Cassazione Civile, Ordinanza n. 21003/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dirigente amministrativa di un’azienda sanitaria che, dopo aver conseguito l’abilitazione forense e l’iscrizione nell’elenco speciale, aveva svolto per l’ente attività di difesa in giudizio e responsabilità dell’unità operativa legale. La lavoratrice chiedeva, in via principale, di essere inquadrata nel ruolo professionale di dirigente avvocato della dirigenza sanitaria, o comunque di ottenere i compensi previsti dall’art. 64 del CCNL 5.12.1996 per i dirigenti avvocati; in subordine, domandava un adeguamento retributivo ex art. 36 Cost. e, in via residuale, l’indennizzo ex art. 2041 c.c. La Corte d’appello aveva escluso il diritto al diverso inquadramento perché l’azienda non aveva mai istituito un posto di dirigente avvocato nell’organigramma e l’ufficio legale era stato affidato a un dirigente dell’area amministrativa; aveva inoltre ritenuto non applicabile direttamente l’art. 64 del CCNL al dirigente amministrativo e aveva giudicato sufficiente il trattamento economico complessivamente corrisposto, anche per via di voci accessorie e del premio per la prestazione individuale. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice articolava quindici motivi, denunciando: giudicato interno sulla natura dell’attività svolta; omesso esame dell’istituzione dell’ufficio legale; violazione delle norme su mobilità tra ruoli, organizzazione dell’ente, iscrizione nell’elenco speciale forense e disciplina transitoria della legge professionale; erronea distinzione fra giudizi difesi da avvocato e giudizi difendibili da funzionario; erronea interpretazione dell’art. 64 CCNL e della disciplina dei fondi accessori; violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova; omessa pronuncia su domande ulteriori; e mancato riconoscimento dell’arricchimento senza causa. La Corte di cassazione ha ritenuto in parte infondati e in parte inammissibili i motivi, confermando che il diverso inquadramento richiede la previa istituzione del posto dirigenziale e che la mobilità fra ruoli è solo facoltativa per l’ente; ha altresì affermato che l’art. 64 del CCNL si applica solo ai dirigenti avvocati formalmente inquadrati nel ruolo professionale, non ai dirigenti amministrativi che svolgano difese in giudizio. Ha inoltre ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente valutato la sufficienza della retribuzione complessiva e l’insussistenza dei presupposti dell’azione di arricchimento senza causa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della dipendente. Ha escluso il giudicato interno sul capo relativo alla riconducibilità dell’attività al ruolo professionale; ha dichiarato inammissibili varie censure per difetto di specificità o per mancato confronto con la ratio decidendi; ha respinto nel merito le doglianze sull’inquadramento nel ruolo professionale e sull’applicabilità dell’art. 64 del CCNL, ribadendo che la mobilità tra ruoli della dirigenza sanitaria è rimessa alla discrezionalità dell’azienda e che il ruolo professionale avvocato presuppone la previa istituzione del posto nell’assetto organizzativo dell’ente. Ha inoltre confermato che il trattamento economico riconosciuto al dirigente amministrativo, comprensivo delle voci accessorie considerate dalla Corte d’appello, era reputato sufficiente e proporzionato alla prestazione resa, con conseguente esclusione sia delle differenze retributive ex art. 36 Cost. sia della domanda ex art. 2041 c.c. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
richiamato come parametro di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, ma ritenuto non violato perché il trattamento complessivo era adeguato
art. 64 CCNL 5.12.1996
applicabile esclusivamente ai dirigenti avvocati del ruolo professionale; non estensibile al dirigente amministrativo incaricato della difesa dell’ente
art. 63 CCNL 8.6.2000
la mobilità tra ruoli della dirigenza sanitaria è facoltativa per l’azienda e subordinata ai requisiti di legge; non attribuisce un diritto soggettivo al mutamento di ruolo
richiamato in tema di privatizzazione del rapporto e disciplina contrattuale della dirigenza
gli atti di gestione del personale devono conformarsi agli atti di organizzazione degli uffici
richiamato per il potere organizzativo delle aziende sanitarie e per il ruolo dell’atto aziendale
art. 15, comma 7 d.lgs. n. 502/1992
richiamato quale base del rinvio alla disciplina di accesso ai ruoli della dirigenza sanitaria
