Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10210/2026 del 19/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente inizialmente assunto nell'ambito di un'azienda municipalizzata del Comune, poi trasformata in azienda speciale e successivamente in società partecipata a capitale pubblico. Il lavoratore, dopo il licenziamento intimatogli dalla società, aveva chiesto il reinserimento nei ruoli dell'ente locale e, in subordine, l'accertamento dell'obbligo del Comune di rispondere in solido dei crediti derivanti dalla dichiarazione di illegittimità del licenziamento e dei crediti retributivi maturati al momento del trasferimento. La Corte d'appello, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, ha respinto le domande ritenendo vincolante la precedente sentenza rescindente, che aveva escluso sia l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego con il Comune sia la configurabilità di una reinternalizzazione dei servizi, con conseguente inapplicabilità degli artt. 31 d.lgs. 165/2001 e 2112 c.c. Il ricorrente ha proposto dodici motivi, deducendo: omessa pronuncia e omessa sospensione/differimento del giudizio in attesa della revocazione della precedente sentenza di cassazione; violazione degli artt. 31 d.lgs. 165/2001 e 2112 c.c. per avere negato il diritto alla reintegrazione nonostante la selezione pubblica originaria ex art. 97 Cost.; omesso esame degli atti della selezione; infedele esecuzione dei compiti del giudice di rinvio; violazione di norme sulla responsabilità solidale e sul trasferimento d'azienda; omesso esame delle prove e dei fatti costitutivi della reinternalizzazione; violazione del contraddittorio per questione rilevata d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente e non può rimettere in discussione i presupposti di fatto e di diritto già decisi, né tener conto di eventuali mutamenti giurisprudenziali successivi. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: la richiesta di differimento/sospensione per la revocazione era rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; le questioni sulla reintegrazione nei ruoli comunali, sulla responsabilità solidale del Comune e sulla configurabilità del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. erano già state decise nella sentenza rescindente; le nuove prove erano inammissibili nel giudizio di rinvio, che è a istruzione sostanzialmente chiusa; non vi era violazione del contraddittorio perché la questione sulla verifica dei requisiti della società in house al momento dell'originaria assunzione non era nuova, essendo già stata affrontata nella precedente decisione di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione vincola il giudice di rinvio, che non può rimettere in discussione questioni di fatto o di diritto già presupposte dalla decisione rescindente.

  • art. 392 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio può denunciare solo l'infedele esecuzione dei compiti affidati dalla precedente pronuncia di annullamento.

  • art. 394 c.p.c.

    Il giudizio di rinvio è configurato come giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, con preclusione di nuove prove salvo eccezioni strettamente giustificate.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione del giudizio per pendenza di altro processo è rimessa alla valutazione del giudice e non integra, di per sé, vizio denunciabile in cassazione se non nei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 398, comma 4, c.p.c.

    La pendenza del giudizio di revocazione della sentenza di legittimità non impone automaticamente la sospensione del giudizio di rinvio.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre omessa pronuncia su un'istanza processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione poiché il rigetto della questione processuale è stato implicitamente assorbito dalla decisione di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo sulle prove e sull'onere probatorio, ma la Corte conferma la correttezza del diniego di nuove prove nel giudizio di rinvio.

  • art. 421, comma 2, c.p.c.

    Invocato per sostenere l'ammissibilità di iniziative istruttorie; la Corte ne esclude l'applicazione estensiva nel caso deciso.

  • art. 437, commi 2 e 3, c.p.c.

    Richiamato per le produzioni in appello/ rinvio, ma ritenuto non idoneo a superare le preclusioni proprie del giudizio di rinvio.

  • art. 1218 c.c.

    Censurato nei motivi sulla responsabilità del Comune, ma la Corte esclude che il Comune possa essere chiamato a rispondere in base a tale disciplina fuori dai limiti fissati dalla sentenza rescindente.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato in relazione alla domanda di obbligazione solidale, respinta perché incompatibile con l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 2112 c.c.

  • art. 2112 c.c.

    Non applicabile nel caso concreto, poiché il lavoratore non era stato inserito in un'organizzazione pubblicistica del Comune e non vi era stato trasferimento/reinternalizzazione dei servizi rilevante ai fini della norma.

  • art. 31 d.lgs. 165/2001

    Può operare solo in presenza dei presupposti di trasferimento di attività e di preesistente rapporto di impiego pubblico con l'ente locale; condizioni escluse nel caso di specie.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per la selezione pubblica originaria, ma ritenuto non sufficiente, da solo, a fondare l'inserimento nei ruoli comunali.

  • art. 6 CEDU

    Invocato per lamentare violazione del contraddittorio su questione rilevata d'ufficio; la Corte esclude la violazione perché la questione non era nuova.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato insieme alle norme sul contraddittorio per contestare la decisione d'ufficio.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato in relazione alle garanzie del giusto processo e del contraddittorio.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    La previa sottoposizione alle parti delle questioni rilevate d'ufficio è necessaria solo per questioni effettivamente nuove; qui la Corte esclude la novità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza.

  • L. 604/1966, art. 8

    Richiamato dal ricorrente nei motivi relativi alle conseguenze del licenziamento illegittimo.

  • L. 300/1970, art. 18

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la reintegrazione conseguente al licenziamento illegittimo.

  • d.lgs. 267/2000, art. 113, comma 4

    Richiamato nel motivo relativo alla gestione del servizio pubblico e alla posizione della società partecipata.

  • L. 326/2003, art. 14

    Richiamato unitamente ai riferimenti sul modello in house e sul rapporto tra Comune e partecipata.

  • art. 2560 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla responsabilità per i debiti dell'azienda trasferita, ma non ritenuto decisivo alla luce dell'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice di merito è vincolato al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente e non può riesaminare questioni di fatto o di diritto già coperte dal dictum di cassazione.
  • Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio è ammissibile solo se denuncia l'infedele esecuzione dei compiti assegnati dalla precedente cassazione; non è consentito riproporre questioni già decise con la sentenza rescindente.
  • Il giudizio di rinvio ha struttura sostanzialmente chiusa: nuove prove e nuovi documenti sono preclusi, salvo ipotesi eccezionali di fatti sopravvenuti, esigenze istruttorie derivanti dalla cassazione o impossibilità non imputabile di produzione precedente.
  • La qualificazione di un rapporto di lavoro come pubblico o privatistico e l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. dipendono dai presupposti fattuali accertati; la mera natura pubblica del servizio non basta, da sola, a fondare la reinternalizzazione o il passaggio del personale all'ente locale.
  • La verifica del contraddittorio su questioni rilevate d'ufficio non è necessaria quando la questione non sia nuova ma risulti già affrontata nel precedente giudizio di legittimità o sia comunque ricavabile dal thema decidendum già delineato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoInadempimento
RamiProcesso civileLavoroObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.