Cassazione Civile, Ordinanza n. 10144/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La dipendente di una azienda sanitaria locale, con qualifica di infermiera, aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto ai buoni pasto, in sostituzione del servizio mensa, per il periodo luglio 2010-dicembre 2014. La controversia traeva origine dall'articolazione del suo orario di lavoro in turni mattutini, pomeridiani e notturni. Nel corso del giudizio di legittimità, però, è stata depositata una nota congiunta dei difensori contenente la dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, con accettazione della controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, verificandone la ritualità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha altresì disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità e ha escluso la condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ritenendo che l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 si applichi solo ai casi di rigetto o inammissibilità e non anche all'estinzione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se munita dei requisiti di legge, consente la declaratoria di estinzione del processo.
In caso di estinzione del giudizio di legittimità non deve disporsi sulle spese, secondo quanto affermato dalla Corte nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di estinzione del giudizio, poiché la norma richiama soltanto gli esiti di rigetto e inammissibilità.
La Corte richiama la disciplina della rinuncia nel giudizio di cassazione e la conseguente estinzione del processo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione non va pronunciata condanna alle spese, salvo diversa disciplina espressa.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso in cassazione è dovuto solo nei casi tassativamente indicati dalla legge; la disciplina non è estensibile in via analogica ai casi di estinzione, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10125/2026 del 19/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10126/2026 del 19/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10143/2026 del 19/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10148/2026 del 19/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10152/2026 del 19/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10159/2026 del 19/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →