Cassazione Civile, Sentenza n. 18867/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, tra l'altro recuperando a tassazione canoni di leasing ritenuti indebitamente dedotti per complessivi euro 3.696.379,24. Il recupero riguardava quattro immobili situati in Fiano Romano e Roma (via Ardeatina/località Santa Palomba, via Salone n. 124 e via Carnevale n. 70) e si articolava in tre rilievi: simulazione del corrispettivo in frode all'erario per l'immobile di Fiano Romano; carenza del requisito della certezza per l'operazione di Santa Palomba; difetto del requisito della competenza per la deduzione integrale del maxicanone con riferimento agli immobili di via Salone e via Carnevale. La CTR aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al contribuente. In Cassazione l'Amministrazione ha denunciato, con unico motivo, nullità della sentenza per carenza di motivazione e motivazione apparente ex art. 360, n. 4, c.p.c. e art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR non avesse esposto i fatti e le ragioni di diritto relativi ai distinti rilievi e avesse motivato solo in modo sintetico su una parte della pretesa. La società resistente, in memoria, ha inoltre sollevato questioni nuove relative alla validità dell'accesso fiscale e alla disciplina sanzionatoria sopravvenuta, chiedendo disapplicazione/rinvio pregiudiziale o rimessione alla Corte costituzionale, ma tali profili sono stati ritenuti inammissibili o irrilevanti perché nuovi rispetto al thema decidendum e comunque infondati nei termini scrutinati dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso solo in parte: ha accolto la censura di totale assenza di motivazione limitatamente ai rilievi relativi agli immobili di Fiano Romano e di via Ardeatina/località Santa Palomba, per i quali la CTR non aveva speso alcuna argomentazione; ha invece respinto la doglianza sulla motivazione relativa alle operazioni di via Salone n. 124 e via Carnevale n. 70, reputando sufficiente, sia pure sintetica, la motivazione resa. Le questioni introdotte dalla società in memoria sull'accesso fiscale e sul favor rei sanzionatorio sono state dichiarate irrilevanti/nuove e comunque non idonee a incidere sulla decisione. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame della controversia e per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di censurare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
impone che la sentenza del giudice tributario contenga la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
art. 378 c.p.c.
la memoria è utilizzabile per illustrare difese già ritualmente dedotte, non per introdurre questioni nuove in fatto e in diritto
artt. 7-ter e 7-quinquies, legge n. 212/2000
richiamati dalla parte resistente come parametri della questione sull'accesso fiscale, ma ritenuti irrilevanti nel caso concreto
art. 12, legge n. 212/2000
richiamato in relazione alla disciplina degli accessi e alla sua modifica sopravvenuta; la Corte ha escluso la rilevanza delle questioni sollevate sulla nuova formulazione
art. 13-bis, d.l. n. 84/2025, conv. in legge n. 108/2025
norma sopravvenuta evocata per contestarne la compatibilità costituzionale e convenzionale, ma ritenuta irrilevante ai fini della decisione
artt. 32 e 33, d.P.R. n. 600/1973
norme richiamate dalla parte resistente per sostenere la illegittimità dell'accesso e l'inutilizzabilità degli atti acquisiti; la Corte ha escluso che la questione fosse rilevante nel presente giudizio
artt. 51 e 52, d.P.R. n. 633/1972
norme richiamate dalla parte resistente in tema di accessi e verifiche IVA; la Corte ha negato la rilevanza della questione nel caso concreto
art. 14 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale nella questione sull'accesso fiscale, ma la Corte ha escluso la rilevanza e, per un profilo, ha ritenuto la questione manifestamente infondata
art. 117, comma 1, Cost.
