‑bis2, salvo le cause ostative espressamente indicate dalla norma (ad es. stabile organizzazione o effettuazione di determinate operazioni attive non reverse charge). La CTR ha inoltre osservato che le fatture in contestazione risultavano emesse nei confronti della società belga e non erano state contestate dall'Ufficio; pertanto il diritto al rimborso è stato riconosciuto e le spese del giudizio compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 633/1972, art. 38‑bis2
Disciplina il rimborso IVA mediante portale per soggetti stabiliti in altri Stati membri; vieta il rimborso solo se il soggetto dispone di stabile organizzazione in Italia o ha effettuato particolari operazioni attive elencate. La CTR interpreta che la norma non esclude il rimborso per il solo fatto di avere un rappresentante fiscale o più partite IVA in altri Stati.
D.P.R. 633/1972, art. 35‑ter
Regola l'identificazione diretta in Italia e la modalità di assolvimento degli obblighi IVA per gli identificati; l'Amministrazione sosteneva che, per fatture emesse a identificati in Italia, il rimborso dovesse transitare tramite la posizione IVA italiana mediante dichiarazione; la CTR sottolinea che la titolarità del credito si determina in base al soggetto economico effettivo e non solo dalla presenza di una partita IVA.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 170, 171
Principi comunitari sul diritto di rimborso dell'IVA per soggetti stabiliti in altri Stati membri recepiti dall'art. 38‑bis2; la normativa UE non consente di precludere il rimborso per la sola nomina di un rappresentante fiscale.
Direttiva 2008/9/CE
Stabilisce le modalità procedurali per i rimborsi tra Stati membri (portale elettronico); rilevante per l'applicabilità della procedura.
Corte di Giustizia UE, causa C‑323/12 (sentenza 6 feb. 2014)
Ha stabilito che la nomina di un rappresentante fiscale non può essere equiparata all'esistenza di un 'centro di attività' nello Stato e quindi non esclude il diritto al rimborso in quello Stato.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 21684/2020
Conferma l'orientamento della Corte di Giustizia: la nomina di rappresentante fiscale non impedisce il rimborso IVA ai soggetti UE senza stabile organizzazione in Italia.
Norme e giurisprudenza su stabile organizzazione (modello OCSE, Cass. 31609/2019, Cass. 30033/2018)
La stabile organizzazione richiede elementi materiali e personali (sede fissa, risorse umane/materiali) e non è automaticamente dimostrata dalla sola attribuzione di una partita IVA.
Massime di principio
- La nomina di un rappresentante fiscale in Italia non preclude in sé la possibilità per un soggetto stabilito in un altro Stato membro di chiedere il rimborso IVA tramite il portale elettronico ex art. 38‑bis2, salvo che sussista una stabile organizzazione in Italia o siano state effettuate operazioni attive escluse dalla norma.
- Il possesso di più numeri di partita IVA in vari Stati membri non crea automaticamente soggetti distinti: per la titolarità del credito IVA conta il soggetto economico effettivo stabilito nello Stato di residenza; le registrazioni IVA sono mere posizioni fiscali.
- Se le fatture sono effettivamente emesse nei confronti del soggetto che richiede il rimborso (identificabile dalla denominazione e sede legale indicate in fattura), va riconosciuto il diritto al rimborso anche se sulle fatture compaiono partite IVA riferibili ad altre identificazioni pregresse o parallele, purché non sussistano le cause ostative previste dalla legge.
- Se le fatture risultano emesse formalmente a nome di un diverso soggetto giuridico (diversa ragione sociale/identificazione), solo quel soggetto può, di regola, chiedere il rimborso per quelle fatture; la prova della titolarità economica e della corretta intestazione è cruciale.
- La scelta procedurale (portale ex art. 38‑bis2 o dichiarazione tramite posizione IVA italiana ex art. 35‑ter) può dipendere dalla situazione fattuale e dalle scelte operate dal soggetto (ad es. se ha presentato dichiarazione IVA in Italia). Bisogna valutare quale modalità è consentita o più idonea in base alla posizione fiscale reale e temporale.
- In contenzioso su rimborsi IVA transfrontalieri è fondamentale provare l'assenza di stabile organizzazione in Italia (assenza di sede fissa, personale o risorse materiali) e documentare chiaramente a chi siano state effettivamente intestate le fatture per ottenere esito favorevole.
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