Sentenza del 12/07/2022 n. 889 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'estratto di ruolo relativo a 31 cartelle di pagamento per presunta inesistenza/irregolarità della notifica delle cartelle, disconoscimento della documentazione prodotta dall'Agenzia (fotocopie non autenticate), eccezioni di prescrizione e decadenza su singole cartelle, contestazione del merito delle pretese, dedotta conoscenza delle cartelle solo tramite estratto, e richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello e confermato la sentenza della CTP che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'estratto di ruolo. Il giudice d'appello ha ritenuto che l'estratto di ruolo non sia autonomamente impugnabile (con richiamo alla giurisprudenza di legittimità), ha dichiarato valide le notifiche via PEC (anche se inviate da casella non inserita in pubblici registri, purché il destinatario sia iscritto all'INI-PEC) e ha applicato, ove necessario, la sanatoria dell'art.156 c.p.c. Inoltre ha ritenuto che le istanze di definizione agevolata e di rateazione, presentate anteriormente al ricorso, dimostrano la conoscenza delle cartelle e costituiscano, quanto meno, elemento ostativo alle eccezioni sollevate (anche prescrizione). Ha condannato l'appellante alle spese del grado in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
Elenca gli atti impugnabili in materia tributaria: l'estratto di ruolo non è ricompreso e pertanto non impugnabile autonomamente secondo la CTR richiamando la normativa.
Cass. SS.UU. n. 19704/2015
Le Sezioni Unite distinguono ruolo ed estratto di ruolo, affermando la non impugnabilità dell'estratto perché mero documento, non provvedimento impositivo, e sottolineano l'assenza di interesse del debitore a farne eliminare solo il documento.
art. 100 c.p.c.
Richiamato per il principio dell'interesse ad agire: il giudice evidenzia la mancanza di interesse a impugnare l'estratto di ruolo.
art. 156 c.p.c.
Applicata come istituto di sanatoria per le notifiche PEC 'irregolari' quando la notifica ha comunque raggiunto lo scopo (il destinatario ha avuto conoscenza dell'atto).
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Stabilisce la disciplina delle notifiche delle cartelle; la CTR interpreta che rileva l'iscrizione INI-PEC del destinatario, non del mittente, ai fini della regolarità della notifica via PEC.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come riferimento normativo collegato alle notifiche (rinvio al codice di procedura civile); contribuisce al fondamento della validità delle notifiche PEC per gli atti tributari.
art. 2719 c.c.
Norma sul disconoscimento delle scritture private: l'appellante la invoca per contestare le copie; la CTR però ritiene che le copie prodotte dall'Agente della riscossione abbiano valore probatorio e che il disconoscimento non abbia prodotto effetti idonei ad escludere la prova.
Art. 3-bis D.L. 146/21, conv. L.215/21
Norma recente sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti di impugnabilità del ruolo; la sentenza segnala che la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite per chiarimenti sull'efficacia e portata.
DL n.119/18, art.4 comma 1, convertito con L.136/18
Richiamato dall'Agenzia per segnalare l'annullamento di alcune cartelle prima dell'appello, fatto che può eliminare l'interesse ad agire per quelle partite specifiche.
Cass. Civ. sez. VI, 27/09/2021 n.26099
Giurisprudenza che afferma la validità della notifica via PEC per le cartelle e l'applicabilità dell'art.156 c.p.c. quale sanatoria quando la notifica ha raggiunto lo scopo; sottolinea l'equivalenza della PEC alla raccomandata.
art. 615 c.p.c.
Citato dall'appellante in analogia con l'opposizione esecutiva; la CTR non ha ritenuto efficace l'analogia rispetto all'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo è, di norma, un documento non impugnabile autonomamente: per contestare la pretesa tributaria occorre impugnare la cartella di pagamento (o il ruolo se previsto) e dimostrare vizi propri della cartella stessa.
- La notifica della cartella via PEC è considerata valida e assimilata alla raccomandata R.R.; ai fini della regolarità rileva l'iscrizione INI-PEC del destinatario, non necessariamente quella del mittente.
- Una notifica PEC formalmente irregolare può essere 'sanata' ai sensi dell'art.156 c.p.c. se ha comunque raggiunto lo scopo (il destinatario ha effettivamente avuto conoscenza dell'atto).
- La presentazione di istanze di definizione agevolata o di rateazione, se proposizione avvenuta anteriormente al ricorso, può essere valutata come riconoscimento/consapevolezza delle cartelle e ostare a eccezioni di inammissibilità o a eccezioni basate sulla prescrizione.
- Le copie fotostatiche delle cartelle prodotte dall'Agente della riscossione hanno valore probatorio relativo e possono essere ritenute conformi all'originale; il disconoscimento deve essere fatto tempestivamente e con efficacia (eventuale istanza di verificazione) per incidere sulla prova.
- Per impugnare con successo la notifica di una cartella occorre documentare in modo puntuale la nullità/inesistenza della notifica stessa; se la relata di notifica è attestazione pubblica, la contestazione può richiedere azioni specifiche (es. querela di falso innanzi al giudice ordinario).
- Prima di proporre ricorsi è opportuno verificare eventuali novità normative o provvedimenti (es. annullamento massivo di cartelle per effetto di norme) che possano incidere sull'interesse ad agire su singole partite.
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