Sentenza del 12/07/2022 n. 5336 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di rettifica IMU 2018; il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento parziale con determinazione della differenza d'imposta in euro 24.377,45 e la riduzione delle sanzioni al 30%. Il Comune ha impugnato in appello esclusivamente la statuizione sulle sanzioni contestando l'ammissione del ravvedimento operoso parziale e chiedendo la conferma dell'atto impositivo originario.
La decisione
L'appello del Comune è stato accolto: la Commissione ha ritenuto che, pur essendo l'art.13-bis d.lgs. 472/1997 (introdotto dal D.L. "Decreto crescita" 34/2019) ammette il ravvedimento parziale, nel caso concreto non sono risultate dimostrate le condizioni per beneficiare del ravvedimento (pagamento incompleto e fuori termine). Di conseguenza le sanzioni sono state applicate nella misura indicata dall'ente impositore e il ricorso del contribuente è stato respinto anche in relazione alle sanzioni. Sono state inoltre condannate le spese del doppio grado a carico dell'appellata (importi specificati per entrambi i gradi).
Norme richiamate
D.L. n. 504/1992 art. 5
La liquidazione IMU si fonda sulle rendite catastali risultanti agli atti al 1º gennaio dell'anno di imposizione.
D.lgs. 472/1997 art. 13 comma 2
il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
Nella formulazione originaria imponeva il pagamento integrale del tributo e della sanzione ridotta, con interessi, come condizione per il ravvedimento operoso; ciò era stato interpretato come esclusione del ravvedimento parziale prima delle modifiche successive.
D.lgs. 472/1997 art. 13-bis (introdotto dall'art. 4-decies del D.L. n. 34/2019, conv. L. 58/2019)
L'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. ... Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
Norma di interpretazione autentica dell'art.13 che consente il ravvedimento parziale o frazionato, con sanzioni e interessi calcolati sulla parte di imposta regolarizzata; la norma ha efficacia retroattiva e va applicata d'ufficio.
Massime di principio
- Dopo il D.L. "Decreto crescita" (art. 4-decies) il ravvedimento operoso parziale è ammesso: il contribuente può regolarizzare anche solo parte del debito pagando, per quella parte, sanzioni e interessi proporzionati e ottenendo la riduzione prevista al momento del perfezionamento.
- Tuttavia il beneficio del ravvedimento parziale richiede il rispetto delle condizioni normative: pagamenti effettuati nei termini previsti e versamento contestuale degli importi (sanzioni ridotte e interessi) relativi alla quota regolarizzata; se il pagamento è incompleto o effettuato fuori termine il ravvedimento non si perfeziona.
- In contenziosi dove è rimessa in discussione solo la questione delle sanzioni, il giudice di appello può riformare la sentenza di primo grado se riscontra che le condizioni del ravvedimento non sono state dimostrate; il contribuente deve quindi provare importi, date e modalità dei versamenti.
- Prassi operativa consigliata: documentare chiaramente ogni versamento (data, importo, causale), calcolare e versare sanzioni e interessi commisurati alla quota che si vuole ravvedere, e rispettare le scadenze previste per le diverse ipotesi di ravvedimento per evitare il rischio di perdita del beneficio.
- Va ricordato che l'art.13-bis è norma interpretativa applicabile retroattivamente: le pronunce successive possono rendere possibile il ravvedimento parziale anche per fattispecie anteriori alla modifica, ma sempre subordinatamente al concreto rispetto delle condizioni previste dalla norma.
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