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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20733/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente del comparto sanità diretta a ottenere il riconoscimento delle funzioni di coordinamento asseritamente svolte in fatto e la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento delle differenze retributive correlate. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione ritenendo decisivo che, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di coordinamento prevista dalla disciplina collettiva, la funzione dovesse risultare da un conferimento formale e che la lavoratrice non fosse stata inserita nell'elenco approvato dal Direttore Generale prima dell'agosto 2001. In cassazione la ricorrente ha sostenuto che la documentazione prodotta dimostrava lo svolgimento di compiti di coordinamento: in particolare, l'inserimento in elenchi del 2003, un attestato del 9.8.2001, precedenti note del 1997 e del 2000 e una delega della propria superiore gerarchica. Ha inoltre lamentato la mancata ammissione della prova testimoniale e il carattere apparente della motivazione della sentenza impugnata, censurando la valutazione di insufficienza della prova documentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse correttamente applicato la disciplina collettiva e valorizzato il dato decisivo della mancanza di un formale conferimento o di una attestazione idonea a provare il potere conformativo del soggetto che aveva sottoscritto la nota del 9.8.2001. Il ricorso, invece, mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dell'interpretazione dei documenti, senza confrontarsi realmente con le rationes decidendi della sentenza impugnata. La Corte ha quindi ribadito che non è ammissibile in cassazione una censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, vizio di motivazione o omesso esame, persegua una rivalutazione dei fatti già effettuata dal giudice di merito. Conseguentemente, ha confermato la soccombenza della ricorrente e l'ha condannata alle spese, dando altresì atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8 CCNL Comparto Sanità 2001

    il personale inquadrato in categoria C al 31.8.2001 transita di diritto nella categoria D, con adeguamento dei profili e delle declaratorie

  • art. 9 CCNL 2001

    richiamato insieme all'art. 8 per gli adeguamenti conseguenti al transito di categoria

  • art. 5 CCNLI 2001

    richiamato insieme all'art. 8 per gli adeguamenti conseguenti al transito di categoria

  • art. 10 CCNI 2001

    il personale già in categoria D che svolgeva funzioni di caposala o reali funzioni di coordinamento debitamente attestate acquisiva in via permanente il diritto alla parte fissa dell'indennità di coordinamento, mentre la parte variabile restava subordinata al persistente svolgimento delle funzioni

  • art. 8 CCNL 2001

    in combinato con l'art. 10 disciplina il riconoscimento dell'indennità di coordinamento per il personale già in categoria D che svolgeva le relative funzioni

  • art. 10 CCNL 2001

    il personale proveniente dalla categoria C può ottenere l'indennità di coordinamento in prima applicazione solo in presenza di particolari condizioni che abbiano indotto l'ente a riconoscere, con apposita valutazione, l'avvenuto conferimento al 31.8.2001 di reali funzioni di coordinamento

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione

Massime di principio

  • In tema di indennità di coordinamento nel comparto sanità, il riconoscimento del beneficio dipende dalla verifica delle condizioni previste dalla contrattazione collettiva e, quando richiesto, da un formale conferimento o da un'attestazione idonea a provare l'effettivo svolgimento delle funzioni alla data rilevante.
  • Il personale già in categoria D che abbia svolto reali funzioni di coordinamento debitamente attestate può maturare il diritto alla parte fissa dell'indennità, mentre la parte variabile presuppone il persistere dello svolgimento di tali funzioni.
  • Per il personale proveniente dalla categoria C, l'indennità di coordinamento in prima applicazione è riconoscibile solo se l'ente abbia valutato e riconosciuto il precedente conferimento di reali funzioni di coordinamento al 31.8.2001.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente denunciando violazioni di legge o vizi motivazionali, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e dei documenti compiuta dal giudice di merito.
  • La censura di motivazione apparente non è fondata quando, in realtà, la parte contesti soltanto l'erroneità della valutazione di genericità o inattendibilità delle prove documentali effettuata dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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