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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10152/2026 del 19/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un concorso pubblico per titoli ed esami indetto per l'assunzione a tempo indeterminato di operatori tecnici specializzati autisti d'ambulanza. Il candidato era risultato collocato in posizione utile in graduatoria, era stato invitato a produrre i documenti per l'assunzione e indicare la sede di servizio, ma con successiva delibera era stato escluso dalla procedura perché, nella domanda di partecipazione, aveva dichiarato di non avere condanne penali, mentre nel casellario risultava una condanna del 1983 del tribunale militare per ingiuria, non dichiarata. Il candidato sosteneva di non conoscere quel precedente e, comunque, di aver reso una dichiarazione non veritiera ma non falsa, chiedendo l'accertamento del diritto alla nomina e all'assunzione, l'ordine di stipula del contratto e il risarcimento del danno. In appello la Corte territoriale gli aveva dato ragione, ritenendo che il bando non prevedesse un automatismo espulsivo e che l'amministrazione avrebbe dovuto motivare sulla concreta incidenza di quel remoto precedente sull'affidabilità professionale. ARES 118 ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe condannato al pagamento delle 'retribuzioni dovute' mentre la domanda era limitata al risarcimento dei danni in misura corrispondente alle retribuzioni; 2) violazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2099 e 2043 c.c. e dei principi di sinallagmaticità e corrispettività del lavoro subordinato, sostenendo che, in assenza di prestazione lavorativa, non potesse riconoscersi la retribuzione in senso proprio e che il lavoratore avrebbe dovuto provare il danno da mancata assunzione, compresa la propria inoccupazione o una diversa occupazione meno remunerativa, oltre a contestare la pretesa riferibilità di contributi previdenziali a titolo risarcitorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura si limitava a denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato senza indicare la specifica conseguenza processuale (nullità della sentenza o del procedimento). Nel merito, ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., osservando che il contenuto effettivo della sentenza di appello, letta nel suo complesso e non solo nel dispositivo, era quello di riconoscere un risarcimento del danno in forma equivalente alle retribuzioni perdute, e non la retribuzione in assenza di rapporto di lavoro. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore che agisce per il risarcimento dei danni da mancata o ritardata assunzione deve allegare il pregiudizio consistente nella perdita delle retribuzioni conseguibili, senza dover necessariamente allegare espressamente la propria inoccupazione o un'occupazione meno remunerativa, trattandosi di elementi di prova e non di allegazione; la decisione di merito che aveva valorizzato il danno da mancata percezione degli stipendi e la perdita di chance era dunque corretta. La ricorrente è stata condannata anche alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 409 c.p.c.

    Richiamato come base del ricorso introduttivo in primo grado per la controversia di lavoro.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione/incongruenza tra chiesto e pronunciato va dedotto indicando la concreta conseguenza processuale; la mera denuncia della violazione non basta. Inoltre il contenuto della sentenza va ricostruito leggendo dispositivo e motivazione congiuntamente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del motivo processuale relativo alla violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di violazione di legge sostanziale sugli effetti economici della mancata assunzione.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per negare il riconoscimento delle retribuzioni in assenza di prestazione lavorativa.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di risarcimento del danno patrimoniale da mancata assunzione.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla liquidazione equitativa del danno.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma generale sulla responsabilità aquiliana e sul danno risarcibile.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura corrispettiva della retribuzione e la necessità della prestazione lavorativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c. è inammissibile se non è accompagnata dall'indicazione del vizio processuale concretamente prodotto e della nullità della sentenza o del procedimento che ne deriverebbe.
  • Ai fini dell'individuazione del decisum, il dispositivo va letto insieme alla motivazione: quando il dispositivo usa espressioni ambigue, prevale il significato desumibile dalla motivazione, se questa consente di ricostruire in modo univoco la volontà del giudice.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il danno da mancata o ritardata assunzione può essere allegato come perdita delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito se assunto tempestivamente; non è necessaria una specifica allegazione dell'inoccupazione o di un impiego meno remunerativo, che costituiscono piuttosto mezzi di prova del danno.
  • La pretesa economica del lavoratore non assunto va qualificata come risarcimento del danno equivalente al complesso retributivo perduto, non come pagamento di retribuzione in senso tecnico, che presupporrebbe la già avvenuta costituzione del rapporto e la prestazione lavorativa.
  • Quando il giudice di merito accerta il diritto all'assunzione e liquida le conseguenze economiche in coerenza con tale accertamento, non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se la domanda originaria era già orientata al ristoro del pregiudizio commisurato alle retribuzioni perdute.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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