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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10143/2026 del 19/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, nei gradi di merito, delle domande di una dipendente volte a ottenere differenze retributive per asserito svolgimento di mansioni superiori e per lavoro straordinario nel periodo marzo 2014-luglio 2015. La lavoratrice aveva chiesto anche il riconoscimento dell’inquadramento superiore, sostenendo di avere svolto funzioni di Store manager con autonomia operativa e responsabilità di direzione, nonché il pagamento di ore eccedenti l’orario ordinario. La Corte d’appello aveva respinto il gravame ritenendo che le allegazioni fossero generiche, che non fosse dimostrata l’applicabilità del CCNL invocato dalla lavoratrice in luogo di quello dedotto dalla società, e che la prova del lavoro straordinario fosse insufficiente perché priva di puntuali indicazioni giornaliere. In Cassazione la ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per asserita illogicità e per mancata ammissione della prova, sostenendo che le mansioni erano state specificamente allegate e che il difetto di allegazione era una motivazione nuova; 2) nullità per il rigetto della domanda sullo straordinario, deducendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare il giudicato incidentale sullo straordinario e che il LUL non avrebbe valore probatorio dirimente; 3) violazione del CCNL Terziario e dell’art. 2697 c.c., per non avere riconosciuto che il profilo di responsabile/gerente di negozio rientrava nel I livello contrattuale; 4) nullità per avere considerato provata la disdetta dal CCNL di settore e l’adesione a Federdistribuzione sulla base di documenti asseritamente tardivi; 5) violazione dell’art. 36 Cost., assumendo che i minimi tabellari del CCNL avrebbero dovuto comunque essere riconosciuti come parametro di retribuzione proporzionata e sufficiente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato. La Corte ha ritenuto che i primi due motivi non cogliessero il decisum e si risolvessero in richieste di rivalutazione del merito; che il terzo motivo, oltre a investire valutazioni di fatto, non superasse il rilievo del difetto di allegazione circa le concrete modalità di svolgimento delle funzioni superiori; che il quarto motivo fosse inammissibile perché presupponeva una diversa lettura delle difese e non si confrontava adeguatamente con la motivazione, oltre a non riportare integralmente gli atti rilevanti; e che il quinto motivo introducesse una questione non ritualmente devoluta nei gradi di merito, senza dimostrare la specifica deduzione in appello e senza censurare la sentenza per omessa pronuncia. La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un nuovo esame del fatto e che l’errore di sussunzione va distinto dalla rivalutazione delle risultanze istruttorie.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato nei motivi per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente o illogica; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse affetta da tale vizio, ritenendo percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato in relazione all’ammissione della prova testimoniale; la Corte ha osservato che le censure investivano in realtà la valutazione di merito sulla specificità delle allegazioni e dei capitoli di prova.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Usato come parametro di ricorso per cassazione; la Corte ha distinto i vizi di violazione di legge dai tentativi di rivalutazione del fatto, ritenendo varie doglianze inammissibili o infondate perché dirette al merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare il valore del LUL; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non avesse attribuito efficacia probatoria illegittima al LUL, ma lo avesse considerato quale elemento di riscontro nella valutazione complessiva.

  • art. 100 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi — Confcommercio

    La Corte ha rilevato che la declaratoria del I livello richiede alto contenuto professionale, responsabilità di direzione esecutiva e autonomia operativa, mentre il II livello riguarda attività operative autonome e/o di coordinamento; ha però confermato il rigetto per difetto di allegazione degli elementi concreti idonei a ricondurre le mansioni al livello superiore.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell’onere della prova: una volta contestata l’applicabilità del CCNL invocato dalla lavoratrice, gravava su quest’ultima la dimostrazione dei presupposti della propria pretesa.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato con l’art. 437 c.p.c. per censurare l’uso di documenti e deduzioni difensive; la Corte ha ritenuto non decisiva la doglianza, poiché il nucleo della decisione era la genericità della prova allegata dalla lavoratrice.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato per dedurre la tardività di documenti in appello; la Corte ha osservato che il riferimento alla documentazione era solo argomentazione aggiuntiva e non fondamento esclusivo della decisione.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato per sostenere la debenza dei minimi retributivi del CCNL come parametro costituzionale; la Corte ha dichiarato la censura inammissibile perché introduceva una questione non dimostrata come ritualmente proposta nei gradi di merito e non confrontata con la motivazione della sentenza.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    La Corte ha rilevato la mancata integrale trascrizione degli atti e dei documenti rilevanti, affermando che il mero rinvio per relationem non è sufficiente in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura è inammissibile quando, sotto l’apparenza della violazione di legge o del vizio di motivazione, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove.
  • In tema di mansioni superiori, non basta il richiamo astratto alle declaratorie contrattuali: occorre allegare in modo specifico le concrete modalità di svolgimento dell’attività e gli elementi fattuali che consentano di sussumere le mansioni nella declaratoria del livello rivendicato.
  • Quando il datore contesta l’applicabilità del contratto collettivo invocato dal lavoratore, grava su quest’ultimo l’onere di dimostrarne i presupposti di applicazione e la coerenza tra mansioni svolte e livello richiesto.
  • La denuncia di lavoro straordinario deve essere supportata da allegazioni puntuali, anche su base giornaliera, quanto a durata e numero delle ore svolte; indicazioni generiche o meramente settimanali possono essere ritenute insufficienti.
  • La violazione di legge presuppone un’erronea ricognizione della norma astratta, mentre l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie appartiene al merito e non è sindacabile in cassazione.
  • La deduzione di una questione costituzionale o di un diverso parametro retributivo non è ammissibile se non risulta ritualmente proposta nei gradi di merito e specificamente devoluta al giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFROrario di lavoro e ferieImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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