Cassazione Civile, Ordinanza n. 20761/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il giudizio origina da una controversia di lavoro introdotta dal ricorrente contro il Ministero. Il Tribunale di Roma, adito in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Velletri. Il ricorrente ha quindi proposto regolamento di competenza davanti alla Corte di cassazione deducendo tre profili: violazione e falsa applicazione dell'art. 428 c.p.c. perché l'incompetenza territoriale sarebbe stata dichiarata senza eccezione di parte e oltre il limite temporale della rilevabilità d'ufficio; violazione degli artt. 24 e 111 Cost. per mancato previo contraddittorio sulla questione di competenza; violazione dell'art. 413 c.p.c. quanto al criterio di competenza territoriale nelle cause di lavoro. La censura principale riguardava dunque il superamento, da parte del giudice di merito, del termine entro cui l'incompetenza territoriale inderogabile può essere rilevata d'ufficio nel rito del lavoro.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: pur essendo corretto il principio per cui la competenza territoriale nelle cause di lavoro ha natura esclusiva e inderogabile ed è rilevabile d'ufficio, il Tribunale aveva omesso di considerare il limite posto dall'art. 428, comma 1, c.p.c., che consente il rilievo d'ufficio dell'incompetenza non oltre l'udienza ex art. 420 c.p.c. Poiché tale rilievo non era avvenuto entro quel momento ed il ricorrente lo aveva documentato con il verbale d'udienza, la Cassazione ha accolto il regolamento, cassato l'ordinanza impugnata e disposto la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Roma, assegnando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per la riassunzione. Le spese del giudizio di legittimità e gli effetti sul contributo unificato sono stati rimessi al giudice di rinvio/di merito.
Norme richiamate
art. 428 c.p.c.
l'incompetenza può essere ... rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'art. 420
Nel rito del lavoro, l'incompetenza territoriale inderogabile può essere rilevata d'ufficio solo fino all'udienza ex art. 420 c.p.c.; oltre tale limite il rilievo officioso è precluso.
art. 420 c.p.c.
È il parametro temporale di riferimento entro cui deve avvenire il rilievo officioso dell'incompetenza nel rito del lavoro.
art. 38, comma 2, c.p.c.
La disciplina speciale dell'art. 428 c.p.c. è coerente con la regola generale sulla rilevabilità d'ufficio delle competenze inderogabili entro limiti temporali processuali.
art. 413 c.p.c.
Individua i criteri di competenza per territorio nelle cause di lavoro.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro di impugnazione evocato per la dedotta violazione di legge.
art. 360, n. 2, c.p.c.
È richiamato nel terzo motivo per censurare la statuizione sulla competenza territoriale.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente quale parametro costituzionale a tutela del diritto di difesa per il mancato contraddittorio sulla questione di competenza.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente quale parametro costituzionale in relazione al contraddittorio e al giusto processo.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente ha assolto l'onere di produzione documentale depositando il verbale dell'udienza per dimostrare che il rilievo officioso non era avvenuto nel termine.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la competenza territoriale inderogabile è sì rilevabile d'ufficio, ma solo entro il termine processuale fissato dall'art. 428, comma 1, c.p.c., e cioè non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c.
- Il giudice che dichiari d'ufficio la propria incompetenza territoriale dopo l'udienza ex art. 420 c.p.c. viola il limite legale alla rilevabilità officiosa e la relativa statuizione è cassabile in sede di regolamento di competenza.
- Chi contesta la tempestività del rilievo d'ufficio della incompetenza deve allegare e documentare il momento processuale rilevante, potendo assolvere l'onere di specificità mediante il deposito del verbale d'udienza.
- La correttezza del criterio astratto di competenza non basta a sorreggere la declaratoria di incompetenza se il giudice non rispetta il termine entro cui la questione può essere rilevata d'ufficio.
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