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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18880/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite trae origine da un avviso di accertamento emesso dopo verifica fiscale, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione importi per IRES, IVA e IRAP per il 2006, disconoscendo perdite fiscali 2004-2005 ritenute indebitamente scomputate. Secondo l'Amministrazione, due operazioni immobiliari del 2005 avevano comportato sovravalutazione degli immobili e dei canoni di leasing, tramite plurimi passaggi di proprietà nello stesso giorno e contabilizzazione di fatture in parte inesistenti, con indebite deduzioni e detrazioni. La società contestava: la tardività dell'accertamento; il difetto o la contraddittorietà della motivazione; l'illegittimità dell'utilizzo di dati acquisiti in accesso per un'annualità diversa da quella autorizzata; la nullità della sentenza di appello per motivazione apparente; la violazione delle regole sul raddoppio dei termini; e, in memoria, invocava anche questioni di compatibilità convenzionale e unionale degli accessi fiscali e l'applicazione del favor rei sulle sanzioni sopravvenute.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque non pertinenti le censure nuove sollevate solo in memoria in tema di accessi fiscali e ha escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla CGUE o di questione di legittimità costituzionale, perché tali questioni non erano rilevanti nel giudizio e, per il profilo della riserva all'autorità giudiziaria, erano anche manifestamente infondate. Nel merito, ha ritenuto infondati tutti i motivi: la motivazione della sentenza d'appello non era apparente; non vi era violazione dell'onere della prova; i dati acquisiti in verifica potevano essere utilizzati anche per annualità diverse da quella indicata nell'autorizzazione; la CTR aveva motivato sulla tempestività dell'accertamento; correttamente era stato applicato il raddoppio dei termini in presenza di seri indizi di reato; non trovava applicazione retroattiva la disciplina sanzionatoria più favorevole del d.lgs. 87/2024, per espresso limite normativo e secondo orientamento consolidato. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 84 TUIR

    per il disconoscimento delle perdite fiscali degli anni 2004 e 2005

    richiamato quale base del recupero delle perdite indebitamente scomputate dal reddito d'impresa.

  • art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    invocato dalla contribuente per sostenere la tardività dell'accertamento; la Corte ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini in presenza di seri indizi di reato.

  • art. 57, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    invocato per la decadenza in materia IVA; esclusa la tardività per il raddoppio dei termini.

  • art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    la Corte ha affermato che la norma consente l'acquisizione di dati e documenti e che nessuna disposizione limita la loro utilizzabilità a una sola annualità.

  • art. 52, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    come per l'art. 32 d.P.R. 600/1973, la Corte ha escluso limiti temporali all'uso dei dati acquisiti legittimamente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per dedurre motivazione apparente della sentenza tributaria; la Corte ha escluso il vizio perché la CTR aveva esplicitato la ratio decidendi.

  • art. 2697 c.c.

    invocato per lamentare la violazione dell'onere della prova; la Corte ha escluso la violazione perché il giudice di merito non aveva fondato la decisione sul fatto asseritamente non provato.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    usato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente; il vizio è stato escluso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; le censure sono state ritenute infondate.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    applicato nel senso del raddoppio dei termini in presenza di seri indizi di reato.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    come per l'art. 43 d.P.R. 600/1973, ritenuto soggetto al raddoppio dei termini nei casi previsti.

  • art. 1, comma 132, l. n. 208/2015

    la Corte ha escluso che escluda, nel caso concreto e per i periodi d'imposta precedenti al 2016, il raddoppio dei termini, per la disciplina transitoria e per la giurisprudenza consolidata.

  • art. 13-bis d.l. n. 84/2025, conv. l. n. 108/2025

    "Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso"

    ritenuto irrilevante nel giudizio e non decisivo per il caso, oltre che non fondante una questione rilevante; la censura sulla sua retroattività è stata considerata inammissibile per novità e comunque manifestamente infondata quanto alla riserva all'autorità giudiziaria.

  • art. 12 l. n. 212/2000

    richiamato nella memoria come norma sullo svolgimento degli accessi fiscali; la Corte ha ritenuto la questione non rilevante per il giudizio.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    invocato per il favor rei; la Corte ha affermato che la disciplina sopravvenuta più favorevole non si applica alle violazioni pregresse per espresso limite legislativo.

  • art. 2 d.lgs. n. 87/2024

    richiamato come disciplina sanzionatoria più favorevole; la Corte ha escluso la sua applicazione retroattiva ai fatti anteriori al 1° settembre 2024.

  • art. 5 d.lgs. n. 87/2024

    "le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024"

    considerato compatibile con i principi costituzionali e unionale, perché espressamente deroga al favor rei nel contesto di una riforma complessiva del sistema sanzionatorio tributario.

  • art. 267 TFUE

    la Corte ha escluso il rinvio pregiudiziale perché la questione era irrilevante e comunque già risolta da orientamento consolidato.

  • art. 8 CEDU

    richiamato nella memoria per contestare gli accessi fiscali; la Corte ha escluso la rilevanza nel caso concreto.

  • art. 47 CDFUE

    invocato per il rinvio pregiudiziale e per la tutela giurisdizionale effettiva; la Corte ha ritenuto non rilevante la questione europea proposta.

  • art. 97 Cost.

    richiamato per sostenere la razionalità dell'uso dei dati acquisiti oltre l'annualità e, nel ragionamento sulla riforma sanzionatoria, per il buon andamento e gli equilibri di bilancio.

  • art. 111 Cost.

    invocato per la denuncia di motivazione apparente; la Corte ha escluso la violazione.

  • art. 14 Cost.

    richiamato per le questioni di legittimità costituzionale sull'autorizzazione agli accessi fiscali; la Corte ha escluso la rilevanza o la fondatezza delle censure.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    richiamato in relazione alla CEDU e alla CDFUE; la Corte ha escluso che la disciplina sopravvenuta o le norme sugli accessi determinassero una violazione decisiva nel caso.

  • art. 6 CEDU

    richiamato con riferimento alla disciplina sanzionatoria; la Corte ha osservato che le sanzioni fiscali non coincidono necessariamente con il nocciolo duro del penale.

  • art. 7 CEDU

    invocato per il principio di legalità e la lex mitior; la Corte ha escluso l'applicazione retroattiva delle sanzioni più favorevoli per espressa previsione legislativa.

  • art. 49 CDFUE

    richiamato in tema di retroattività della legge più favorevole; la Corte ha ritenuto non conferente il richiamo alla giurisprudenza unionale invocata dalla ricorrente.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per la memoria illustrativa; la Corte ha osservato che in memoria era stata introdotta tardivamente una questione nuova.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei giudizi di cassazione tributaria, la deduzione di motivazione apparente è accoglibile solo se la sentenza di merito sia priva del minimo costituzionale di motivazione; non basta contrapporre una diversa lettura dei fatti o delle prove.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere invocata per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, quando la censura miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
  • Le autorizzazioni agli accessi e alle verifiche fiscali legittimano l'acquisizione dei dati; se tali dati sono stati acquisiti in modo conforme alla legge, la loro utilizzabilità non è, in via generale, limitata alla sola annualità indicata nell'autorizzazione, salvo specifiche preclusioni normative.
  • In materia di accertamento tributario, il raddoppio dei termini opera quando vi siano seri indizi di reato tali da far sorgere l'obbligo di denuncia penale; per i periodi d'imposta antecedenti alla riforma transitoria, restano salvi gli effetti degli atti già notificati.
  • La disciplina sopravvenuta più favorevole in materia di sanzioni tributarie non è automaticamente retroattiva se il legislatore ha previsto espressamente un limite temporale di applicazione; una simile scelta può essere coerente con il sistema costituzionale e unionale quando inserita in una riforma complessiva dell'apparato sanzionatorio.
  • Una questione di legittimità costituzionale o un rinvio pregiudiziale alla CGUE non sono dovuti se la questione prospettata non è rilevante per la decisione o è già risolta da un orientamento consolidato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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