Cassazione Civile, Sentenza n. 18900/2026 del 10/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori imponibili IRES, IRAP e IVA e ha irrogato sanzioni, assumendo che due operazioni immobiliari compiute nel 2005 fossero state artificiosamente sovravalutate: attraverso plurimi passaggi di proprietà nella stessa giornata e la contabilizzazione di costi ritenuti in parte fittizi, la società avrebbe dedotto indebitamente costi e detratto IVA. La contribuente ha contestato in origine la tardività dell'accertamento, l'illegittimità della verifica e la motivazione dell'atto, oltre al merito della ripresa. In cassazione ha proposto undici motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. e vizi motivazionali per asserita prova del pagamento integrale dei prezzi e dei canoni di leasing; omesso esame di fatti decisivi e documenti sulla congruità dei valori degli immobili; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove; omessa pronuncia e violazione degli artt. 43 d.P.R. 600/1973, 57 d.P.R. 633/1972 e 1, comma 132, l. 208/2015 sul preteso raddoppio dei termini; contestazione della legittimità dell'utilizzo, per annualità diverse dal 2007, degli elementi acquisiti in sede di accesso; doglianza sulla contraddittorietà della motivazione dell'avviso, che richiama operazioni del 2005 pur riferendosi all'anno 2008. Nella memoria ex art. 378 c.p.c. ha inoltre invocato la giurisprudenza CEDU sopravvenuta sugli accessi fiscali, la disapplicazione delle norme interne, il rinvio pregiudiziale alla CGUE e la rimessione alla Corte costituzionale, nonché l'applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta dal d.lgs. 87/2024.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure relative alla pretesa prova dei pagamenti, alla valutazione delle risultanze istruttorie e all'omesso esame di fatti decisivi, osservando che si trattava in realtà di doglianze rivolte contro l'apprezzamento di merito della CTR. Ha escluso l'omessa pronuncia sui motivi di appello incidentale, rilevando che la CTR aveva comunque deciso nel merito sulle questioni della tempestività e della utilizzabilità degli elementi acquisiti. Ha affermato che l'autorizzazione agli accessi fiscali, pur riferita a un determinato periodo, non limita la successiva utilizzazione dei dati acquisiti per annualità diverse, purché le risultanze siano poi sottoposte al contraddittorio. Ha inoltre ritenuto irrilevanti, ai fini del giudizio, le censure costruite sulla giurisprudenza CEDU sopravvenuta e sulla disciplina intertemporale dell'art. 13-bis d.l. 84/2025, perché tardive, nuove in fatto e in diritto rispetto al thema decidendum, e ha reputato manifestamente infondata la questione sulla necessità che l'autorizzazione agli accessi fiscali sia riservata all'autorità giudiziaria. Infine, ha negato l'applicabilità retroattiva della riforma sanzionatoria del d.lgs. 87/2024 alle violazioni anteriori al 1° settembre 2024, richiamando un orientamento già consolidato. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la dedotta tardività dell'accertamento e per il tema del raddoppio dei termini; la Corte ha affermato che, nel caso concreto, il termine ordinario non era spirato e che comunque la disciplina invocata non conduceva all'annullamento dell'atto.
art. 57 d.lgs. n. 633/1972
richiamato in relazione ai termini di decadenza dell'accertamento IVA; la Corte ha escluso la decadenza nel caso concreto.
la Corte ha affermato che i dati legittimamente acquisiti in sede di verifica restano utilizzabili anche per accertamenti relativi ad annualità diverse da quelle indicate nell'autorizzazione originaria.
norma richiamata per la legittimazione degli accessi e delle verifiche fiscali; la Corte ha negato che limiti temporalmente l'utilizzabilità dei dati acquisiti.
invocato per la dedotta contraddittorietà/motivazione dell'avviso; la Corte ha ritenuto la motivazione coerente perché le operazioni del 2005 spiegavano il recupero sul periodo 2008.
richiamato con riguardo alla pretesa contraddittorietà della motivazione dell'avviso in materia IVA; censura respinta.
la Corte ha ribadito che la violazione della norma è configurabile solo se il giudice ripartisce erroneamente l'onere della prova, non quando si contesta la valutazione del materiale probatorio.
non consentono di dedurre in cassazione la mera erronea valutazione delle prove da parte del giudice di merito; il vizio sussiste solo nei casi tipizzati di utilizzo di prove non dedotte, disposte fuori dai limiti o di travisamento di prove legali.