artt. 15 bis e 15 ter d.lgs. n. 502/1992
l’atto aziendale è elemento imprescindibile per conferimento dell’incarico e graduazione delle funzioni
art. 26, comma 2 d.lgs. n. 165/2001
invocato come regola generale di attribuzione degli incarichi dirigenziali in relazione alla posizione funzionale posseduta
indicato quale norma che per il ruolo professionale di avvocato richiede titolo e iscrizione all’ordine professionale
richiamato per distinguere i requisiti del dirigente amministrativo
art. 1 d.P.R. n. 761/1979
ricorda la distinzione originaria fra ruolo professionale e amministrativo nella dirigenza sanitaria
art. 4 d.P.R. n. 761/1979
colloca gli operatori con funzioni amministrative nel ruolo amministrativo
artt. 3, 4 e 7 R.d.l. n. 1578/1933
richiamati dalla ricorrente per sostenere l’ampiezza del patrocinio degli avvocati degli enti pubblici
artt. 2, 14 e 23 L. n. 247/2012
richiamati per la disciplina dell’avvocatura pubblica e dell’elenco speciale
invocato sulla iscrizione all’elenco speciale; la Corte non ha ritenuto decisivo il profilo ai fini del diverso inquadramento
richiamati per la disciplina transitoria dell’ordinamento forense
richiamato quanto ai requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale
la violazione è configurabile solo se il giudice abbia erroneamente ripartito l’onere probatorio; non quando abbia valutato il merito della prova
dedotto per la pretesa acquisizione officiosa di prove tramite consultazione di internet; censura ritenuta inammissibile
richiamato sul requisito della motivazione sufficiente e sulla non necessità di pronunciarsi su ogni singola allegazione
azione residuale esclusa perché mancava il depauperamento e non vi era arricchimento ingiustificato dell’ente
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma solo sui capi autonomi della sentenza; non si estende alle mere premesse logiche della statuizione impugnata, né preclude al giudice d’appello di decidere sulla domanda con argomenti giuridici diversi purché connessi ai motivi di gravame.
- Nel giudizio di cassazione la censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto è stato in realtà esaminato dal giudice di merito, ancorché valutato in modo non condiviso dalla parte.
- La mobilità tra ruoli della dirigenza sanitaria prevista dalla contrattazione collettiva ha carattere facoltativo e non attribuisce al dirigente un diritto potestativo al mutamento di ruolo; essa resta rimessa alla valutazione organizzativa dell’ente e ai requisiti di legge.
- Il riconoscimento del ruolo professionale di dirigente avvocato presuppone la previa istituzione, nell’assetto organizzativo dell’ente, della relativa posizione dirigenziale; in mancanza, il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nel creare ex post un ufficio dirigenziale sulla base delle mansioni concretamente svolte.
- L’art. 64 del CCNL 5.12.1996 si applica solo ai dirigenti formalmente appartenenti al ruolo professionale di avvocato e non può essere esteso al dirigente amministrativo che svolga attività difensiva per l’ente in casi nei quali la rappresentanza tecnica sia consentita anche a funzionari.
- Ai fini dell’adeguatezza retributiva ex art. 36 Cost., il giudizio va condotto rispetto alle prestazioni aggiuntive effettivamente esigibili dal lavoratore in relazione al suo inquadramento, e non sulla base di una riqualificazione giudiziale delle mansioni come appartenenti a un diverso ruolo non istituito.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è denunciabile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito la regola di riparto dell’onere della prova; non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal merito.
- L’azione di arricchimento senza causa è inammissibile o infondata quando risulti che il rapporto è assistito da una causa giuridica e che il preteso depauperamento del ricorrente non sussiste, anche perché la prestazione è stata già remunerata in modo proporzionato.
- In presenza di una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere il rigetto della domanda, sono inammissibili i motivi che attaccano affermazioni solo ulteriori o rafforzative della motivazione.
- La motivazione del giudice di merito è sufficiente se espone, sia pure sinteticamente, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione; non sussiste omessa pronuncia quando la statuizione adottata è incompatibile con la pretesa fatta valere dalla parte.
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