Cassazione Civile, Ordinanza n. 20727/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da una cessione di ramo d'azienda denominato "SDC". Nei giudizi di merito era stata accertata la nullità della cessione del ramo e, conseguentemente, la prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società cedente, con condanna di quest'ultima a ripristinare il rapporto e adibire il lavoratore alle medesime mansioni svolte prima della cessione. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione articolandolo su tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia notificato alla controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione. Ha ricordato che la rinuncia è atto unilaterale non accettizio, ma ricettizio, e che, una volta notificata/comunicata alle parti costituite, consente la declaratoria di estinzione del processo. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre richiamato l'art. 391 c.p.c. sulle spese in caso di estinzione e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in presenza di estinzione del giudizio di impugnazione.
Norme richiamate
La declaratoria di estinzione può condannare la parte che ha dato causa all'estinzione alle spese; la norma, dopo la novella del 2006, consente una condanna alle spese non più obbligatoria ma solo eventuale per il rinunciante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica quando il giudizio di impugnazione si estingue per rinuncia.
La novella è richiamata come indice della volontà legislativa di incentivare la rinuncia al ricorso, valorizzando la possibilità ma non l'obbligo di condanna alle spese in caso di estinzione.
Cass. 14/07/2006 n. 15980
Richiamata per il principio secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio ma ricettizio.
Cass., Sez. U., Ordinanza n. 19514 del 16/07/2008
Richiamata per l'affermazione che la disciplina delle spese in caso di estinzione manifesta una scelta di incentivazione alla rinuncia.
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015
Richiamata per il principio secondo cui l'estinzione del giudizio di impugnazione esclude il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale non soggetto ad accettazione della controparte, ma deve essere notificata o comunicata alle parti costituite per produrre effetti processuali.
- Quando la rinuncia al ricorso è ritualmente portata a conoscenza delle altre parti, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio di impugnazione, il giudice può porre le spese a carico della parte che ha dato causa all'estinzione, ma non vi è una condanna necessaria.
- L'estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20733/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20743/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20761/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20780/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20784/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20793/2023 del 18/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →