Cassazione Civile, Ordinanza n. 20743/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcuni infermieri professionali, addetti a turni giornalieri e notturni anche in giornate festive infrasettimanali, avevano ottenuto in appello la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento del compenso per il lavoro straordinario con le maggiorazioni per lavoro festivo previste dal CCNL, in aggiunta all'indennità di turno. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che la turnazione del personale sanitario fosse già compiutamente regolata e remunerata dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 e che, quindi, non spettasse alcuna ulteriore maggiorazione per il lavoro svolto nelle festività infrasettimanali; ha invocato a sostegno la giurisprudenza di legittimità che, a suo dire, escluderebbe il cumulo. I lavoratori hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Roma. Ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui l'indennità di turno prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 remunera la maggiore gravosità del lavoro turnista, mentre l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 riconosce un autonomo diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato in giorno festivo infrasettimanale o, in alternativa, al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione per lavoro straordinario festivo. I due trattamenti sono stati considerati cumulabili perché hanno diversa funzione e diverso presupposto, e la clausola dell'art. 44 non presenta un espresso carattere onnicomprensivo.
Norme richiamate
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
richiamato per ribadire la conformità della decisione a precedenti di legittimità già consolidati.
art. 5 L. n. 260/1949
"è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo"
stabilisce il trattamento economico del lavoro prestato nelle festività infrasettimanali, con maggiorazione per il lavoro festivo oltre alla normale retribuzione.
L. n. 520/1952
riconosce ai dipendenti delle istituzioni sanitarie il diritto al riposo nelle festività infrasettimanali e, se chiamati a lavorare per esigenze di servizio, un corrispondente riposo entro trenta giorni oppure il pagamento doppio della giornata festiva.
art. 44 CCNL 1.9.1995
prevede un'indennità fissa per il personale turnista, maggiorata se il servizio di turno è prestato nel giorno festivo; tale indennità compensa la maggiore gravosità del lavoro su turni e non esclude, di per sé, altre spettanze previste per diversa causa.
artt. 18, 19 e 20 CCNL 1.9.1995
dettano la disciplina generale dell'orario di lavoro, delle ferie e dei riposi.
art. 34 CCNL 7.4.1999
regola il lavoro straordinario e stabilisce le maggiorazioni del 15%, 30% e 50% a seconda che lo straordinario sia diurno, festivo/notturno o notturno festivo.
art. 9 CCNL 20.9.2001
"l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"
riconosce al dipendente, per il lavoro svolto in giorno festivo infrasettimanale, il diritto alternativo al riposo compensativo o alla maggiorazione per straordinario festivo.
art. 27 CCNL 7.4.1999
prevede la possibilità di riduzione dell'orario settimanale per il personale ad orario articolato in più turni, a conferma della maggiore gravosità del lavoro turnista.
è richiamato per escludere che una presa di posizione unilaterale dell'ARAN possa valere come interpretazione autentica del contratto collettivo.
invocato nei canoni ermeneutici per affermare che la tesi dell'amministrazione non era sorretta dal dato testuale della clausola contrattuale.
richiamato per l'interpretazione sistematica della disciplina contrattuale, che distingue tra indennità di turno e trattamento per lavoro festivo.
citato nel passaggio in cui si afferma che osservazioni o informazioni unilaterali non equivalgono a interpretazione autentica del contratto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'indennità prevista per il lavoro turnista può avere funzione compensativa del disagio strutturale derivante dall'articolazione dell'orario e restare cumulabile con ulteriori emolumenti dovuti per una diversa causale, quando la clausola collettiva non ne preveda espressamente l'onnicomprensività o l'incompatibilità con altri trattamenti.
- Nel interpretare clausole contrattuali collettive occorre privilegiare il dato testuale e sistematico: la cumulabilità o meno di due voci retributive non può essere desunta in via presuntiva, ma deve trovare fondamento espresso nella lettera del contratto o nella struttura complessiva della disciplina.
- Il lavoro prestato in giorno festivo infrasettimanale può dar luogo, secondo la disciplina collettiva, a un diritto alternativo del lavoratore al riposo compensativo oppure al compenso per straordinario festivo, senza che ciò elimini le indennità già previste per la diversa e preesistente condizione di lavoro turnista.
- Le indicazioni unilaterali dell'ente di gestione del comparto pubblico non integrano interpretazione autentica della clausola collettiva e non sono idonee, da sole, a superare il significato ricavabile dal testo del contratto e dal suo coordinamento sistematico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20727/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20733/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20761/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20780/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20784/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20793/2023 del 18/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →