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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20780/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro a termine di un docente del personale precario della scuola, il quale chiedeva la ricostruzione della carriera ai fini economici, con riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo e delle relative differenze stipendiali maturate per il periodo effettivamente lavorato, nei limiti della prescrizione quinquennale. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo le differenze retributive dovute per gli scatti di anzianità ma detraendo da quanto spettante le somme percepite a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute e di indennità di disoccupazione, ritenendo che ciò evitasse uno squilibrio a favore dei supplenti. Il ricorrente impugnava tale decisione con dodici motivi: denunciava, in sintesi, la violazione della Clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e del principio di non discriminazione, la violazione dell'art. 6 del d.lgs. 368/2001, dell'art. 36 Cost., dell'art. 31 CDFUE e dell'art. 7 della direttiva 2003/88, nonché la falsa applicazione delle regole sulla compensazione e la dedotta novità/tardività delle allegazioni del Ministero relative alle indennità percepite. Contestava inoltre la qualificazione delle somme come aliunde perceptum e la possibilità di detrarle dalle differenze stipendiali dovute per l'anzianità maturata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, secondo, quarto, quinto e sesto motivo, dichiarando assorbiti il settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo motivo, e ha dichiarato inammissibile il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., condannando il Ministero a pagare al ricorrente le differenze retributive dovute per l'anzianità di servizio maturata nel periodo di precariato secondo i criteri previsti per i docenti di ruolo, senza detrarre le indennità di mancato godimento ferie e di disoccupazione, nei limiti della prescrizione quinquennale. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per la novità della questione; il Ministero è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999

    "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"

    impone la parità di trattamento nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e comparabili a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive; la comparazione deve avvenire per singole condizioni di impiego e non con valutazioni globali che finiscano per neutralizzare la tutela antidiscriminatoria.

  • Direttiva 1999/70/CE

    recepisce l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro dei motivi di ricorso dedotti per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 6 d.lgs. n. 368/2001

    richiamato dal ricorrente a sostegno della parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato in materia di ferie e trattamenti connessi.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per denunciare il difetto di motivazione o l'apparente motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 111 Cost.

    invocato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 36 Cost.

    richiamato per sostenere che la retribuzione dovuta non poteva essere ridotta detraendo somme percepite per titoli diversi e successivi alla cessazione del rapporto.

  • art. 2019 cod. civ.

    richiamato dal ricorrente nel contesto della domanda retributiva e della disciplina della retribuzione del lavoratore.

  • art. 31 CDFUE

    invocato quale parametro di tutela del diritto alle ferie annuali retribuite.

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    richiamato a sostegno dell'intangibilità del diritto alle ferie retribuite e della sua monetizzazione nei limiti consentiti.

  • art. 38 Cost.

    invocato per contestare la detrazione dell'indennità di disoccupazione, qualificata come prestazione previdenziale distinta dai crediti di lavoro.

  • art. 2099 cod. civ.

    richiamato per sostenere la natura retributiva, e non risarcitoria, della pretesa relativa agli scatti di anzianità.

  • artt. 1218, 1223 e 2056 cod. civ.

    richiamati dal ricorrente per contestare l'applicazione di criteri risarcitori e dell'aliunde perceptum a una domanda di natura retributiva.

  • art. 1243 cod. civ.

    richiamato per contestare la compensazione operata dalla Corte territoriale in assenza dei presupposti della compensazione legale o giudiziale.

  • artt. 13 e 19 c.c.n.l. comparto scuola 2006/2009

    richiamati per sostenere che, per il periodo considerato, era prevista la monetizzazione delle ferie anche per i docenti a tempo determinato.

  • art. 5 d.l. n. 95/2012

    richiamato nel quadro normativo relativo alla disciplina delle ferie del personale scolastico.

  • art. 1 l. n. 228/2012

    richiamato per la sua incidenza temporale sulla disapplicazione delle disposizioni incompatibili a decorrere dal 1 settembre 2013.

  • artt. 112, 416, 436 e 437 c.p.c.

    richiamati per censurare l'introduzione in appello di questioni nuove e la violazione del contraddittorio.

  • artt. 115, 167 e 416 c.p.c.

    invocati per contestare la valutazione di fatti asseritamente non contestati o tardivamente allegati.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    utilizzato dalla Corte di cassazione per decidere la causa nel merito, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In applicazione della Clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, il lavoratore a termine comparabile ha diritto alla parità di trattamento nelle condizioni di impiego rispetto al lavoratore a tempo indeterminato, salvo che un trattamento differenziato sia giustificato da ragioni oggettive.
  • La comparazione richiesta dalla clausola antidiscriminatoria va svolta per singole condizioni di impiego rilevanti nella fattispecie, non mediante un bilanciamento globale tra vantaggi e svantaggi del rapporto a termine, perché una valutazione complessiva può neutralizzare la tutela.
  • Non possono essere portate in detrazione dalle differenze retributive dovute per la ricostruzione della carriera somme percepite a titolo di indennità connesse alla cessazione del rapporto a termine, quando tali indennità non siano omologhe a istituti esistenti nel rapporto a tempo indeterminato e rispondano a esigenze proprie della precarietà.
  • La domanda di equiparazione retributiva fondata sul principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego ha natura retributiva e contrattuale, non risarcitoria; pertanto, non vi è spazio per applicazioni improprie di criteri tipici del risarcimento del danno o dell'aliunde perceptum.
  • Quando il quadro fattuale è già completo e non sono necessari ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, riconoscendo direttamente il credito spettante nei limiti accertati.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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