primo comma, nn. 1, 3, 4 e 5
sono stati richiamati i limiti del sindacato di legittimità, in particolare sull'omesso esame di fatti decisivi e sull'omessa pronuncia.
citato per la memoria illustrativa, nella quale la società ha introdotto censure ritenute tardive e nuove.
art. 1, comma 132, l. n. 208/2015
richiamato dalla ricorrente per escludere il raddoppio dei termini; la Corte ha precisato che nel caso concreto non veniva in rilievo il tema del raddoppio e, comunque, la notifica era tempestiva rispetto al termine ordinario.
art. 1, commi 130-132, l. n. 208/2015
richiamati nella giurisprudenza sulla transitorietà della disciplina del raddoppio dei termini; la Corte ha ribadito la continuità di tale orientamento.
la Corte ha ritenuto che il legislatore possa derogare, in via espressa, al principio del favor rei in materia sanzionatoria tributaria, specie nel contesto di una riforma complessiva del sistema.
la riforma sanzionatoria più favorevole non si applica alle violazioni anteriori al 1° settembre 2024 per effetto della disciplina transitoria espressa.
disposizione ritenuta compatibile con Costituzione e diritto UE, in quanto prevede espressamente l'irretroattività della nuova disciplina sanzionatoria più favorevole.
richiamato con riferimento agli accessi fiscali e alla novella del 2025 che impone una motivazione espressa delle circostanze che giustificano l'accesso; la Corte ha ritenuto la questione irrilevante nel caso concreto.
la questione di legittimità costituzionale della norma intertemporale è stata ritenuta inammissibile/irrilevante nel caso concreto e, per il profilo della riserva all'autorità giudiziaria, manifestamente infondata.
art. 14 Cost.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la tutela del domicilio; la Corte ha osservato che la giurisprudenza CEDU distingue i locali commerciali dalla privata dimora.
art. 117 Cost.
invocato per il contrasto con CEDU e Carta UE; la Corte ha escluso la rilevanza delle questioni nel caso concreto.
art. 8 CEDU
la Corte ha ritenuto non pertinente la censura perché la vicenda non riguardava un accesso abusivo privo di valida autorizzazione, ma l'utilizzabilità dei dati per annualità diverse.
artt. 7 e 47 CDFUE
richiamati ai fini della compatibilità eurounitaria degli accessi fiscali e del contraddittorio; la Corte ha negato la necessità del rinvio pregiudiziale per irrilevanza della questione.
art. 49 CDFUE
richiamato dalla ricorrente in tema di lex mitior; la Corte ha escluso che imponesse nel caso concreto la retroattività della disciplina sanzionatoria più favorevole.
art. 267 TFUE
la Corte ha escluso l'obbligo di rinvio pregiudiziale perché la questione era irrilevante e, in ogni caso, coperta da orientamento consolidato (acte éclairé).
art. 97 Cost.
evocato dalla Corte per sostenere la coerenza della disciplina transitoria sanzionatoria con esigenze di buon andamento ed efficienza dell'amministrazione.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice di merito abbia attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata; non è invece ammissibile trasformare tale motivo in una contestazione della valutazione delle prove.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la critica alla sufficienza o alla logicità della motivazione né la riproposizione di tesi difensive non accolte.
- La censura di omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto la decisione sul capo di domanda o di motivo; se la questione è incompatibile con la decisione adottata o è stata esaminata implicitamente, il vizio non sussiste.
- L'autorizzazione agli accessi e alle verifiche fiscali può essere riferita a un determinato periodo d'imposta, ma, se i dati sono legittimamente acquisiti, l'Amministrazione può utilizzarli anche per annualità diverse, purché la parte sia messa in grado di interloquire nel contraddittorio procedimentale e processuale.
- Nei giudizi tributari, la sopravvenuta giurisprudenza CEDU sugli accessi fiscali non rileva quando la doglianza nuova introduca un diverso fatto storico o un diverso thema decidendum rispetto a quello coltivato nei gradi di merito.
- La disciplina transitoria che limita l'applicazione retroattiva della nuova e più favorevole sanzione tributaria può essere compatibile con Costituzione e diritto dell'Unione, specie se inserita in una riforma complessiva del sistema sanzionatorio e sorretta da esigenze di coerenza, efficienza e sostenibilità dell'ordinamento.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione di diritto dell'Unione è irrilevante ai fini della decisione o quando esista un orientamento già consolidato della Corte di giustizia che risolva il punto controverso.
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