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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20784/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la rideterminazione della quota A, calcolata col sistema retributivo, della pensione di vecchiaia spettante da marzo 2002 a un iscritto alla cassa professionale. La corte d'appello aveva riformato in parte il primo grado, ritenendo che il calcolo dovesse essere effettuato applicando, nel periodo di maturazione della quota A, le diverse leggi via via intervenute; aveva inoltre escluso l'applicazione del massimale pensionistico e del contributo di solidarietà previsti dalla disciplina della cassa, riconoscendo differenze pensionistiche in favore del pensionato sulla base di consulenza tecnica. La cassa ha proposto ricorso per cinque motivi: 1) violazione della disciplina sul pro-rata e delle norme di legge richiamate per avere frazionato in sub-quote il periodo di anzianità rilevante per la quota A; 2) violazione delle medesime norme per avere calcolato la pensione sempre sugli stessi redditi professionali, sebbene conseguiti in periodi diversi; 3) omesso esame di fatto decisivo per avere il giudice recepito acriticamente la CTU senza considerare le critiche della cassa; 4) errata esclusione del massimale pensionistico; 5) errata esclusione del contributo di solidarietà, motivo poi rinunciato dalla ricorrente in memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erroneo il criterio della corte territoriale che aveva applicato più regimi normativi alle sub-quote della quota A: per tale quota, invece, deve applicarsi un unico regime, cioè quello vigente al momento della maturazione del diritto alla pensione, individuato nell'art. 49 del regolamento di esecuzione del 1997. I secondi e terzi motivi sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo. Il quarto motivo è stato rigettato, perché l'introduzione del massimale pensionistico è stata ritenuta incompatibile con il principio del pro-rata ed estranea ai provvedimenti adottabili dalla cassa ai sensi dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 nel testo ratione temporis applicabile. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della rinuncia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    consente alle casse professionali, nel testo applicabile ratione temporis, l'adozione di misure di riequilibrio che non possono però incidere in modo incompatibile con il principio del pro-rata; nel caso esaminato non legittima l'introduzione del massimale pensionistico per le anzianità maturate prima della modifica del 2006.

  • artt. 2 e 29 l. n. 414/1991

    richiamati dalla ricorrente a fondamento delle censure sul criterio di calcolo della pensione e sul frazionamento delle anzianità utili alla quota A.

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    richiamato quale norma di riferimento per la potestà regolamentare della cassa in materia previdenziale; non consente, nel caso di specie, l'applicazione del massimale pensionistico contestato.

  • art. 49 del Regolamento di esecuzione del 1997

    indicato come unico regime applicabile alla quota A al momento della maturazione del diritto a pensione.

  • art. 40 del Regolamento di esecuzione del 2004

    norma invocata per il contributo di solidarietà, ma il relativo motivo è stato rinunciato e dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Per la quota di pensione retributiva maturata in un sistema previdenziale professionale, il calcolo va effettuato applicando un unico regime normativo vigente al momento della maturazione del diritto, e non frazionando il periodo in sub-quote soggette a discipline successive.
  • Le modifiche regolamentari introdotte dalla cassa professionale non possono essere applicate retroattivamente in modo da incidere sulle anzianità già maturate, quando ciò contrasti con il principio del pro-rata.
  • L'introduzione di un massimale pensionistico non è ammissibile se determina una compressione delle aspettative pensionistiche maturate secondo il precedente regime e se esula dai limiti delle misure adottabili ai sensi della normativa primaria richiamata.
  • La censura che investe il criterio di calcolo resta assorbente rispetto alle ulteriori doglianze che dipendono dal medesimo presupposto matematico-contabile.
  • La rinuncia a un motivo di ricorso comporta la sua inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

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