richiamato in relazione al contrasto con CEDU e Carta UE; la Corte ha escluso la rilevanza delle questioni prospettate
art. 8 CEDU
evocato dalla parte resistente a sostegno dell'illegittimità delle autorizzazioni agli accessi fiscali; la Corte ha escluso la rilevanza nel giudizio e, quanto al profilo della riserva all'autorità giudiziaria, la questione è stata ritenuta manifestamente infondata
artt. 7 e 47 CDFUE
richiamati per sostenere la disapplicazione della normativa interna o il rinvio pregiudiziale; la Corte ha escluso la rilevanza e non ha disposto rinvio
art. 267 TFUE
invocato per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; la Corte ha escluso la necessità del rinvio perché la questione era irrilevante o comunque già risolta
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
richiamato dalla parte resistente per sostenere l'applicazione retroattiva della lex mitior in materia sanzionatoria
art. 2, d.lgs. n. 87/2024
norma sopravvenuta che riduce il trattamento sanzionatorio e che la parte resistente chiedeva di applicare retroattivamente; la Corte ha negato l'applicazione alle violazioni anteriori al 1 settembre 2024
art. 5, d.lgs. n. 87/2024
"le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024"
esprime una deroga espressa al principio di retroattività della lex mitior, ritenuta dalla Corte compatibile con i principi costituzionali e dell'Unione
art. 3 Cost.
richiamato nel ragionamento sul fondamento della lex mitior e sulla legittimità della deroga prevista dal legislatore delegato
art. 76 Cost.
invocato dalla parte resistente per contestare la legittimità dell'art. 5 d.lgs. n. 87/2024; la Corte non ha accolto la censura
art. 97 Cost.
menzionato nel contesto del bilanciamento finanziario e della giustificazione sistemica della riforma sanzionatoria
art. 32 Cost.
richiamato tra i diritti pubblici la cui tutela può essere incisa dalle scelte di bilancio nella riforma sanzionatoria
art. 34 Cost.
richiamato tra le prestazioni di rango costituzionale che risentono delle scelte di bilancio
art. 49 CDFUE
richiamato dalla parte resistente in relazione alla lex mitior sanzionatoria; la Corte ha escluso il contrasto invocato
art. 6 CEDU
evocato nella questione sulla retroattività della disciplina sanzionatoria; la Corte ha negato che imponga nel caso concreto l'applicazione retroattiva della lex mitior
art. 7 CEDU
evocato in relazione alla disciplina sanzionatoria; la Corte ha ritenuto compatibile la deroga legislativa richiamata
art. 47 Cost.
non compare nel testo come parametro autonomo; il riferimento è ai diritti costituzionali e convenzionali invocati dalla parte resistente
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la sentenza del giudice tributario è nulla solo se manca realmente la motivazione o se questa è meramente apparente; non basta la motivazione sintetica, né il mancato esame di tutte le obiezioni della parte.
- Se la sentenza di merito omette del tutto di pronunciarsi su uno o più capi autonomi della pretesa tributaria, il vizio è denunciabile e comporta cassazione con rinvio per nuovo esame.
- Le questioni nuove in fatto e in diritto non possono essere introdotte per la prima volta con memoria ex art. 378 c.p.c.; la memoria serve a illustrare difese già ritualmente dedotte.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione di diritto dell'Unione è irrilevante per la decisione, oppure è già risolta da giurisprudenza consolidata o è di interpretazione evidente.
- In materia di sanzioni tributarie, il legislatore può prevedere una disciplina intertemporale che escluda l'applicazione retroattiva della lex mitior, se la scelta è espressamente contenuta nella legge e risulta coerente con il riassetto complessivo del sistema sanzionatorio.
- La deduzione di violazioni relative agli accessi fiscali e all'inutilizzabilità degli atti acquisiti richiede che la censura sia tempestivamente proposta e coerente con il fatto storico allegato; una diversa ricostruzione fattuale introdotta solo in sede di legittimità è inammissibile.
- Per le verifiche fiscali presso locali di impresa, la Corte ha ritenuto che non sia costituzionalmente imposta la riserva dell'autorizzazione all'Autorità giudiziaria, potendo l'ordinamento prevedere altre garanzie di controllo contro arbitrarietà e abusi.
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