Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/07/2022 n. 210 - Comm. Trib. Prov. La Spezia

IMU - fabbricati - unità collabente - esclusione - catasto - categoria F/2 - condizione - immobile inagibile o inabitabile - riduzione del 50% - applicabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Imposizione IMU per l'anno 2016; la ricorrente ha chiesto l'esenzione sostenendo che gli immobili sono unità collabenti (esenti), mentre il Comune ha contestato che gli immobili risultano ancora iscritti in catasto nelle categorie A e C e pertanto non possono essere considerati F/2; il Comune ha tuttavia applicato la riduzione del 50% prevista per immobili inagibili/inabitabili.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale della Spezia ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'esenzione prevista per le "unità collabenti" spetti solo agli immobili iscritti in catasto nella categoria F/2 e, poiché gli immobili erano accatastati nelle categorie A e C, l'esenzione non poteva essere riconosciuta. Ha però rilevato che gli immobili, pur essendo di fatto inagibili e inabitabili, possono beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. n. 201/2011, riduzione che il Comune aveva applicato (anche se non espressamente richiamata nell'avviso). Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 220,00.

Norme richiamate

  • D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 3, lett. b)

    La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni

    La norma riconosce una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per il periodo in cui tali condizioni sussistono.

  • Cass. civ., Sez. trib., n. 23801/2017

    in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile come fabbricato, in quanto privo di rendita, non è tassabile neppure come area edificabile, sino a quando l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile, che da allora è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito

    La giurisprudenza conferma che l'esenzione per "unità collabenti" presuppone l'iscrizione catastale in categoria F/2; senza tale iscrizione non si può ottenere l'esenzione.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 17-bis (riferimento procedurale)

    Norma procedurale sul reclamo e sul percorso di impugnazione amministrativo/tributario; richiamata per la correttezza formale del reclamo introduttivo.

Massime di principio

  • L'esenzione IMU per "unità collabenti" spetta solo se l'immobile è iscritto in catasto nella categoria F/2; la mera condizione di degrado non è sufficiente senza la corrispondente iscrizione catastale.
  • Se l'immobile è inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato ma non è in categoria F/2, è applicabile la riduzione del 50% della base imponibile (art.13, c.3, lett. b D.L. 201/2011) per il periodo in cui sussistono tali condizioni.
  • Onere della prova: il contribuente che pretende l'esenzione deve dimostrare lo stato e/o ottenere la riclassificazione catastale; documentazione tecnica, perizie e atti catastali aggiornati sono determinanti.
  • Per ottenere l'effetto definitivo di esenzione occorre avviare la procedura di variazione catastale verso la categoria F/2 o presentare elementi idonei a dimostrare che l'immobile ha perduto qualsiasi potenzialità reddituale.
  • La mancata esplicita indicazione della riduzione nell'avviso di accertamento non esclude, di per sé, che la riduzione sia stata applicata numericamente; tuttavia è buona prassi che l'ente indichi la motivazione e il calcolo.
  • In sede di contenzioso, se il catasto non è aggiornato, il giudice tende a riconoscere la riduzione per inagibilità ma non l'esenzione da unità collabente fino a che non vi sia iscrizione in F/2.
  • La co-proprietà non incide sul requisito soggettivo dell'agevolazione: l'eventuale riduzione o esenzione si applica al bene e poi si ripartisce fra i titolari secondo le quote.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.