Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10148/2026 del 19/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato tra un capotreno e la società ferroviaria, nel quale il lavoratore chiedeva che la retribuzione delle ferie includesse, oltre alla retribuzione fissa, anche varie voci variabili e indennitarie percepite in costanza di servizio. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto la computabilità, nel trattamento feriale, dell’indennità di utilizzazione professionale e dell’indennità di assenza dalla residenza, rigettando altre voci; in appello la Corte territoriale aveva confermato il rigetto dell’appello principale della società e, accogliendo parzialmente l’appello incidentale del lavoratore, aveva esteso il computo anche a ulteriori emolumenti: indennità per lavoro notturno, domenicale, festivo, compenso per scorta vetture eccedenti e indennità di vendita titoli di viaggio/premio scoperta irregolarità. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1418 e 1419 c.c., lamentando la declaratoria di nullità/inapplicabilità di clausole collettive che limitavano il trattamento feriale alle sole voci fisse, per contrasto con l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e con norme interne; 2) violazione dell’art. 1362 c.c., sostenendo che le indennità escluse dalla base di calcolo avessero natura risarcitoria, indennitaria o occasionale e quindi non dovessero incidere sulle ferie; 3) in subordine, violazione degli artt. 2935 e 2948 c.c. e di norme sulla stabilità del rapporto di lavoro, contestando il dies a quo della prescrizione dei crediti di lavoro, che la Corte d’appello aveva fatto decorrere dalla cessazione del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, richiamando un orientamento ormai consolidato secondo cui, ai fini dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la retribuzione dovuta durante le ferie deve comprendere tutti gli emolumenti pecuniari che abbiano un collegamento con l’esecuzione delle mansioni e con lo status professionale del lavoratore, così da non dissuaderlo dal godimento delle ferie. Ha quindi confermato la correttezza della decisione di merito che aveva incluso nel calcolo ferie varie indennità legate allo svolgimento effettivo della prestazione ferroviaria. Ha inoltre respinto il terzo motivo, ritenendo corretta l’applicazione del principio secondo cui, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato oggi non assistito da un regime di stabilità reale generalizzata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, oltre alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1418 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità delle clausole collettive limitative della retribuzione feriale; la Corte ne esclude l’operatività nel senso prospettato, ritenendo infondata la censura perché le clausole devono essere disapplicate solo in quanto incompatibili con i principi eurounitari sulla retribuzione delle ferie.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato nel primo motivo per sostenere la nullità parziale delle clausole collettive; la Corte non accoglie la tesi perché il trattamento feriale va determinato secondo i criteri eurounitari e la natura delle singole voci retributive.

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    La retribuzione delle ferie deve mantenere il lavoratore in una situazione economicamente comparabile a quella ordinaria di lavoro e non può essere ridotta in modo da dissuaderlo dal fruire delle ferie; non impone però un criterio astrattamente omnicomprensivo, ma una verifica concreta delle voci collegate alle mansioni e allo status professionale.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro interno di confronto, ma la Corte ribadisce la necessità di un’interpretazione conforme ai principi eurounitari sulla retribuzione feriale.

  • art. 2109 c.c.

    Richiamato quale base normativa del diritto alle ferie retribuite; la Corte lo interpreta in combinazione con l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e con la giurisprudenza della CGUE.

  • art. 10 D.Lgs. 66/2003

    Indicata dalla ricorrente tra le norme interne asseritamente violate; la Corte ne fa applicazione coordinata con il diritto UE, confermando il criterio funzionale di inclusione delle voci retributive.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte respinge la lettura della ricorrente secondo cui la natura indennitaria o occasionale di alcune voci ne escluderebbe in radice la computabilità; occorre invece verificare se la voce sia collegata alle mansioni e allo status del lavoratore.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione; la Corte conferma che, per i crediti retributivi nel rapporto a tempo indeterminato privo di stabilità reale, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto.

  • art. 2948 c.c.

    Invocato in relazione alla prescrizione dei crediti di lavoro; la Corte ritiene corretta la decorrenza individuata dai giudici di merito secondo l’orientamento consolidato.

  • art. 18 L. 300/1970

    Richiamato nel motivo subordinato sulla prescrizione, in relazione alla stabilità del rapporto e alla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi.

  • art. 2 D.Lgs. 23/2015

    Richiamato nel motivo subordinato sulla prescrizione, quale indice del superamento di un regime di stabilità reale generalizzata.

  • art. 3 D.Lgs. 23/2015

    Richiamato nel motivo subordinato sulla prescrizione, nel quadro dell’assetto sanzionatorio dei licenziamenti e della stabilità del rapporto.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione accelerata; la Corte decide in conformità alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato in conseguenza della definizione del giudizio conforme alla proposta accelerata, con condanna della ricorrente a somme ulteriori in favore della controparte e della cassa delle ammende.

  • art. 13 D.P.R. 115/2002

    Applicato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della retribuzione dovuta durante le ferie annuali, la verifica non è meramente formale o quantitativa: vanno inclusi gli emolumenti che abbiano un collegamento intrinseco con l’esecuzione delle mansioni e con lo status professionale del lavoratore, purché la loro esclusione rischi di ridurre la retribuzione in misura tale da disincentivare il godimento delle ferie.
  • Le clausole della contrattazione collettiva che limitino la base di calcolo del trattamento feriale non sono di per sé invalide in astratto; devono però essere disapplicate quando, in concreto, escludano voci retributive che, per natura e funzione, rientrano nel concetto eurounitario di retribuzione feriale.
  • La natura nominale di una voce come "indennità", "compenso accessorio" o "emolumento variabile" non è decisiva: ciò che conta è la sua effettiva connessione con la prestazione lavorativa ordinaria e con l’organizzazione del servizio.
  • In tema di prescrizione dei crediti retributivi nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il decorso del termine va collegato alla cessazione del rapporto quando non operi un regime di stabilità reale idoneo a rendere esigibile il credito durante il rapporto senza timore di ritorsioni espulsive.
  • Quando la decisione di merito si fonda su un orientamento consolidato della Cassazione e su criteri di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, la censura per violazione di legge è infondata se mira solo a opporre una diversa qualificazione astratta delle voci retributive senza scardinare l’accertamento concreto sulla loro funzionalità rispetto alla prestazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.